Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
IN 045 19/0 1 REPUB LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto comprewentie SEZIONE SECONDA CIVILE 1:50 лобів ледіобгово Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente- R.G.N. 21685/98 Cron.97-25Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Rep. 1555 Consigliere Ud. 17/11/00 Dott. Roberto Michele TRIOLA SCHERILLO Consigliere Dott. Giovanna BUCCIANTE ConsigliereDott. Ettore ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: Pich aia copia studio IL SOLE 24 ORE CARROZZERIA LEDRENSE DI ND IN & C. in persona 6.000 12.8 MAR. 2001. del legale rappresentante Sig.ra IN ND, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA difeso dagli avvocati SENTER DIEGO, VECCHIETTI MAURO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
DD663394 FILIPPI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2000 PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE Richiesta copia studio 1883 SUPREMA DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato DE LUTTI dal Sig. F per diritti L. 6000 2.4.LUG. 2001 -1- IL CANCELLIERE GIOVANNI, giusta delega in atti;
controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Richiesta copia regale AGRIDIESEL SNC in persona del legale rappresentante dal Sig. VECCHIETT! per diritti 1200+3 pro tempore;
-5 LUG 2011. IL CANCELLIERE intimato la sentenza n. 324/98 del Tribunale di avverso ROVERETO, depositata il 17/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/00 dal Consigliere Dott. Enrico LIRE 2000 CANCELLERIA SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per BF443084 l'accoglimento del о e motivo, assorbiti gli BE142734 altri. BE142733 BE142732 BE129641 BE129642 BE129643 -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 1996 la RO NS s.a.s. — premesso: che con atto di compravendita aveva acquistato da Filippo Filip- - pi, per il prezzo di £.15.000.00 interamente corrisposto, un'autovettura Mercedes 190 a seguito dell'assicurazione” del venditore dell'essere stato il veicolo imma- tricolato nel 1989; che successivamente, venduta l'autovettura a tale Demianovic, costui, all'esito di una “revisione completa" del veicolo aveva "scoperto" essere stato questo immatricolato nel 1985 e, restituita l'autovettura, aveva preteso la re- stituzione del prezzo di £.16.000.000; che questa diversa epoca dell'immatricolazione era poi risultata certa all'esito di un' indagine esperita presso il p.r.a. convenne in giudizio, dinanzi al pretore di Rovereto, il PI, perché si E pronunziassero la risoluzione del contratto di vendita per consegna di “aliud pro a- lio", o per mancanza delle qualità promesse nella cosa venduta o in subordine l'annullamento del contratto stesso per dolo del venditore, la condanna del mede- simo alla restituzione del prezzo ed al risarcimento del danno. Il convenuto, costituitosi nel giudizio, chiese il rigetto della domanda a- vendone eccepito l'infondatezza sotto ogni profilo poiché aveva acquistato nel 1991 l'autovettura che, aveva provveduto ad immatricolare, per il prezzo effetti- vamente corrisposto di £.25.000.000 dalla Agridiesel s.n.c, “ignorando” che il vei- colo fosse stato precedentemente immatricolato nel 1985. Con atto di citazione notificato l'11 aprile 1996 il PI convenne in giu- dizio, dinnanzi allo stesso pretore, l' Agridiesel, perchè accertato il "vizio occulto" del veicolo, fosse risolto il contratto di vendita, la convenuta fosse condannata alla 4 restituzione del prezzo, al risarcimento del danno nonché a tenerlo indenne dalle conseguenze pregiudizievoli della eventuale accoglimento della domanda giudiziale della RO NS. Costituitasi nel giudizio, Agridiesel negò fondamento sotto ogni profilo al- la domanda del PI. Riuniti i giudizi, espletata l'istruttoria con acquisizione documentale e l'assunzione del mezzo di prova testimoniale, il pretore adito, con sentenza del 6 giugno 1997, avendo ritenuto estranee le ipotesi della consegna di “aliud, pro alio", di cosa diversa da quella venduta, della mancanza delle qualità promesse nella "res vendita" e dell' annullabilità del contratto di vendita della autovettura Mercedes E per vizio del consenso, rigettò la domanda della RO NS che condan- nò al pagamento delle spese processuali in favore del PI e della Agridiesel.. Successivamente il tribunale di Rovereto, con sentenza del 17 settembre 1998, ha rigettato l'appello della RO NS cui avevano resistito il Fi- lippi e l'Agridiesel, ed ha interamente compensato fra tutte le parti le spese del giudizio di appello. In particolare, il tribunale, nella premessa che l'appellante aveva impugna- to deducendo"sia un travisamento del fatto che taluni errori nella valutazione giu- ridica della vicenda sottoposta alla valutazione del giudice", ha rilevato l'infondatezza della domanda della RO per ragioni diverse da quelle espo- ste dal pretore. Contrariamente a quanto dedotto dalla RO, il contratto stipulato con il PI non era di compravendita dell'autovettura Mercedes 190 ma di man- 5 dato con rappresentanza a vendere il veicolo, conferitole da costui il che era reso evidente non solo dal tenore della stipulazione scritta rappresentata dal documento n° 3, ma anche dalla intestazione della