Sentenza 5 giugno 2015
Massime • 1
In tema di impugnazione cautelare, il rimedio esperibile avverso l'ordinanza con la quale il giudice procedente, contestualmente alla pronuncia della sentenza di condanna, modifichi in senso peggiorativo il trattamento cautelare, sostituendo la misura in atto con altra di maggiore gravità, è quello dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., non trattandosi del titolo "genetico" del trattamento cautelare.
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni unite sul regime di impugnazione dell’ordinanza cautelare adottata ai sensi dell’art. 300, comma 5, c.p.p.Admin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 gennaio 2025
Abstract Ita Si commenta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 44060 del 3 dicembre 2024, relativa al regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare adottata ai sensi dell'art. 300, comma 5, c.p.p. La disposizione richiamata stabilisce che «qualora l'imputato prosciolto o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'art. 274, comma 1, lettere b) e c)». In relazione a tale previsione legislativa, si erano formati due diversi orientamenti della Corte di Cassazione e, per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/2015, n. 45653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45653 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2015 |
Testo completo
45 65 3/ 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/06/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEVERO CHIEFFI Dott. - Presidente - SENTENZA - Consigliere - N. 1666/2015- Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI N. 7086/2015 Dott. MONICA BONI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO NI N. IL 16/05/1971 avverso l'ordinanza n. 6920/2014 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 16/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Galasso, che le diesto il rifeño delrigetto del ricorso;
RM Udit i difensor Avv.; е 1 - IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 16 dicembre 2014 il Tribunale di Napoli, qualificata l'impugnazione cautelare come appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., confermava l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere in data 30 ottobre 2014 nei confronti di PI ON. Con detta ordinanza, emessa a seguito della condanna in primo grado di PI ON per concorso in omicidio alla pena di anni trenta di reclusione, la Corte di Assise aveva disposto la sostituzione della misura degli arresti domiciliari - già in atto da alcuni mesi in virtù di precedente attenuazione - con quella della custodia cautelare in carcere. Ad avviso del Tribunale l'impugnazione va qualificata come appello ai sensi dell'art. 310 e non come riesame (quest'ultima era la qualificazione data dalla parte) posto che si tratta di una rivalutazione delle esigenze cautelari - stante l'intervenuta condanna in primo grado di una misura già in atto (anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 275 co.1 bis) e non del 'ripristino' di una misura caducata. In effetti, il PI risulta sottoposto a trattamento cautelare ininterrottamente ed a partire dal titolo genetico emesso in data 18 dicembre 2012, confermato in sede di riesame (con rigetto del proposto ricorso per cassazione in data 14 RM giugno 2013). Nel corso del procedimento di primo grado era intervenuta attenuazione del trattamento con sostituzione in data 23 luglio 2014 della custodia in carcere con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari;
tale provvedimento, peraltro, era stato oggetto di impugnazione proposta dal P.M. e accolta dal Tribunale ai sensi dell'art. 310 cod. proc.pen., decisione non esecutiva perchè opposta con ricorso per cassazione dalla difesa, ricorso non ancora deciso in data 30 ottobre 2014. Dunque il Tribunale considera emesso il provvedimento in accoglimento di una richiesta del Pubblico Ministero di aggravamento, qualificata in rapporto a quanto previsto dall'art. 299 co.4 cod. proc.pen, stante l'elemento 'nuovo' rappresentato dalla intervenuta condanna alla pena di anni trenta di reclusione, con qualificazione della impugnazione come appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen.. Nel merito, osserva che vi è un effettivo incremento delle già ritenute esigenze cautelari in termini di pericolo di fuga e pericolo di reiterazione. Quanto al pericolo di fuga si compie riferimento alla entità della pena inflitta in primo grado cui si unisce il valore dimostrativo di una conversazione ambientale е captata in cui il PI manifestava - quando era detenuto alla moglie l'intenzione di allontanarsi una volta scarcerato. Si ritiene altresì che la specificazione della futilità dei motivi, ritenuta nella decisione, rappresenti una conferma dell'elevata pericolosità sociale già ritenuta in precedenza, rendendo necessaria la più grave misura della custodia in carcere. Il Tribunale valuta il fatto che durante i tre mesi di sottoposizione agli arresti domiciliari vi è stata osservanza dei limiti coessenziali alla misura, ma ritiene non decisivo tale dato, considerando il novum rappresentato dalla intervenuta condanna. -a mezzo del 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione difensore - PI ON, articolando due motivi. Con il primo si deduce erronea qualificazione dell'atto di impugnazione in termini di appello. La difesa aveva proposto riesame ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. e ritiene erronea la diversa qualificazione operata dal Tribunale. Si ritiene emesso il provvedimento da parte della Corte di Assise · con esclusivo riferimento a quanto previsto dall'art. 275 co.1 bis, il che comporta la qualificazione in termini di 'riesame' e non di 'appello' . Si ritiene pertanto erroneo l'inquadramento operato dal Tribunale. Con il secondo motivo si ritengono, in ogni caso, violate le norme di riferimento RM in tema di ritenuta sussistenza e intensità delle esigenze cautelari. Si ritiene assente la valutazione sotto il profilo della attualità e concretezza delle esigenze cautelari e si afferma che è stata del tutto sottovalutata l'osservanza delle prescrizioni nel periodo in cui il PI è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Si afferma inoltre che il fatto per cui è intervenuta condanna risale all'anno 1997 ed è del tutto svincolato da contesti di criminalità organizzata. Anche tali elementi non sarebbero stati valutati in modo adeguato, posto che gli ulteriori precedenti penali, cui pure si opera riferimento, risalgono al medesimo periodo.
