Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2002, n. 4851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4851 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
. E 4 T 8 N R 1 O A I ' ° Z L N L A E R 3 D T 8 I S CORTE SUP0 4 85 1/02 9 I EPUBBLICA ITALIANA S 1 G - N E 5 E - R S 4 IN NOME I A A E D G O I G L T L E Oggetto N L O E opposizione a B S 2 SEZIONE PRIMA CIVILE E 8 E dichiarazione di stato di asboñabilită Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio - Presidente SAGGIO R.G.N. 20850/01 CRISCUOLO Rel. Consigliere Cron. Dott. Alessandro M013 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Rep. MARZIALE Consigliere Ud. 21/01/02 Dott. SE Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA SA, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO GIUFFRIDA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA;
MOTTA VERA;
intimati avverso la sentenza n. 28/01 della Corte d'Appello di Sezione Famiglia e Minori, depositata il 2002 CATANIA, 147 20/06/01; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2 udienza del 21/01/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 3 Con decreto in data 11 ottobre 1997 il Tribunale per i minorenni di Catania dichiarò lo stato di adottabilità del minore SE RN, nato a [...] il [...], e del minore UA RN, nato a [...] il [...], entrambi figli di RA RN e di RI AS. Il provvedimento fu emesso dopo accertamento delle negative condizioni di vita dei genitori (entrambi dediti all'alcolismo), della loro inettitudine a comunicare ai figli qualsiasi regola educativa e ad assicurare loro le cure necessarie per un sano ed armonico sviluppo della personalità, del mancato adempimento alle prescrizioni loro impartite ai sensi dell'art. 12, IV° comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184. I coniugi RN proposero opposizione contro il decreto, assumendo che le loro condizioni di vita erano mutate e che erano quindi in grado di occuparsi dei figli. Il Tribunale per i minorenni di Catania, con sentenza del 24 dicembre 1997, respinse l'opposizione. RI AS e RA RN proposero appello, lamentando con il primo motivo l'omessa audizione di SE (minore ultradodicenne), con il secondo motivo l'insufficiente valutazione delle loro mutate condizioni di vita, con il terzo motivo la violazione dell'art. 8 della legge n. 184 del 1983, essendo a loro 4 dire insussistenti le condizioni richieste dalla norma per la dichiarazione dello stato di adottabilità. La Corte di appello di Catania, sezione per i minorenni, con sentenza del 14 dicembre 1998 dichiarò inammissibile il gravame proposto da RA RN per difetto di procura al difensore. Nel merito, in parziale accoglimento dell'impugnazione della AS, revocò la dichiarazione dello stato di adottabilità di SE RN, mentre confermò la dichiarazione dello stato di adottabilità per UA RN. Contro la suddetta decisione RI AS propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Questa Corte, con sentenza 10 marzo 2000, n. 2741, cassò la pronunzia impugnata e rinviò alla Corte di appello di Catania, sezione per i minorenni (in diversa composizione), osservando: che la Corte di merito non aveva svolto alcuna indagine (benché richiesta) sulle condizioni di vita della coppia genitoriale, che si assumevano mutate, in relazione alla possibilità di fornire ai figli le cure materiali e morali necessarie per un equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori;
che la stessa Corte di merito non aveva neppure specificato per quali motivi i genitori, al momento della decisione, fossero inidonei a fornire ai figli le cure di cui avevano bisogno, essendosi limitata a sostenere con affermazione meramente tautologica - - che la decisione di primo grado era logica, esauriente e dettagliata, senza esplicitare le ragioni in forza delle quali la Corte territoriale aveva ritenuto che, nella condotta dei coniugi RN, non fossero intervenuti mutamenti rispetto alle circostanze prese in considerazione dal giudice di primo grado;
che la motivazione della sentenza appariva anche contraddittoria, nella parte in cui prima affermava l'assenza delle condizioni per dichiarare lo stato di abbandono di SE RN (essendo egli legato da vincoli d'affetto alla famiglia d'origine), poi confermava lo stato di abbandono di UA RN, senza fornire precisazioni in ordine ai rapporti di quest'ultimo con i genitori e con il fratello SE;
