Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2015, n. 45653
CASS
Sentenza 5 giugno 2015

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Massime1

In tema di impugnazione cautelare, il rimedio esperibile avverso l'ordinanza con la quale il giudice procedente, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna, modifichi in senso peggiorativo il trattamento cautelare, sostituendo la misura in atto con altra di maggiore gravità, è quello dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., non trattandosi del titolo "genetico" del trattamento cautelare.

Commentario1

  • 1Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.
    Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025

    Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2015, n. 45653
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45653
Data del deposito : 5 giugno 2015

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