medesima. Al fine di evitare “costosi passaggi burocratici" nonché "per motivi fiscali" il conferimento del mandato con rappresentanza costituiva infatti il tradizionale strumento giuridico per la circolazione del diritto di proprietà sulle autovetture nell'ipotesi in cui il soggetto mandatario, nella specie l'appellante, non sia l'acquirente finale del veicolo". Anche il documento n° 2 depositato dalla RO forniva la certezza del conferimento del mandato con rappresentanza a vendere il veicolo e, pertanto, di non essere un suo acquirente: il che era poi confermato dalla circostanza che la pretesa venditrice non aveva provveduto a trascrivere l'acquisto al p.r.a. Dovendosi pertanto aver riguardo alla disciplina fornita dall'art. 1338 c.c. a tenore del quale il contratto concluso dal rappresentante.... produce diretta- mente effetto nei confronti del rappresentato ne conseguiva che il trasferimento della proprietà della autovettura era avvenuto per atto di compravendita fra il Fi- lippi e il NO e la RO era priva di un titolo giustificativo delle pre- tese poste nei confronti di quel venditore. Per la cassazione di detta pronunzia, esponendo quattro motivi di doglian- za successivamente illustrati in una memoria, ricorre la RO NS;
resi- ste solamente l'intimato PI che, nel controricorso, deduce fra l'altro la nullità del ricorso. Motivi della decisione 6 Preliminare alla disamina della correttezza dei motivi di doglianza esposti nel ricorso è la verifica della sua ammissibilità che il resistente nega sotto il profilo dell'essere stati il ricorso e la procura “ad litem" in calce all' atto di impugnativa, redatto e conferita in data certamente successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata mancando l'uno e l'altra della indicazione delle rispettive date. La questione, idonea a definire il giudizio, va risolta nel senso dell'ammissibilità del ricorso. Gli artt. 365 e 366 c.p.c. non indicano nella data della redazione del ricor- so un suo requisito essenziale sanzionato con l'inammissibilità dell'atto potendosi desumere dal testo del ricorso, in particolare dalla indicazione della sentenza o del- la decisione impugnata (art.366 n° 2 c.p.c.), la sua redazione in epoca successiva Z che nutre della necessaria concretezza l'interesse all'impugnazione stessa (art. 100 c.p.c.). La procura "ad litem" posta a margine o in calce al ricorso deve conside- rarsi conferita, in ragione della sua connessione materiale e logica con il ricorso stesso, per il giudizio di cassazione e soddisfa pertanto il requisito della “specialità" richiesto dall'art. 365 c.p.c, salvo che dal tenore della procura medesima risulti la contraria volontà del conferente: il che, nella specie, deve escludersi risultando nel- la procura “ad litem" in esame palese l'intento della RO di provocare il giudizio di legittimità. Non è causa di nullità della procura "ad litem" la mancata indicazione della data del suo rilascio atteso che il suo conferimento in epoca successiva alla pubbli- cazione della sentenza o della decisione impugnata si evince dall'intima connessio- 7 ne con il ricorso nel quale - come nella specie--vi sia esplicita menzione di quel provvedimento. L'anteriorità del conferimento di detta procura speciale, rispetto alla notifica del ricorso, si desume dalla copia notificata del ricorso medesimo: il che in concreto deve ritenersi poiché il resistente stesso ammette l'esistenza in det- ta copia della procura speciale “ad litem” avendo rilevato la mancata indicazione della data del suo conferimento. Con il primo motivo, in relazione al n° 4 dell'art.360 c.p.c., la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata determinata dal "vizio di extrapetizio- ne del giudice d'appello". La sentenza del pretore - sostiene la RO NS - aveva accerta to l'esistenza della compravendita della Mercedes 190 stipulata fra l'odierna ricorrente ed il PI. In questa premessa il primo giudice aveva escluso che l'immatricolazione del veicolo avvenuta del 1985 e non nel 1989, come dichiarato dal Filippo medesimo, costistuissero un vizio redibitorio o la mancanza di qualità promesse nella “res vendita,,, che la sua consegna realizzasse una “traditio” di “a- liud pro alio" che, comunque, il contratto di vendita fosse annullabile per vizio del consenso. Orbene, sebbene alcuna delle parti si fosse doluta nel giudizio di appello della qualificazione giuridica del contratto concernente detto veicolo operata dal pretore, il giudice dell'impugnazione ha d'ufficio diversamente qualificato il rap- porto negoziale come mandato con rappresentanza a vendere quello stesso bene: con palese violazione del principio del "tantum appellatum quantum devolutum". Questo motivo trova consenso. 