che nell'iter argomentativo svolto dalla Corte di merito mancava ogni riferimento alle carenze della famiglia del minore, idonee a giustificare la dichiarazione dello stato di adottabilità di UA RN, alla luce dell'indirizzo espresso da questa Corte secondo cui l'allontanamento del minore dalla sua famiglia d'origine è ammissibile soltanto quando i genitori non siano in grado di fornirgli un minimo di cure, sotto il profilo psichico e fisico, mentre le particolarità del carattere e le condizioni di vita dei genitori possono giustificare lo stato di abbandono in quanto siano causa concreta di danno per il minore medesimo, da valutare al momento della pronunzia, e lo stato suddetto ben può essere escluso da un ravvedimento che si manifesti non soltanto in 6 dichiarazioni d'intenti ma in attività concrete, supportate da una prognosi favorevole all'interesse del minore;
che tale accertamento non era stato effettuato nel corso del giudizio di merito, onde doveva farsi luogo alla cassazione della sentenza impugnata ed al rinvio della causa ad altro giudice, il quale avrebbe provveduto ad "accertare l'attuale condizione di vita dei genitori di UA RN e la loro idoneità ad allevare il minore, evidenziando con idonea ed approfondita motivazione quali siano le eventuali carenze dei coniugi RN che li rendano inidonei a fornire al figlio le necessarie cure fisiche e psichiche e quali siano i danni fisici o psichici ai quali il minore potrebbe essere soggetto, restando nella famiglia di origine"; Mi. che il giudice di rinvio avrebbe dovuto altresì accertare se “i provvedimenti e le cautele che sono state demandate dalla Corte di appello, con l'impugnata sentenza, al Tribunale per i minorenni di Catania, al fine di rendere possibile il migliore reinserimento di SE RN nell'ambito della famiglia di origine, possano essere adottati anche nei confronti di UA, posto che, a prescindere dalla volontà dei ragazzi, ciò che deve essere accertato e tutelato è il loro benessere fisico e psichico, da realizzarsi possibilmente nell'ambito della famiglia di origine, in modo uguale per entrambi i minori". Il giudizio fu riassunto e la Corte di appello di Catania, sezione famiglia e minori, acquisì informazioni sulle condizioni di vita di + RI AS e RA RN tramite il Servizio sociale di S.Giovanni La Punta, che le fornì con relazione del 10 novembre 2000. Con ordinanza del 22 novembre 2000 furono disposti accertamenti tecnici ed il c.t.u. rispose ai quesiti con una prima relazione in data 19 febbraio 2001 e con una seconda relazione in data 15 maggio 2001. Infine la Corte distrettuale, con sentenza depositata il 20 giugno 2001, respinse l'appello proposto da RI AS contro la sentenza del Tribunale per i minorenni di Catania in data 24 dicembre 1997 (che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto dichiarativo dello stato di adottabilità di UA RN). La Corte di merito considerò: che, secondo l'appellante, il Tribunale per i minorenni non aveva tenuto nella giusta considerazione le circostanze sopravvenute nella fase di opposizione al decreto di adottabilità, circostanze che avrebbero dovuto indurre il collegio ad escludere la permanenza dello stato di abbandono del minore;
che, come risultava da tale proposizione, non era contestata l'esistenza di una situazione di abbandono del minore, quanto meno con riferimento al momento dell'emanazione del decreto, ma si allegava la sopravvenienza di mutamenti idonei ad escludere l'indicata situazione e che venivano indicati nella cessazione dalla dipendenza dall'alcol, nell'avere allestito 8 un'abitazione pulita e in ordine, nelle relazioni intrattenute con la famiglia MO, affidataria di SE;
che le positive caratteristiche dell'abitazione della famiglia RN erano nettamente smentite dalle notizie date in proposito dal Servizio sociale, onde doveva dubitarsi che le immagini riprodotte nelle fotografie esibite fossero riferibili all'attuale abitazione dei RN;
che le relazioni intrattenute con i coniugi MO (date per dimostrate) non apparivano sintomo di un mutamento significativo ed attuale dell'atteggiamento aggressivo e rissoso manifestato in precedenza dai RN;
