Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19946
CASS
Sentenza 29 maggio 2026

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  • Rigettato
    Omessa assunzione di prova decisiva

    La mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifesta illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate. Tali circostanze non sono state allegate dalla difesa, la quale si è limitata a dedurre la necessità di accertare la riconducibilità delle impronte digitali all'esecutore materiale del furto; elementi fattuali che, inseriti all'interno del complessivo compendio probatorio, non danno conto di alcuna manifesta illogicità, ma rappresentano meri dati probatori pacificamente valutati dalla Corte territoriale con ampia motivazione, con la quale la difesa non si confronta. Né tale omissione può essere dedotta quale mancata assunzione di prova decisiva, tale essendo solo quella avente per oggetto un fatto certo nel suo accadimento e, quindi, non un mezzo probatorio di tipo dichiarativo o un accertamento peritale.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del concorso

    Secondo la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, l'imputato, unitamente a un soggetto rimasto ignoto, si recava presso l'abitazione della persona offesa e, previa esibizione di un tesserino recante il logo ENEL e la prospettazione di presunte offerte contrattuali vantaggiose, otteneva di entrare all'interno dell'abitazione e, mentre il ricorrente si tratteneva nel soggiorno con la persona offesa, inducendola alla sottoscrizione di alcuni documenti, l'altro si allontanava, dichiarando di dover effettuare controlli sul funzionamento delle lampadine. Successivamente all'allontanamento dei due soggetti dall'abitazione, la persona offesa rilevava l'assenza del cofanetto contenente gli oggetti preziosi indicati nel capo d'imputazione. La Corte territoriale ha ritenuto che la versione difensiva (secondo cui l'imputato sarebbe stato ignaro dell'azione delittuosa) non fosse credibile, in quanto, se, come sostenuto, il motivo della presenza presso l'abitazione della persona offesa era effettivamente quello di proporre nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica, nulla obiettava né invitava il collaboratore a rimanere accanto a lui, quando questi chiedeva di verificare il funzionamento delle lampadine. Sicché, in questi termini, la condotta assunta dall'imputato non integra una mera connivenza non punibile, ma un concreto contributo concorsuale al reato commesso, avendo rappresentato la presenza dell'imputato e il conseguente intrattenimento della vittima non un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto, ma un consapevole apporto positivo, morale e materiale, all'altrui proposito criminoso (del quale era consapevole) indispensabile per garantire al correo l'opportuna sicurezza e la necessaria collaborazione alla realizzazione (concorsuale) del reato.

  • Rigettato
    Motivazione generica sulla determinazione della pena

    La graduazione della pena presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità e naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottate nell'esercizio del suo potere, dando conto degli elementi valutati come determinanti nel trattamento sanzionatorio. In concreto, la pena base è stata determinata in cinque anni di reclusione (per poi essere ridotta, in ragione della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ad anni tre e mesi quattro di reclusione), in misura inferiore al medio edittale ed è stata ritenuta congrua e adeguata in considerazione della gravità del fatto (per l'elevato valore dei beni sottratti), delle modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico. La motivazione esiste, è coerente e non è manifestamente illogica e, in quanto tale, insindacabile in questa sede.

  • Accolto
    Rigetto della richiesta di sanzione sostitutiva

    La Corte territoriale si è limitata a richiamare il pregresso giudizio di gravità dei fatti e di pericolosità del soggetto, omettendo ogni valutazione in ordine all'incidenza prognostica degli elementi considerati rispetto all'oggetto della valutazione: la prognosi rieducativa. Ciò dà conto della carenza motivazionale prospettata dalla difesa e, con essa, della fondatezza dell'assunto difensivo. La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla possibilità di sostituire la pena detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19946
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19946
    Data del deposito : 29 maggio 2026

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