Sentenza 12 novembre 2008
Massime • 2
In virtù del principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento con cui il G.i.p. rigetta la richiesta di intercettazione telefonica avanzata dal P.M. è inoppugnabile, non essendo previsto contro lo stesso alcun mezzo di gravame.
È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 267 cod. proc. pen., per violazione degli artt. 101, comma secondo e 112 Cost., nella parte in cui non prevede l'impugnazione del decreto del G.i.p. che, in presenza dei presupposti di legge, neghi l'autorizzazione alle intercettazioni, atteso che il principio di obbligatorietà dell'azione penale non implica, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'impugnabilità di provvedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 111, comma settimo, Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2008, n. 44877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44877 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 12/11/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 2500
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 040166/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di PORDENONE;
nei confronti di:
1) ER ON, N. IL 28/02/1979;
avverso ORDINANZA del 07/11/2007 GIP TRIBUNALE di PORDENONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa MATERA Lina;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo, che ha chiesto in via principale dichiararsi l''inammissibilità del ricorso e in via subordinata rimettersi la decisione alle Sezioni Unite. FATTO
Col decreto indicato in epigrafe il GIP del Tribunale di Pordenone ha rigettato la richiesta di autorizzazione alle operazioni di intercettazione telefonica formulata dal P.M. nel procedimento a carico di CJ RA, rilevando che i gravi indizi di reato si fondano sull'esito delle intercettazioni disposte nell'ambito di altro procedimento presso l'autorità giudiziaria di Udine, e che il P.M. non ha depositato i verbali e le registrazioni di tali intercettazioni, come richiesto dall'art. 270 c.p.p., comma 2, ai fini della loro utilizzazione ai sensi del citato articolo, comma 1. Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone, lamentando l'abnormità del decreto emesso dal GIP, col quale si è fatta palese confusione tra l'autorizzazione all'intercettazione, che attiene alla fase delle indagini, e l'utilizzazione delle stesse, che attiene, invece, alla successiva fase del giudizio. Per l'ipotesi di ritenuta inoppugnabilità del provvedimento in questione, il ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 267 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'impugnazione del decreto del GIP che, in presenza dei presupposti di legge, neghi l'autorizzazione alle intercettazioni, in tal modo precludendo la possibilità di svolgere le attività ritenute assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini, per violazione dell'art. 101 Cost., comma 2 e art. 112 Cost..
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in base al principio di tassatività delle impugnazioni, desumibile dall'art.568 c.p.p., il provvedimento con cui il GIP rigetta la richiesta di intercettazione telefonica avanzata dal P.M. è inoppugnabile, non essendo previsto contro di esso alcun mezzo di gravame (Cass. Sez. 1, 22.9.2002 n. 3477; Cass. Sez. 1, 1.3.1990 n. 3263). Nel caso in esame, d'altro canto, il vizio di violazione di legge denunciato dal ricorrente non vale a conferire all'atto adottato dal GIP connotati di abnormità genetica o funzionale, tali da renderlo ricorribile in Cassazione. Il provvedimento impugnato, infatti, non si discosta dal modello procedimentale previsto dal nostro ordinamento, atteso che l'art. 267 c.p. attribuisce al giudice delle indagini preliminari la possibilità di negare l'autorizzazione de qua, ne' determina una situazione di irrimediabile stallo del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo.
La questione di legittimità costituzionale sollevata in via subordinata dal ricorrente è manifestamente infondata, in quanto il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sancito dall'art.112 Cost., non implica, al di fuori dei casi previsti dalla legge,
l'impugnabilità di provvedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 111 Cost., comma 7.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2008