che le ragioni, per cui i primi giudici avevano escluso l'idoneità dei genitori a crescere ed educare adeguatamente il figlio UA, erano costituite dai rapporti conflittuali della coppia, dal disordine di vita, dall'insufficienza mentale, dalle turbe del carattere, dall'essere dediti all'alcol, dalla carente assistenza sul piano della pulizia dell'ambiente e della persona, dall'incapacità a comunicazioni educative;
che dal raffronto tra tali circostanze e gli allegati favorevoli mutamenti, che potevano ritenersi dimostrati, emergeva che l'unica modifica positiva consisteva nell'abbandono delle abitudini alcoliche da parte dei coniugi RN, mentre permanevano tutte le altre caratteristiche negative sopra messe in evidenza;
2 che il settore sicurezza sociale del comune di San Giovanni La Punta aveva riferito che la famiglia RN aveva cambiato domicilio ed occupava un'abitazione molto vecchia, adiacente ad una struttura pericolante, composta da due vani, il cui stato igienico era insufficente a garantire uno sviluppo adeguato per i figli;
che i coniugi avevano dichiarato di avere superato lo stato di alcolismo, ma ad avviso del Servizio il rapporto permaneva instabile e i detti coniugi, durante i colloqui, avevano mostrato incapacità e inadeguatezza "a mostrarsi ed essere figure di riferimento e nel contempo ad impartire valide regole educative"; che il figlio SE, rientrato in famiglia, pur con il supporto del Servizio non era riuscito a trovare tranquillità e serenità, sicchè era stato inserito in una struttura protetta;
che, secondo il c.t.u., i coniugi RN potevano considerarsi idonei ad allevare ed educare il figlio UA, assicurando almeno un livello di assistenza elementare all'interno di un modello di vita modesto;
che, alla stregua di quanto esposto, i dati raccolti apparivano di segno contrastante e tale contrasto, ad avviso della Corte di merito, trovava spiegazione nel fatto che le valutazioni moderatamente positive formulate dal c.t.u. sul piano dell'astratta idoneità genitoriale avevano carattere prognostico, e si riferivano alla “potenzialità”, mentre le conclusioni del Servizio risentivano 10 delle concrete esperienze negative percepite dagli operatori nei numerosi anni durante i quali il nucleo RN era stato destinatario di interventi di sostegno, risultati vani;
che la Corte non riteneva di poter condividere la valutazione positiva operata dal c.t.u. in ordine alla situazione del figlio SE, dalla quale lo stesso consulente aveva tratto indizio per formulare il suo giudizio;
-che SE il quale, nel corso della procedura, aveva manifestato sempre il fermo intendimento di rimanere con la famiglia ed era stato destinatario d'interventi diretti a renderne possibile il migliore inserimento - si era trovato in serie difficoltà se, come riferito, in seguito a dissensi con la madre aveva cercato rifugio presso il Servizio;
che tale accadimento appariva una verifica sperimentale della non idoneità dei genitori ad assicurare lo sviluppo equilibrato in seno alla famiglia di origine, ed il fallimento era tanto più significativo in quanto nel minore vi era la massima disposizione affettiva e psicologica verso tale soluzione;
che ulteriore riscontro circa l'inidoneità dei coniugi RN ad assicurare ai figli uno sviluppo armonico si traeva dalla vicenda della figlia GI, nata il [...], dichiarata adottabile il 15 aprile 1996 con provvedimento divenuto definitivo;
che il punto relativo ai danni fisici o psichici ai quali il minore poteva essere soggetto nella famiglia di origine aveva formato 11 oggetto di specifica indagine demandata al c.t.u., il quale, all'esito di appositi accertamenti, dopo aver riferito del disagio mostrato da UA verso la detta famiglia, aveva prospettato per il minore, in caso di suo rientro nella famiglia medesima "un gravissimo rischio di destabilizzazione emotiva e di notevole danno psicologico non solo immediato ma anche futuro". Contro tale sentenza RI AS ha proposto ricorso per cassazione, notificato al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania e alla dott. Vera Motta, quale curatore speciale del minore UA RN. Il ricorso è affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, del c.p.c. e violazione dell'art. 17, comma 1°, L. 184/1983”. Nella presente controversia, avente come unico presupposto