Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 2
In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall'imputato la tesi difensiva del malore improvviso - da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 cod. pen. e non all'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 stesso codice - il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l'età o le condizioni psico-fisiche dell'imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da un altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida. (La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che, rifiutando la prospettazione dell'imputato - un improvviso e imprevedibile capogiro gli avrebbe fatto perdere il controllo dell'autovettura - ha invece ritenuto provato come causa dell'incidente un colpo di sonno dovuto alla stanchezza nonostante la quale, imprudentemente, l'imputato si era posto alla guida).
In tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore del guidatore repentinamente ed improvvisamente insorto è pur sempre una infermità, ovvero uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all'art. 88 cod. pen.: esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell'art. 42 cod. pen.. Ne consegue che il malore improvviso non è ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all'art. 45 cod. pen., giacché questo presuppone pur sempre un'azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle condizioni minime che l'art. 42 cod. pen. richiede perché un fatto umano, astrattamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante. Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la configurabilità o meno della capacità di intendere e di volere dell'imputato che la eccepisce.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Nola - 1463/21 - GM Giusi Piscitelli - Lesioni personali stradali - Assoluzione - Esclusione dell'imputabilità per malore improvvisoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 06/09/2021, n.1463 Il malore improvviso che colpisce il conducente di un veicolo, escludendo la capacità di intendere e di volere al momento del fatto, integra una causa di esclusione dell'imputabilità ex art. 88 c.p. Non si tratta di caso fortuito ma di infermità, anche transitoria, che spezza il nesso tra la condotta e la volontà, impedendo la configurazione di colpevolezza. La giurisprudenza considera il malore improvviso un evento che priva il soggetto della coscienza necessaria per realizzare una condotta penalmente rilevante. Giudice: Giusi Piscitelli Reato: 590bis c. 2 e 3 c.p. Esito: Assoluzione REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/05/2004, n. 32931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32931 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 20/05/2004
Dott. FEDERICO AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 850
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 033006/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO AN, N. IL 16/08/1975;
avverso SENTENZA del 14/05/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 14.5.2003 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 22.3.2002 del Tribunale di Palermo, che, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, aveva condannato DO AN alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.), commesso il 31.3.1998. L'DO, mentre, alla guida di un'autovettura, percorreva il cavalcavia che collega l'autostrada A/29 con il centro abitato di Carini, e, nell'affrontare una curva, perdeva il controllo del mezzo, invadendo la semicarreggiata opposta ed andando a collidere con altra autovettura. In conseguenza dell'incidente decedeva IA NZ, trasportato sull'autovettura dell'imputato.
La Corte territoriale ha escluso la responsabilità o corresponsabilità di UZ UR AN, conducente dell'altra autovettura collidente, in quanto - come accertato dal perito ing. CARAMMA - circolava all'interno della propria semicarreggiata, e frenò repentinamente per evitare l'impatto, mentre tale manovra non fu eseguita dall'DO, che inoltre procedeva a velocità superiore ai 50 kmh..
La Corte ha ritenuto non credibile che l'DO abbia perso il controllo dell'autovettura per un capogiro, data la sua giovane età (23 anni all'epoca dell'incidente), e non essendo idoneo a produrlo la circostanza dedotta, e cioè che l'imputato aveva dormito poco la notte precedente. In ogni caso, ciò avrebbe dovuto indurlo ad una maggiore prudenza nella condotta di guida. Il giudice di appello ha pertanto escluso l'esimente del caso fortuito.
L'DO, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza, chiedendone l'annullamento per violazione degli artt. 45 e 589 c.p.. Il ricorrente ha, in primo luogo, censurato le sentenza impugnata per avere illogicamente valutato la circostanza che l'autovettura condotta dal UZ era distante dal margine destro della carreggiata, nonché per non avere considerato che l'DO, risvegliato dal IA, tentò un'estrema manovra di salvataggio, cercando di inserirsi nello spazio che il UZ aveva lasciato alla propria destra.
Il ricorrente ha, poi, rilevato che proprio l'assenza di frenata e la traiettoria anomala dell'autovettura da lui condotta erano prova di un malessere che ben può configurare l'incapacità di intendere e di volere, la cui esclusione avrebbe dovuto essere provata dalla pubblica accusa. Infine, il ricorrente ha censurato come astratto il ragionamento che un giovane di 23 anni non possa avere un capogiro, ed ha richiamato giurisprudenza di questa sezione sul punto che l'improvviso malore che ha cagionato la perdita di coscienza e la conseguente ingovernabilità della condotta escludono l'elemento psicologico del reato colposo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, riguardante la presunta responsabilità o corresponsabilità del conducente dell'autovettura collidente, UZ UR AN, è infondato, in quanto, la Corte territoriale, con motivazione logica, congrua e corretta, in base ai risultati della perizia ed ai rilievi dei Carabinieri, ha rilevato che "è emerso che la Fiat Uno condotta dal Buzzetta, al momento della collisione, circolava all'interno della propria semicarreggiata e che costui, onde evitare l'impatto, frenò repentinamente" (pag. 3 sentenza di appello).