3. Il ricorso infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al primo motivo, la qualificazione della impugnazione operata dal Tribunale (appello ex art. 310 cod. proc.pen.) è da ritenersi esatta. Nella vicenda cautelare che ha coinvolto PI ON non si è mai verificata caducazione del titolo genetico, rappresentato dalla ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP in data 18 dicembre 2012, confermata in sede di riesame il 9 gennaio 2013 (con rigetto del proposto ricorso per cassazione del 14 giugno 2013, v. sentenza Sez. I n. 30342 del 2013). 3 E' avvenuta, invece, esclusivamente una rivalutazione della adeguatezza della misura applicata, nel senso che in data 23 luglio 2014 la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere ha, in un primo momento, disposto la sostituzione della custodia in carcere con la misura degli arresti domiciliari. : Detto provvedimento, peraltro, è stato impugnato dal Pubblico Ministero con esito a lui favorevole (decisione del Tribunale ex art. 310 emessa in data 29 settembre) ed il ripristino della custodia in carcere non si è realizzato, in tale momento, essendo stata impugnata dalla difesa con ricorso per cassazione la decisione di accoglimento dell'appello (ricorso dichiarato inammissibile per carenza di interesse in data 25.2.2015 di questa I Sezione proprio in ragione del fatto che la stessa Corte di Assise, dopo la decisione di primo grado, aveva ripristinato la custodia in carcere, con il provvedimento del 30 ottobre 2014). Dunque, nel corso del procedimento di merito in primo grado, ferma restando la valutazione di gravità indiziaria (oggi assorbita dalla decisione di condanna) e quella in tema di ricorrenza delle esigenze cautelari, si è verificata in due occasioni una rivalutazione del profilo di adeguatezza della misura in atto, in - una prima occasione con esito favorevole all'imputato (ordinanza del 23 luglio 2014) ed in una seconda occasione con esito favorevole alla opzione di accusa RM (ordinanza del 30 ottobre 2014). In entrambi i casi il rimedio esperibile in sede di impugnazione è quello dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., posto che il particolare rimedio del riesame (art. 309) è come è noto - espressamente limitato dal legislatore, - che lo rende esperibile avverso la ordinanza «che dispone» una misura coercitiva. Lì dove la misura coercitiva sia già in atto e non abbia mai perso efficacia medio tempore come nel caso in esame l'ordinanza che interviene sul «regime>> - cautelare, modificando (anche in senso peggiorativo) uno dei tratti della sua esecutività (qui la tipologia di misura applicata) va sottoposta al regime 'residuale' delle impugnazioni in tema di libertà, rappresentato dall'appello ex art. 310 cod.proc.pen.. La norma di riferimento resta pertanto, in caso di modifiche del trattamento cautelare, quella dell'art. 299 cod.proc.pen. norma che, oltre alla revoca del titolo, consente al giudice procedente di intervenire sia attraverso la 'riduzione' del grado di afflittività della misura (co.2) che, in caso di 'aggravamento' delle esigenze cautelari, attraverso la sostituzione peggiorativa del trattamento (co.4). E in nessun caso è previsto che il provvedimento emesso dal giudice procedente ai sensi dell'art. 299, pur se peggiorativo, sia soggetto a riesame, non trattandosi del titolo 'genetico' del trattamento cautelare (tra le molte, Sez. I n. 3677 del 19.6.1998 rv 211158). Ora, l'impostazione difensiva coltivata nel ricorso-è frutto pertanto di una erronea interpretazione degli arresti giurisprudenziali in cui questa Corte di legittimità ha ricollegato all'avvenuta applicazione della norma di cui all'art. 275 co.1 bis del codice di rito la esperibilità del riesame (da ultimo Sez. I n. 45140 del 20.6.2014, rv 261132). Nei casi scrutinati in tali decisioni, infatti, l'applicazione della norma che consente la 'rivalutazione' delle esigenze cautelari in rapporto all'esito del procedimento (art. 275 co.1 bis cod. proc.pen.) era avvenuta