Sentenza 5 luglio 2013
Massime • 1
Il principio di specialità di cui all'art. 26 l. n. 69 del 2005 non si applica per le misure di sicurezza non privative, ma semplicemente limitative della libertà personale. (Fattispecie relativa alla applicazione della libertà vigilata a soggetto consegnato in Italia in esecuzione di mandato di arresto europeo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/07/2013, n. 35768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35768 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 05/07/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 2532
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 27/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO IG N. IL 18/04/1945;
avverso l'ordinanza n. 4205/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 23/10/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. Galati Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 23 ottobre 2012, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto l'appello proposto da RO UI avverso l'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza in sede del 13 giugno 2011, con la quale gli era stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2, disposta nei suoi confronti dal Tribunale di Roma con sentenza del 30 novembre 2000, di sua condanna alla pena di anni 4 mesi 1 e giorni 10 di reclusione per associazione a delinquere e truffa.
2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza attuale della pericolosità sociale del RO sulla base della sua levatura criminale, desunta dai suoi precedenti penali e del fatto che era stata emessa nei suoi confronti un'ulteriore ordinanza custodiale da parte del G.I.P. di Roma in data 3 febbraio 2010 per associazione a delinquere;
il che provava la sussistenza del pericolo di recidiva specifica, con conseguente necessità di porre un limite alla sua libera circolazione.
3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma propone ricorso per cassazione RO UI per il tramite del suo difensore, che ha dedotto erronea applicazione della legge penale, per avere il provvedimento impugnato ritenuto che il principio di specialità, di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 26 non trovasse applicazione nella specie;
al contrario andava ritenuto che egli era stato consegnato all'Italia in forza di un m.a.e. relativo all'esecuzione del provvedimento di cumulo di pene concorrenti n. 328 del 2005, emesso dalla Procura di Roma;
in forza di detto m.a.e. egli era stato tratto in arresto in Spagna e consegnato alle autorità italiane il 1 luglio 2009 ed era stato detenuto in carcere fino al 16 febbraio 2010, quando il Tribunale di sorveglianza di Roma gli aveva concesso la misura alternativa dell'affidamento in prova;
e nei suoi confronti era stata a quel punto emessa ordinanza custodiale in carcere da parte del G.I.P di Roma;
pertanto l'autorità giudiziaria spagnola lo aveva consegnato alle autorità italiane solo per l'esecuzione delle pene concorrenti disposte dalla Procura di Roma col provvedimento di cumulo anzidetto, escluso ogni riferimento alle misura di sicurezza, non citate all'atto della sua consegna da parte dell'autorità giudiziaria spagnola.
Era pertanto da ritenere preclusa allo Stato italiano ogni ulteriore iniziativa che, come la misura di sicurezza applicatagli, comportasse una limitazione della sua libertà personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da RO UI è infondato.
2. Con esso il ricorrente lamenta di essere stato estradato dalla Spagna con mandato d'arresto europeo per l'esecuzione della sola pena detentiva inflittagli con sentenza del Tribunale di Roma in data 30 novembre 2000, si che, per il principio di specialità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 26, egli non avrebbe potuto essere sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2, non essendo stata la stessa ricompresa nel novero di quelle per le quali il m.a.e. era stato emesso nei suoi confronti.
3. Si osserva invero da un lato che la misura di sicurezza della libertà vigilata era espressamente contemplata nella sentenza di condanna anzidetta, per la quale era stato emesso nei suoi confronti il mandato d'arresto europeo e che, comunque, il principio di specialità invocato dal ricorrente non vale con riferimento alla misura di sicurezza in esame, comportando essa non una restrizione della libertà personale, ma una semplice limitazione nella stessa (cfr., in tal senso, la L. n. 69 del 2005, art. 26, comma 2, lett. d).
4. Il ricorso proposto da RO UI va quindi respinto, con le conseguenze di legge indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2013