Ne consegue che logicamente il giudice di merito ha attribuito la responsabilità dell'incidente al solo DO, per avere tenuto velocità elevata, per non avere frenato (a differenza del UZ), e per avere invaso l'opposta carreggiata, andando così a collidere l'autovettura da lui condotta con quella guidata dal UZ, al quale nessuna colpa si può attribuire, ne' per imprudenza, imperizia o negligenza, ne' per violazione delle norme che regolano la circolazione stradale.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocché costantemente, che "l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali" (recentemente Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente "esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali" (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Il riferimento dell'art. 606 lett. e) c.p.p. alla "mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato" significa in modo assolutamente inequivocabile che in Cassazione non si svolge un terzo grado di merito, e che il sindacato di legittimità è limitato alla valutazione del testo impugnato.
Nella specie, la motivazione non è solo congrua e logica, ma anche convincente.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 45 c.p. ed il difetto di motivazione per non avere la Corte di merito ritenuto l'esimente del "caso fortuito", essendosi l'incidente verificatosi per un improvviso malore, che lo aveva colpito (capogiro provocato da un risveglio anticipato).
Il giudice di appello ha ritenuto che l'età dell'imputato (ventitre anni all'epoca del sinistro), e la mera circostanza di non avere dormito a sufficienza non possono essere ragionevolmente causa di un malore tale da far perdere il controllo dell'autovettura; inoltre, la causa di giustificazione del caso fortuito, come tutte le esimenti, doveva essere provata da chi la allega a discolpa;
infine, che un eventuale stato di malessere avrebbe dovuto indurre il ricorrente ad una guida più prudente.
Occorre premettere che, segnatamente in tema di circolazione stradale e di responsabilità del conducente di autoveicolo, il malore dello stesso (che è uno scompenso prevalentemente collegato ad una situazione organica, ma che può anche essere espressione di una sindrome funzionale: Cass. sez. un. N. 12093/1980, P.M. in proc. Felloni), repentinamente ed improvvisamente insorto, è pur sempre una infermità, ovvero uno stato morboso, ancorché transitorio, ascrivibile alla previsione di cui all'art. 88 c.p.: esso non incide sulla potenzialità intellettiva e volitiva del soggetto, ma, con la perdita o il grave perturbamento della coscienza, spezza il collegamento tra il comportamento del soggetto medesimo e le funzioni psichiche che allo stesso presiedono, determinando così "movimenti o stati di inerzia corporei inconsapevoli ed automatici, cioè privi dei caratteri tipici della condotta, secondo lo schema dell'art. 42 c.p." (Cass. sez. un. citate). Il malore improvviso, quindi, non è
ascrivibile alla categoria del caso fortuito, di cui all'art. 45 c.p., giacché questo - descrivendo "una fattispecie in cui l'uomo,
psicologicamente, non ne risponde per l'intervento del fattore causale imprevedibile" - presuppone pur sempre un'azione umana cosciente e volontaria, mentre il malore improvviso esclude tali connotazioni di coscienza e volontarietà, non realizzando così quelle "condizioni minime" che l'art. 42 c.p. richiede perché un fatto umano, astrattivamente costitutivo di reato, divenga penalmente rilevante.
Ne consegue che una volta dedotta la circostanza, il giudice deve valutare la configurabilità o meno della capacità di intendere e di volere dell'imputato che la eccepisce.
Ciò è stato fatto dal giudice di merito, il quale, con motivazione logica e corretta, ha escluso che il malessere possa essere stato di tale entità da escludere la capacità di intendere e di volere dell'DO, valutata la sua giovane età (23 anni) e le cause dedotte, e cioè avere dormito poco la notte ed essersi svegliato anzitempo. La compiuta valutazione da parte del giudice di merito, pur se ricollegata erroneamente al l'art. 45 c.p. (così eccepita dalla difesa), è comunque idonea a d escludere il vizio totale di mente di cui all'art. 88 c.p., rilevandosi peraltro che una guida altamente imprudente, con elevata velocità del veicolo in curva e sbandamento tale da invadere completamente l'altra carreggiata, è ancor più colpevole se il ricorrente si sia posto alla guida in stato di stanchezza.
Va, pertanto, ribadito l'orientamento giurisprudenziale espresso con la sentenza di questa Corte n. 41097 del 19.11.2001 secondo la quale "in tema di omicidio colposo determinato dalla perdita di controllo di un autoveicolo, qualora venga prospettata dall'imputato la tesi difensiva del malore improvviso - da inquadrarsi nella nozione di infermità incidente sulla capacità intellettiva e volitiva del soggetto come prevista dall'art. 88 c.p. e non all'ipotesi di caso fortuito di cui all'art. 45 stesso codice - il giudice di merito può correttamente disattenderla in assenza di elementi concreti capaci di renderla plausibile (ad esempio l'età e le condizioni psicofisiche dell'imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore non imprevedibile, quale un improvviso colpo di sonno dovuto ad uno stato di spossatezza per lunga veglia, che avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla guida". Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2004