Sentenza 27 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/04/2002, n. 6135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6135 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2002 |
Testo completo
061 35/02 SITATO IN CANCELLERIA 23 APR 2002 ' 4405/01; cam.cons. 31/1/02; oggetto: irpef, benefici;
IL CANCELLIERE C1 A 6 R 2 Innocenzo Battista T ORIGINALE . S B I R . R P G L . A E L D T R A I L . E R B A T D A D I T S E A N 1 I T E REPUBBLICA ITALIANA 3 S R 1 N E I E . T A S N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Спаи. 17776 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente f. f. Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Vito Antonio Magno 66Antonio Merone Nino Fico 66 Giuseppe Falcone 66 ha pronunciato la seguente ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 74750 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente
contro
M MA UM CH;
intimata 8 1 1 5 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria n. 344/4 dell'8 novembre-20 dicembre 1999; sentito il relatore cons. Graziadei;
lette le conclusione del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Maurizio Velardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Perugia, con iscrizione a ruolo inerente all'irpef ed all'ilor dovute per il 1985, ha escluso che MA UM CH, residente in uno dei comuni colpiti da eventi sismici, dopo aver beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte dirette, prevista dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984 n. 159 (convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363), potesse detrarre dall'imponibile l'imposta sospesa, ed ha reclamato il versamento del corrispondente importo;
-che la contribuente ha impugnato l'atto, sostenendo che detta detrazione era consentita dall'art. 3 secondo comma bis del d.l. 30 dicembre 1985 n. 791 (convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1986 n. 46); -che l'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia, con pronuncia condivisa dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria; the 2 -che l'Amministrazione delle finanze, con ricorso notificato il 31 gennaio 2001, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, rinnovando l'assunto della legittimità dell'operato dell'Ufficio; -che la contribuente non ha presentato controdeduzioni;
-che il ricorso è stato fissato per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 secondo comma (nuovo testo) cod. proc. civ.; -che il Procuratore generale ha concluso nei termini sopra indicati;
-che il predetto art. 3 secondo comma bis del d.l. n. 791 del 1985 prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte sospese in virtù dell'art. 13 quinquies del d.l. n. 159 del 1984 (fino al 31 dicembre 1985) non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'irpef e dell'ilor; -che tale norma, sulla scorta dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, introduce un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi;
-che il principio, consolidatosi nell'indirizzo di questa Corte (sentt. n. 4945 del 2000, n. 8659 del 2001, n. 10237 del 2001 e n. 11248 del 2001), evidenzia la manifesta infondatezza del ricorso, e ne impone il rigetto;
M 3 -che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa;
p.q.m.
-rigetta il ricorso. Roma, 31 gennaio 2002. Il presidente rel. est. كا مل IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 APR. 2002 Oggi. IL CANCELLIERE C1 InnocenceBattista A I R 6 5 E 8 . A N 9 N 1 T O / I - U 4 Z / B B 6 A I . 2 R L R . T L R T S . A I P . . G D B E A A L R I T E R D 1 A I E 3 D S 1 T N . E E A S T N I M N A E S E 4