Sentenza 23 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18290 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' 1 82 9 0702 REPUBBLICA ITALIAN, LA CO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO -Presidente R.G.N. 7244/01 Dott. Ettore Consigliere Cron. 43071 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Consigliere Ud.30/09/02 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RE CO, domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFONSO LUIGI MARRA, giusta delega in atti;
B ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 3771 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO -1- MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
- intimato avverso la sentenza n. 3583/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 22/06/00 R.G.N. 40891/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso nei confronti del Ministero dell'Interno, inammissibilità del ricorso nei confronti dell'I.N.P.S. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede di legittimità e meglio in epigrafe specificata, confermando in parte qua la decisione del locale Pretore, ha ritenuto che, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti alla parte privata dal Ministero dell'interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e, tuttavia, senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, ha rigettato l'appello proposto dalla parte suddetta avverso la statuizione pretorile di reiezione della domanda avente ad oggetto il pagamento di codesti accessori, rispetto ai quali risultava maturata siffatta prescrizione breve. La medesima parte propone ora, con unico motivo, ricorso per cassazione nei confronti dell'I.N.P.S. e del Ministero dell'Interno. Motivi della decisione Inammissibile è il ricorso proposto nei confronti dell'I.N.P.S., che non ha avuto qualità di parte nel giudizio a quo: è, invero, jus receptum il principio della necessaria coincidenza fra legittimazione, anche passiva, all'impugnazione ed assunzione di tale qualità nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (v., fra le numerose altre conformi, Cass. 10 ottobre 1999, n. 10894; Id., 27 febbraio 1997, n. 1752; Id., 27 agosto 1996, n. 8750). Non v'è luogo a condanna del ricorrente al rimborso di spese processuali in favore dell'I.N.P.S., che non ha proposto controricorso, né svolto altre difese. Premesso, poi, che la presente fattispecie si sottrae all'applicabilità dell'art. 16, sesto comma della legge n. 416/'91, stante l'anteriorità, rispetto ad essa, dell'inadempimento di cui trattasi (v. Cass., sez. un., n. 5895/96), la Corte osserva quanto segue. 3 Il ricorso ritualmente proposto nei confronti del Ministero denuncia la violazione degli artt. 429, terzo comma cod. proc. civ., 2944, 2946, 2948 cod. civ. e 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sull'assunto che, nel caso di specie operi, non la prescrizione breve ritenuta applicabile dal giudice a quo, ma quella decennale. Le censure sono fondate. Le Sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza 25 luglio 2002, n. 10955, dando, da un lato, continuità ad orientamenti sostanzialmente consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di durata della prescrizione del diritto ad interessi e rivalutazione dovuti su ratei di prestazioni assistenziali corrisposti in ritardo e, dall'altro lato, risolvendo il contrasto insorto nella stessa giurisprudenza circa il potere officioso di applicazione di norme di previsione di un termine prescrizionale diverso da quello invocato dalla parte che abbia eccepito il relativo fatto estintivo del diritto in contestazione, hanno sancito i seguenti principi: < a) a seguito della sentenza n. 156 del 1991 della Corte Costituzionale - che ha esteso anche ai crediti previdenziali la disciplina dettata dall'art. 429 cod. proc. civ. in materia di crediti di lavoro la rivalutazione monetaria e gli interessi legali costituiscono una componente essenziale del credito dell'assicurato, nel senso che esso, maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato;
la disciplina legale applicabile è pertanto sempre ed unicamente quella per lo specifico credito previdenziale dedotto in giudizio, con la conseguente impossibilità di ritenere assoggettata la porzione di credito contabilmente imputabile a rivalutazione e interessi ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio ascrivibile a somma capitale. b) alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale, che presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di erogazione della spesa e cioè come messa a disposizione delle somme a favore dell'avente diritto, secondo quanto reso palese dal disposto dell'art. 129 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, a norma del quale si prescrivono in cinque anni, a favore dell'istituto, le rate di pensione “non riscosse". Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione e interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129. c) Il credito per la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali, spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 c.c., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori;
e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi sufficiente a costituire liquidazione della prestazione, tale da determinare l'applicabilità della prescrizione quinquennale. d) In tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una quaestio jiuris concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime 5 prescrizionale per esso previsto dalla legge. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere dovere del giudice, di guisa che, da un lato, non incorre nelle preclusioni di cui agli arit. 416 e 437 c.p.c la parte che, proposta originariamente un'eccezione di prescrizione quinquennale, invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa;
e, dall'altro lato, il riferimento della parte ad uno di tali termini non priva il giudice del potere officioso di applicazione (previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione) di una norma di previsione di un termine diverso- -Alla stregua di questi principi dai quali non reputa la Corte di doversi discostare-, il ricorso merita accoglimento, perché il Tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale, estranea, invece, al caso di specie, nel quale, peraltro, neanche l'adempimento parziale dell'obbligazione da parte Ministero, avente ad oggetto il pagamento dei ratei arretrati nella sola misura della somma capitale, poteva indurre a ritenere intervenuta la liquidazione>>, ai sensi e per gli effetti di cui sopra, della prestazione ulteriore, riferibile solo contabilmente al titolo degli interessi e della rivalutazione, ma causalmente imputabile, come s'è detto, allo stesso titolo della prestazione principale, quale parte integrante della medesima. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, poiché la ritenuta applicabilità di una norma di previsione della durata del termine prescrizionale, diversa da quella applicata dal giudice del merito, implica rinnovazione, 6 nella ricordata osservanza del principio del contraddittorio, degli accertamenti necessari per stabilire, in relazione alla diversa dimensione temporale del fatto estintivo se questo siasi effettivamente compiuto e, in ipotesi negativa, in quale diversa misura debba essere quantificato il credito vantato dalla parte privata: ciò che compete esclusivamente al giudice del merito, giusta il principio per cui la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000, n. 7367; Id., 25 marzo 1996, n. 2629; Id., 16 marzo 1996, n. 2238; Id., 24 novembre 1995, n. 12145). La Cassazione non può, dunque, avvenire che con rinvio ad altro giudice, il quale procederà a tali accertamenti, uniformandosi ai sopra riferiti principi di diritto. Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044) · si rimette- altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell'IN.P.S.. Nulla per le spese processuali relative a tale ricorso. Accoglie il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Interno e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame, nonché per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione sul medesimo ricorso, alla Corte d'appello di Potenza. 7 Così deciso in Roma il 30 settembre IL PRESIDENTE, IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 DIC 2002 IL CANCELVIERA : ESENTE DA IMPOSTADROLO, DI XXX 10 REGIST 2002 O DE DEL IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Приводны 8