l'attualità dello stato di abbandono in cui il minore verserebbe, il relativo accertamento ancora una volta sarebbe stato compiuto in modo insufficiente. Respingendo le istanze istruttorie della ricorrente, che aveva chiesto l'audizione diretta del servizio sociale, si sarebbe di fatto omesso di accertare se i coniugi RN abitassero o meno in casa 12 dignitosa, tale da rendere possibile un graduale reinserimento del minore UA nella famiglia naturale. L'audizione avrebbe potuto chiarire il dubbio circa un (sia pure inconsapevole) convincimento precostituito, frutto degli ormai remoti accertamenti sulla inidoneità dei coniugi ad accogliere nuovamente ed allevare il piccolo UA in seno alla famiglia. L'omissione sarebbe estremamente grave perché sull'esclusiva relazione del servizio sociale il giudice avrebbe ritenuto non conducente il giudizio espresso dal c.t.u. in ordine all'idoneità dei coniugi RN ad educare il minore. Peraltro la ritenuta inaffidabilità del giudizio del c.t.u., in quanto astratto e prognostico, mentre al contrario risulterebbe affidabile quello del servizio sociale perché fondato su concrete negative esperienze, condurrebbe ad un risultato illogico e contraddittorio. Infatti, le sommarie cognizioni tecniche di un assistente sociale non sarebbero comparabili con le cognizioni di una figura professionale qualificata come quella del c.t.u. (psicologo e psicoterapeuta), che avrebbe espresso il proprio giudizio con piena cognizione degli atti. Con il secondo mezzo si denunzia "violazione degli artt. 394 e 384 c.p.c., nonché dell'art. 8, comma 1°, L. 184/83, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.". La Corte di appello avrebbe violato le norme relative all'obbligo del giudice del rinvio di attenersi a quanto imposto nel giudizio 13 rescindente, al fine di stabilire la sussistenza attuale dello stato di abbandono. Avere omesso l'audizione del servizio sociale e l'avere motivato in modo insufficiente e/o contraddittorio circa la particolare valenza del giudizio dal medesimo servizio espresso, avrebbe comportato un accertamento in ordine al preteso stato di abbandono fondato soltanto sulle pregresse vicissitudini dei coniugi RN, cui si darebbe unicamente atto di aver superato il problema dell'alcolismo, risultando apoditticamente smentita ogni circostanza a loro favorevole. I RN sarebbero consapevoli di aver meritato le procedure subite, ma da ciò avrebbero anche tratto profitto. Il voler dare, ad esempio, eccessivo peso ai problemi che ancora oggi soffre il figlio SE finirebbe con lo sminuire il profondo attaccamento di questo figlio ai genitori ed ometterebbe ogni motivazione circa la contraddizione tra un'accertata idoneità dei coniugi al rapporto genitoriale con SE ed una inidoneità al rapporto con UA. Con il terzo motivo la ricorrente adduce "violazione dell'art. 1, co. 1° e 2°, L. 184/183 e degli artt. 29 e 30 della Costituzione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". Richiamati il diritto del minore a crescere nella famiglia di origine e il diritto di questa al ricongiungimento quando siano cessate le situazioni che hanno provocato lo stato di abbandono, la 14 ricorrente sostiene che, nella sentenza impugnata, questi principi sarebbero sacrificati per un preteso senso di protezione dell'interesse del minore. Nel caso in esame lo stato di abbandono, presupposto per dichiarare l'adottabilità, sarebbe insussistente e vi sarebbe un'accertata idoneità delle figure genitoriali. Si sarebbero dovute adottare, quindi, tutte le misure necessarie per favorire il rientro nella famiglia di origine del minore, il quale nutrirebbe il timore di rivivere le tristi situazioni della primissima infanzia. Per un bambino di dieci anni il vivere per oltre sei anni senza alcun contatto con i propri genitori, di cui non ha lieti ricordi, sarebbe fonte di non lievi traumi, e tuttavia, essendogli stato impedito ogni contatto con la famiglia naturale, egli non avrebbe potuto verificare eventuali mutamenti idonei a far modificare il suo giudizio negativo. I tre motivi -che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non hanno fondamento. Questa Corte, con la sentenza n. 2741/2000, aveva rilevato che nessuna indagine era stata svolta dalla Corte distrettuale per accertare le mutate condizioni di vita dei coniugi RN, in relazione alla possibilità di dare ai figli le cure materiali e morali necessarie per un equilibrato sviluppo psico-fisico dei minori;