008 Rammenta in proposito la corte che, mentre al giudice del primo grado va attribuito un ampio potere di qualificare la domanda, a quello del grado successivo detto potere va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni. Ne consegue che, con riferimento all'appello ( che nella specie rileva), in particolare al carattere parzialmente devolutivo di questo mezzo di gravame desu- mibile dalla formula dell'art.342 c.p.c., deve ritenersi precluso al giudice di se- condo grado, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, di mutare la qualificazione giuridica del rapporto sostanziale controverso fatta dal primo giudi- ce (in proposito vedasi anche la pronunzia di questa corte n° 6354/96). Questo principio è stato all'evidenza disatteso nella sentenza pronunziata dal tribunale sull'appello della RO avverso la decisione del pretore. La disamina del relativo atto di citazione - doverosa quando, come nella specie, sia stato denunziato un'error procedendo" del giudice del merito - rivela al suo esito che con quel mezzo di impugnazione l'odierna ricorrente (come finisce per l'ammettere il resistente che non nega di aver contestato nelle precedenti fasi del giudizio l'esistenza della compravendita del veicolo "ex adverso" dedotta) si era doluta della pronunzia del pretore sotto i diversi profili - pur se indicati con le rubriche improprie e sulle quali sembra essersi il tribunale limitato nella sua disami- na, della “imputazione del fatto” e della “erronea qualificazione giuridica del fatto” - dell'aver il primo giudice pretermesso gli esiti positivi del mezzo di prova testi- moniale concernenti la prestata garanzia del venditore ( il PI) relativa all'anno di prima immatricolazione dell'autoveicolo (il 1989 e non il 1985, come successi- vamente accertato); escluso la riferibilità della vicenda alla fattispecie della conse- 9 gna di cosa diversa da quella venduta ( "traditio" di "aliud pro alio"); negato l'inadempimento del contratto di vendita imputabile al venditore medesimo man- cando nella "res vendita ac tradita" le qualità da costui promesse e l'annullabilità del contratto di vendita per vizio del consenso determinato dall'altro contraente ( pagg.
4-11 dell'atto di citazione in appello). Deve pertanto convenirsi con la ricorrente che la qualificazione del rappor- to giuridico sostanziale dedotto in giudizio come di compravendita era estranea al "thema decidendum" offerto al giudice dell'appello che, avendo attribuito a detto rapporto il diverso contenuto di mandato con rappresentanza a vendere, è incorso E nel vizio di ultrapetizione. All'accoglimento del primo motivo conseguono l'assorbimento del secon- do e del terzo con i quali la ricorrente, in linea subordinata ed in relazione ai nn 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c., denunzia la violazione di norme di ermeneutica contrattuale ed il vizio di motivazione insufficiente, e comunque contraddittoria, nell'attribuire alla stipulazione un diverso contenuto negoziale e nell'esposizione dell""iter" ar- gomentativo. Con il quarto motivo, in relazione al n° 4 dell'art.360 c.p.c., la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata conseguente all'inosservanza degli art. 112 e 132 c.p..c.. Con specifico motivo di appello - sostiene la RO – si era censura- ta la pronunzia del pretore di condanna al pagamento delle spese in favore della Agridiesel s.n.c. sebbene questa non avesse proposto alcuna domanda nei confronti 1 10 0 dell'odierna ricorrente posto che alcun rapporto giuridico si era instaurato con la medesima. Il giudice dell'appello non si è pronunziato sulla questione omettendo an- che di esporre la ragione di non dover su quella pronunziare. Queste censure sono corrette. La disamina della citazione in appello rivela al suo esito essersi effettiva- mente l'odierna ricorrente doluta della sentenza del pretore anche nel capo concer- nente la sua condanna al pagamento delle spese processuali nei confronti della A- gridiesel sebbene questa fosse estranea al rapporto processuale intercorso con il so- lo PI.( pagg. 11 - 12 dell'atto di citazione in appello). E Sullo specifico motivo di gravame il tribunale ha omesso una sua pronun- zia senza rendere ragione in ordine all'inesistenza del dovere di esaminare la do- glianza. Concludendo la disamina, all' accoglimento del primo e del quarto motivo, con assorbimento del secondo e del terzo, consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio della causa ad altro giudice. Questo si indica nella corte d'appello di Trento, e non nello stesso o in al- tro tribunale. Dopo l'entrata in vigore del III comma dell'art. 133 del d.lgs 9 feb- braio 1998 n° 151, infatti, la causa non può essere rimessa ad un giudice privato del potere di esaminare le impugnazioni delle pronunzie del pretore. Il giudice di rinvio designato a seguito di un nuovo esame si pronunzierà sull'appello della RO NS avverso la sentenza del pretore e, all'esito 11 provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità facendone questa Corte espressa rimessione (art. 385, II cpv, c.p.c.).
p. q. m.
la Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il se- condo ed il terzo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla corte d'appello di Trento. Roma, il 17 novembre 2000. Il Presidente (dr Franco Pontorieri Il Consigliere estensore (dr Enrico Spagna Musso) 60000 IL CANCELLERE C1 CE Catania 310000 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAR. 2001 Roma IL CANCELLIERE C1 2 A M RO TRATE LUG. 2001 EN 31872) versate £. 310.000 ELLE 4 rie D . e dota FFICIO S 4 in ilo Registrato U cim OFFLIPPO) Servi }) die Giudiziart a nto Are n. Il Dirigento GraZ e trec Responsabile Scorzio a (Dott.ssa Maria (lice p. 12