dopo che il titolo 'originario' era stato caducato per motivi di merito (ad es. la valutazione operata in fase di riesame della insussistenza delle esigenze cautelari) sicchè il titolo emesso dopo la decisione di condanna era del tutto «autonomo>> rispetto alla precedente decisione de libertate, e andava ritenuto quale titolo genetico del trattamento. Ma in nessun caso tale logica è 'esportabile' lì dove la chiusura del processo di primo grado - e la correlata 'rivalutazione' del grado delle esigenze cautelari (operata ai sensi degli artt. 299 e 275 co.1 bis) - si inserisca in un quadro che vede ancora 'in atto' il trattamento cautelare coercitivo, posto che in tal caso l'ordinanza emessa dal giudice procedente infuisce esclusivamente sulla adeguatezza della misura e non può essere equiparata al titolo 'genetico'. RM Del resto, il richiamo contenuto nell'articolo 275 co.1 bis cod.proc.pen. a considerare in tema di trattamento cautelare l'esito di condanna, in ogni wwww grado del procedimento di merito, non esplica i suoi effetti solo nelle ipotesi in cui l'imputato sia stato giudicato in stato di libertà (ed in tal caso la eventuale decisione potrà dirsi 'genetica' come si è detto) ma ricomprende, secondo un criterio di logica di sistema, anche i casi in cui l'imputato sia stato raggiunto da una misura (nel caso in esame gli arresti domiciliari) che in rapporto all'esito del procedimento (che consente di apprezzare in modo più ampio il disvalore e le modalità della condotta) appaia non più adeguata. In tal caso, l'esito del giudizio rappresenta il novum che consente di realizzare con adeguata motivazione la rivalutazione del trattamento cautelare, in relazione al contenuto della norma 'generale' di cui all'art. 299 co.4 cod.proc.pen., su richiesta del pubblico ministero. Va pertanto precisato, ritenendo doversi esprimere (anche al fine di chiarire ulteriormente il senso dei precedenti arresti giurisprudenziali) un principio di diritto, che lì dove la misura coercitiva sia in atto al momento della decisione di condanna la previsione di legge di cui all'art. 275 co.1 bis del codice di rito consente in rapporto a quanto previsto in tema di modifica peggiorativa del trattamento cautelare dall'art. 299 co.
4 - la sostituzione della misura in atto con altra di maggiore gravità. In tale ipotesi il rimedio esperibile avverso tale provvedimento è quello dell'appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen.. 5 е 3.2 Quanto al secondo motivo, lo stesso propone argomenti in fatto che risultano trattati in modo esauriente nel provvedimento impugnato. La sussistenza delle esigenze cautelari nei confronti del PI non è mai stata in discussione, posto che lo stesso provvedimento 'favorevole' emesso nel corso del procedimento era rappresentato dagli arresti domiciliari,con influenza sui soli profili di adeguatezza della misura. L'avvenuta definizione del giudizio in primo grado con commisurazione della pena in anni trenta di reclusione e conferma della circostanza aggravante della futilità dei motivi in modo non illogico è stata ritenuta un fattore di 'aggravamento' di dette esigenze, con motivazione che evidenzia la ricorrenza di un proposito di fuga (la cui attualizzazione, in via di prognosi, è correttamente correlata alla inflizione di una pena particolarmente elevata) ed evidenzia altresì la esistenza di condotte devianti poste in essere nel periodo successivo al fatto per cui si procede, sì da rendere particolarmente concreto il pericolo di reqterazione. [ Le diverse considerazioni esposte dalla difesa nel ricorso non evidenziano, pertanto, un vizio logico del provvedimento e si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione, incompatibile con la fisionomia del giudizio di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1 ter. Così deciso il 5 giugno 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Raffaello Magi Severo Chieffi 1 Chief DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 NOV 2015 IERE CELL IL CAN ST LL