che non erano stati specificati i motivi della ritenuta inidoneità della coppia genitoriale;
che la sentenza di merito era contraddittoria 15 per avere escluso lo stato di abbandono nei confronti di SE RN ed averlo confermato nei confronti di UA RN, senza dare chiarimenti circa i rapporti di quest'ultimo con i genitori e con il fratello SE;
che nel percorso argomentativo della pronunzia in quella sede impugnata mancava ogni riferimento alle carenze della famiglia del minore, idonee a giustificare la declaratoria dello stato di adottabilità di UA RN, alla luce dei principi affermati da questa Corte. In questo contesto la precedente sentenza della Corte di Catania è stata annullata, con affidamento al giudice del rinvio delle nuove indagini, nei termini riportati in narrativa. Orbene, la Corte di Catania ha disposto nuove informazioni tramite il Servizio sociale del Comune di S. Giovanni La Punta ed ha appreso: a) che i coniugi RN avevano cambiato domicilio, andando ad occupare un'abitazione molto vecchia, adiacente ad una struttura pericolante, composta da due vani, il cui stato igienico era insufficiente a garantire uno sviluppo adeguato dei minori;
b) che i detti coniugi avevano superato lo stato di alcolismo ma, secondo il Servizio, il rapporto di coppia restava instabile ed i coniugi durante i colloqui avevano manifestato incapacità ed inadeguatezza a "mostrarsi ed essere figure di riferimento e nel contempo ad impartire valide regole educative"; c) che il figlio SE, rientrato in famiglia, pur con il supporto del Servizio non era riuscito a trovare intorno a sé serenità e 16 tranquillità, a causa della precarietà del nucleo, sicché era stato inserito in una struttura protetta. Il consulente di ufficio, invece, è pervenuto alla conclusione che i coniugi RN per l'orientamento affettivo nei confronti dei figli, per la disponibilità ad occuparsi di loro, per la cura dimostrata nell'educazione di SE ("il quale conferma la decisione di rimanere in famiglia”), per la costante ricerca dei figli, siano idonei ad allevare ed educare il figlio UA, "assicurando almeno un livello di assistenza elementare all'interno di un modello di vita modesto". Il consulente, però, ha condotto anche una specifica indagine sui danni fisici o psichici ai quali il minore UA potrebbe essere soggetto nella famiglia di origine. Nel quadro di tale indagine ha proceduto ad accertamenti ed a colloqui clinici;
ha riscontrato il disagio del bambino verso la detta famiglia (in particolare v. sentenza impugnata, pag. 10); ha rimarcato che il minore "rifiuta ciò che in qualche modo lo lega alla sua famiglia originaria e non accoglie alcuna proposta di un suo riavvicinamento anche parziale, addirittura vorrebbe cambiare il suo nome e chiamarsi SE come due suoi cugini, riferendosi a cugini della nuova famiglia e non facendo alcun riferimento al fratello maggiore anch'egli a nome SE, firma i suoi disegni usando il cognome della famiglia adottiva"; ha ritenuto che il rientro del minore nella famiglia di origine potrebbe esporlo ad "un 17 gravissimo rischio di destabilizzazione emotiva e di notevole danno psicologico non solo immediato ma anche futuro" (sentenza impugnata, pag. 12). Procedendo alla valutazione degli elementi di convincimento così acquisiti, la Corte di Catania, dopo aver rilevato che le positive caratteristiche della nuova abitazione dei RN erano smentite dalle notizie pervenute tramite il Servizio sociale, sicchè c'era da dubitare che le immagini fotografiche prodotte fossero riferibili a detta nuova abitazione, ha preso in esame le informazioni del detto Servizio e le conclusioni del c.t.u. relative alla coppia genitoriale ed ha rilevato il contrasto esistente tra questi dati. Ha spiegato quindi tale contrasto col rilievo che, mentre le valutazioni A "moderatamente positive" del consulente si ponevano sul piano della "astratta idoneità genitoriale” ed avevano "carattere squisitamente prognostico", quelle del Servizio sociale risentivano "delle concrete negative esperienze percepite dagli operatori nei numerosi anni durante i quali il nucleo RN