Sentenza 4 maggio 2017
Massime • 1
In tema di reati edilizi, l'inutile scadenza dei termini per l'inizio dei lavori o per la loro ultimazione previsti nel permesso di costruire rende il titolo abilitativo "tamquam non esset"; con la conseguenza che le opere edilizie iniziate o ultimate dopo tali scadenze sono equiparate a quelle realizzate in assenza di titolo abilitativo, e, pertanto, integrano il reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 380 del 2001.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/05/2017, n. 43175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43175 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2017 |
Testo completo
43175-17 AND 43 175-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 646 Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. Silvio Amoresano CC 04/05/2017- Claudio Cerroni R.G.N. 45075/2016 Relatore - Giovanni Liberati Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OT LA, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2016 del Tribunale di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 3 ottobre 2016 il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato la relativa istanza formulata da LA OT, indagata per i reati di cui agli artt. 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nei confronti del decreto di sequestro preventivo immobiliare del 3 agosto 2016 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, avente ad oggetto un manufatto in località Suiles del Comune di Olbia.
2. Avverso il provvedimento l'interessata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando due motivi di impugnazione.
2.1. In particolare, col primo motivo la ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato, quanto alle incertezze in ordine al periodo di costruzione della casa ed alle ragioni per le quali non era stata attribuita credibilità alle dichiarazioni del professionista che aveva provveduto all'inizio dei lavori nei termini di validità del titolo abilitativo.
2.2. Col secondo motivo è stata invece addotta violazione di legge in relazione all'art. 15 del d.P.R. 380 del 2001, atteso che la costruzione oggetto di concessione edilizia era stata ultimata nei quattro anni dal rilascio della medesima concessione. Né era stata spesa parola in ordine al periculum in mora.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, osservando che non sussistevano violazioni di legge ovvero difetti motivazionali in ordine all'accertata decadenza temporale del titolo abilitativo per l'inizio dei lavori. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Il provvedimento impugnato ha ritenuto la sussistenza di fumus e periculum quantomeno in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. c) cit., attesa altresì la necessità di impedire la prosecuzione dell'attività illecita di trasformazione. In proposito, osserva preliminarmente la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893); per contro, non può esser dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui alla lett. e) dell'art. 606, stesso codice (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611).
4.2. Ciò posto, il provvedimento impugnato ha motivato sicuramente in maniera non illogica in ordine ai convergenti accertamenti compiuti ai fini della 2 verifica della data d'inizio dei lavori, tanto avuto riguardo agli esiti fotografici di perizia giudiziale disposta per conto di un istituto bancario quanto in merito al contenuto delle informazioni testimoniali raccolte quanto infine in relazione alle fotografie del sito Google Earth, mentre risultano logicamente confutati e criticamente valutati, sempre in esito a percorso motivazionale esente da censura nell'ambito dei vizi denunciabili, gli esiti della relazione a firma dell'ing. Pattitoni, in ordine ai lavori cui si era dato corso nei termini di iniziale validità della concessione edilizia del 10 settembre 2012. A quest'ultimo proposito, tra l'altro, e contrariamente a quanto evidenziato nel ricorso, il Tribunale sardo ha fornito motivazione non illogica, e certamente non integrativa di violazione di legge nei termini già richiamati, in relazione all'insufficienza di detto elaborato per contrastare gli ulteriori elementi fatti propri dal provvedimento, per ritenere non rispettato il termine iniziale per l'avvio dei lavori di edificazione. Né, in questa sede, può essere dato corso ad accertamenti in fatto, istituzionalmente preclusi alla Corte laddove al contrario (cfr. quarta pagina del ricorso) sono avanzate in realtà lamentele proprio in ordine alla bontà ed alla completezza delle indagini operate al riguardo dalla Polizia giudiziaria prima e dal Giudice per le indagini preliminari in seguito. D'altronde gli stessi rilievi della ricorrente appaiono generici, laddove il provvedimento impugnato si richiama alle foto allegate alla perizia effettuata per conto della banca (foto che sarebbero state eseguite, secondo la ricorrente, per non meglio precisate "finalità differenti"), mentre le testimonianze rese avevano espressamente dato conto "che i lavori iniziarono dopo l'estate del 2015", ed in proposito sul tenore delle risposte non vi è ovviamente censura.
4.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, ed in ragione delle stesse considerazioni del ricorrente, la pretesa violazione di legge quanto all'individuazione del periculum, di cui al secondo motivo di ricorso, rimane così condizionata al prospettato, ed insussistente, difetto di motivazione, oggetto del primo motivo di impugnazione. Per quanto possa rilevare, quindi, la situazione che si determina alla scadenza del termine previsto dalla concessione per l'edificazione del manufatto deve essere equiparata alla totale assenza di concessione edilizia. I termini per l'inizio dei lavori e per la loro ultimazione devono essere obbligatoriamente indicati nell'atto di concessione e sono configurati come termini di validità ed efficacia della concessione stessa. Essi operano perciò automaticamente, indipendentemente da un'apposita dichiarazione amministrativa. Dopo l'inutile scadenza di tale termine la concessione è tamquam non esset, sicché i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la relativa scadenza restano privi di titolo abilitativo, indipendentemente da dichiarazione amministrativa diuna 3 decadenza, e vanno pertanto soggetti alla sanzione penale (all'epoca) prevista dall'art. 20 della 1. 28 febbraio 1985 n. 47 (Sez. 3, n. 2784 del 10/07/1997, Doria, Rv. 209625).
5. I motivi di censura, in sé strettamente connessi, appaiono così manifestamente infondati nella loro integralità, e pertanto ne va dichiarata l'inammissibilità. Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 04/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Claudio Cerron Aldo Fiale Aero file DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 SET 2017 IL CANCELLERE AN RI 4