Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/04/2002, n. 5431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5431 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
31 / 0 2 0 4 3 1 REPUBBLIC IN NOME DEL P LOKALIANO A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto pagamento prestazion SEZIONE SECONDA CIVILE perofessionals posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele - Presidente CORONA R.G.N. 19482/98 Cron.16327 Dott. Alfredo Consigliere MENSITIERI - Rel. Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud. 11/04/01 Dott. Francesca TROMBETTA est - Consigliere- ha pronunciato la seguente SEN TENZA FT2 sul ricorso proposto da: DI IL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso 10 studio dell'avvocato PAPARAZZO ETTORE, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
D'AN IN, ET EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato SALEMI GIUSEPPE, che li difende unitamente all'avvocato D'AN IN, giusta delega in atti;
2001 controricorrenti;
636 avversO la sentenza n. 244/98 del Giudice di pace di -1- TREVISO, depositata il 08/08/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO;
udito 1'Avvocato Giuseppe SALEMI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che si rimette alla decisione della Corte. designate a seguito del decesso del rely tore la dott. Francesca Trombette quale extensore deller sacteuza #72 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato 1'11.4.1998 4. gli avvocati Innocenzo D'Angelo e Daniela Arciprete hanno convenuto in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Treviso, IO RA perché fosse condannato a pagare loro la somma di L. 854.878 quale compenso della prestazione professionale in favore del convenuto in un procedimento dinanzi al giudice conciliatore. Alla prima udienza del 26 maggio 1998 dichiarata la contumacia del RA, il giudice FT₂ di merito sulle "conclusioni" precisate dagli la causa a decisione. attori ha assegnato il 19 giugno, il convenuto Successivamente, contumace ha chiesto la rimessione della causa in istruttoria, istanza respinta dal giudice "sia per motivi procedurali che per la non probatoria degli elementi addotti". Con ritenutosentenza dell'8 agosto 1998, provati i fatti costitutivi della pretesa creditoria dei professionisti, il giudice di pace ha condannato il RA а pagare la somma richiesta oltre gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria. Per la cassazione di detta pronunzia ricorre 3 sulla base di tre motivi il RA;
resistono con controricorso illustrato da memoria il D'Amato e l'Arciprete i quali chiedono la condanna del ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo ed il secondo motivo del ricorso, in relazione al n. 4 dell'art. 360 c.p.c. il RA denunzia la nullità della pronunzia impugnata conseguente all'inosservanza degli artt. 320, 321, cpc. FT2 - osserva il ricorrente Il giudice del merito ha esaurito la trattazione della controversia alla prima udienza del 26 maggio 1998 senza considerare l'inapplicabilità degli artt. 320 e 321 c.p.c. nel procedimento contumaciale consentendo infatti l'art. 293 c.p.c. alla parte contumace la facoltà di costituirsi nel giudizio fino all'udienza di discussione. Non si è inoltre avveduto quel giudice della carenza della "legitimatio ad causam" in саро all'avvocato Arciprete avendo il RA conferito la procura ad litem all'avvocato D'Angelo che d solo esercitò lo "jus postulandi". Con il terzo motivo, in relazione al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente denunzia il vizio di motivazione. - assume il RA Il giudice del merito - ha dato atto di una sua istanza diretta alla rimessione della causa in istruttoria ai sensi dell'art. 277 c.p.c. ma non ha reso compiuta ragione del suo rigetto attesa la genericità della locuzione "per motivi procedurali sia per la non rilevanza probatoria degli elementi addotti". Il ricorso è infondato. FT2 Quanto al primo motivo di impugnazione va rilevato che la disciplina dettata dall'art. 321 decisione dellac.p.c. ed avente ad oggetto la non prevede la causa davanti al Giudice di Pace distinta dafissazione di una apposita udienza quella di trattazione. Ne consegue che tutte le attività istruttorie possono essere compiute nella stessa udienza in cui il G.d.P., ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti а precisare le conclusioni ed a discuterla. Il contumace, pertanto, ha tempo per costituirsi fino a che la causa non venga discussa e se ciò si verifica alla prima udienza, può farlo solo in questa udienza fino alla precisazione delle conclusioni. Ciò, del resto, è pienamente conforme alla ratio cui è uniformato il procedimento davanti al G.d.P., secondo la quale la fissazione di una nuova udienza, oltre la prima, può essere disposta dal giudice solo ove ciò sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza. La censura proposta va, quindi, respinta. Totalmente infondato è il secondo motivo di ricorso, risultando dalla procura a margine dell'atto di citazione davanti al Conciliatore di FT2 Treviso che il mandato a difendere il RA nei confronti della Società Assicurativa La Previdente, fu concesso dal medesimo sia all'avv. D'Angelo che alla dott. Proc. Daniela Arciprete;
per cui, correttamente la sentenza è stata pronunciata anche nei di lei confronti. Infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso perché, non essendosi il RA costituito nei termini previsti dalla legge, il G.d.P. non aveva alcun obbligo né di prendere in esame l'istanza da lui presentata dopo che la causa era già passata in di motivarne ildecisione;
né conseguentemente rigetto. Il ricorso va, pertanto, respinto. Il ricorrente soccombente va condannato al 6 pagamento in favore dei resistenti, delle spese del presente giudizio nella misura che si liquida in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida quanto alle spese vive una misura di lire 11.000 oltre lire 800.000 per onorari. Così deciso in Roma l'11 aprile 2001. Francisca MB est. ропти IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania Roma 15 APR 2002 IL CA RE Francesco CataniaG 7