è stato destinatario di interventi di sostegno risultati vani”. E' poi passata ad esaminare la situazione del figlio SE, ponendo in evidenza che quest'ultimo, rientrato in famiglia e pur con il fermo intendimento di rimanervi, si era trovato in serie difficoltà tanto da dover cercare rifugio presso il Servizio in seguito a dissensi con la madre. La Corte territoriale ha considerato tale vicenda una "verifica sperimentale” della non 18 idoneità dei genitori ad assicurare uno sviluppo equilibrato in seno ala famiglia di origine, sottolineando come il fallimento fosse ancor più significativo per la massima disposizione affettiva e psicologica mostrata dal giovanetto verso la famiglia naturale. Ulteriore riscontro circa l'inidoneità dei coniugi RN ad assicurare ai figli uno sviluppo armonico la sentenza impugnata ha tratto dalla vicenda della figlia GI, nata nel 1995 e dichiarata adottabile nel 1996 con provvedimento divenuto definitivo. La Corte di merito è, infine, passata ad esaminare i risultati della consulenza eseguita su UA, ne ha analizzato i contenuti e le conclusioni, ha motivatamente confutato le conclusioni della consulenza di parte, ha posto in luce che le valutazioni del consulente di ufficio circa il gravissimo rischio al quale il minore sarebbe stato esposto con il rientro in famiglia si basavano non su un confronto tra le attuali condizioni di vita di UA e quelle che la famiglia di origine era in grado di offrire, bensì appunto sui prevedibili effetti negativi, immediati e futuri, che il bambino avrebbe potuto soffrire. All'esito dell'analisi compiuta la Corte di merito è giunta al convincimento che andasse affermata la sussistenza dello stato di adottabilità del minore. Ciò posto, non è esatto, in primo luogo, che non sia stata accertata l'attualità dello stato di abbandono in cui il minore versa. 19 La Corte di merito ha rilevato che tale stato, la cui iniziale sussistenza non è controversa, si basava su una serie di ragioni (rapporti conflittuali della coppia, disordine di vita, insufficienza mentale, turbe del carattere, alcolismo, carenze igieniche, incapacità a comunicazioni educative), delle quali soltanto l'inclinazione alle abitudini alcoliche poteva dirsi superata, mentre evidentemente permanevano le altre. Essa è pervenuta a questo convincimento dopo aver disposto accertamenti sia tramite il Servizio sociale sia a mezzo di una consulenza tecnica che ha preso in esame prima la coppia genitoriale e il figlio SE, poi il piccolo UA. Vero è che, mentre le informazioni del Servizio sono state negative per i coniugi, il consulente di ufficio ha fornito valutazioni definite dalla Corte di Catania "moderatamente positive”. E' vero del pari, però, che i giudici del merito si sono fatti carico di tale contrasto e ne hanno dato una motivata spiegazione (sentenza impugnata, pag. 9), che non appare illogica o contraddittoria (contrariamente a quanto assume la ricorrente), in quanto dà credito alle concrete esperienze vissute dagli operatori del Servizio nei molti anni in cui erano stati eseguiti interventi di sostegno alla famiglia (risultati vani), e si risolve dunque in un argomentato apprezzamento di fatto insuscettibile di riesame nella presente sede di legittimità. 20 Né la sentenza appare censurabile per non aver dato ingresso all'istanza istruttoria della ricorrente, che voleva l'audizione diretta degli operatori del servizio sociale allo scopo di accertare se i coniugi abitassero in una casa dignitosa, come rappresentato dalle fotografie esibite della cui rispondenza alla realtà la Corte di merito ha mostrato di dubitare. A parte il carattere marginale della circostanza nel contesto degli elementi acquisiti (perché la modestia dell'alloggio, da sola, non potrebbe certo giustificare lo stato di abbandono, ma un alloggio dignitoso, da solo, altrettanto certamente non basterebbe ad escludere tale stato), si deve osservare che la Corte d'appello ha richiamato le informazioni del Servizio sociale da cui risultava che l'abitazione in atto occupata dai coniugi era "molto vecchia, adiacente ad una struttura pericolante, composta da due vani ed il cui stato igienico era insufficiente a garantire uno sviluppo adeguato dei figli". Essa, pertanto, in modo implicito ma chiaro ha ritenuto irrilevante la chiesta audizione, dal momento che gli operatori del Servizio si erano già espressi sul punto. Neppure è esatto che i giudici del merito si siano discostati dal giudizio espresso dal c.t..u. sulla idoneità della coppia genitoriale basandosi esclusivamente sulla relazione del Servizio sociale. La sentenza impugnata, dopo aver dato conto delle informazioni del servizio e della relazione del consulente, ha posto in luce un ulteriore elemento acquisito e cioè la situazione dell'altro figlio 21 SE, per il quale in corso di procedura era stata revocata la dichiarazione dello stato di adottabilità. Tale situazione, sopra richiamata, costituisce un dato dotato d'indubbia capacità dimostrativa, onde non appare censurabile neppure sul piano logico la valutazione della Corte di merito, che lo ha considerato rivelatore della non idoneità dei genitori ad assicurare uno sviluppo equilibrato nella famiglia di origine, traendo poi ancora un riscontro dalla vicenda della figlia GI, anch'essa prima richiamata. Del pari significativo è il dato costituito dalla gravità del rischio di danno cui il minore resterebbe esposto in caso di rientro nella famiglia di origine (e non a caso la precedente sentenza di questa Corte aveva disposto sul punto uno specifico accertamento). E' ben vero che il minore ha il diritto di crescere nella famiglia di origine (purchè questa, però, non si presenti inadatta a fornirgli l'apporto minimo di sostegno di cui ha bisogno) ed è vero del pari che, di fronte ad un giudizio di mera preferibilità di una vita del minore presso terzi va preservato il suo diritto ad essere educato nell'ambito della propria famiglia. Ma nel caso in esame, come la sentenza impugnata ha messo in luce, il consulente di ufficio - pur rilevando l'ottimo inserimento del minore nella famiglia affidataria - ha formulato le sue conclusioni non sulla base di un confronto tra le attuali condizioni di vita di UA e quelle che la famiglia di origine sarebbe in grado di offrirgli, “ma sulla base 22 della valutazione dei prevedibili effetti negativi, immediati e futuri, che il minore subirebbe dalla destabilizzazione emotiva che il rientro in famiglia gli procurerebbe, ossia effettuando una prognosi del danno che sul piano emotivo, relazionale e sociale il rientro nella famiglia di origine è idoneo a produrre nella personalità di UA in conseguenza delle indelebili tracce che le esperienze negative hanno inciso nel profondo del fanciullo" (sentenza impugnata, pag. 12-13). Non è esatto, quindi, che la Corte distrettuale abbia sacrificato principi normativi ad un preteso senso di protezione dell'interesse del minore, come si sostiene in ricorso. Invece essa, nel contesto di una valutazione complessiva e non frammentaria degli elementi acquisiti (e sopra esaminati), ha ritenuto che la famiglia naturale non sia in grado di fornire al piccolo UA l'apporto minimo di sostegno affettivo, psicologico e materiale di cui egli ha bisogno, anche per le traumatiche esperienze dal medesimo vissute. E tale valutazione, sufficientemente motivata, si sottrae alle censure mosse dalla ricorrente. Alla stregua delle esposte considerazioni, non si ravvisa nemmeno la denunziata violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. La sentenza impugnata, infatti, si è attenuta a quanto disposto da questa Corte con la precedente sentenza n. 2741 del 2000, avendo effettuato nuovi accertamenti che l'hanno portata ad escludere il superamento dello stato di abbandono, a ritenere ancora 23 sussistenti le (già riscontrate) carenze della coppia genitoriale che non le consentono di fornire al figlio le necessarie cure fisiche e psichiche, ad indicare i rischi cui il minore resterebbe esposto rientrando nella famiglia di origine (il che rende superflua l'indagine circa la possibilità di adottare cautele analoghe a quelle seguite per il rientro in famiglia del figlio SE: sentenza impugnata, pag. 13). Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il Presidente Il consigliere est. Alessandra Вити пр CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE E SA ET Depositato in Cancelleria . N T Ошибил O R I 4 Z 8 'A H - 5 APR. 2002 1 A L R ° L T E IL CANCELLIERE N S D I I 3 G S 8 E 9 N R 1 E - S A 5 I - D 4 A E T E O L N G L E G S O E E B L E 2 8