CASS
Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/05/2026, n. 19946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19946 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AZ UZ UA VI nato in [...] il [...]; avverso la sentenza del 16 settembre 2025 della Corte d’appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE UO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AS Epidendio, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle sanzioni sostitutive e l’inammissibilità, nel resto, del ricorso;
letta la memoria depositata il 30 marzo 2026 dall’avv. HE Montemagno, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19946 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Genova, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., per essersi introdotto, simulando la sua qualità di addetto EL e in concorso con altro soggetto rimasto non identificato, all’interno dell’abitazione di LA LD, intrattenendola con mezzi fraudolenti e così impossessandosi dei beni analiticamente indicati nel capo d’imputazione. 2. Il ricorso si compone di quattro motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce l’omessa assunzione di una prova decisiva, rappresentata, in ipotesi, dall’analisi delle ulteriori impronte digitali rinvenute nell’appartamento della persona offesa;
accertamento richiesto in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di accertare la loro riconducibilità al soggetto indicato dallo stesso AZ e, con essa, la veridicità della ricostruzione prospettata dalla difesa. 2.2. Il secondo deduce violazione di legge (in relazione all’art. 110 cod. pen.) e connesso vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto l’esistenza di un contributo concorsuale riconducibile al ricorrente, laddove, alla luce della ricostruzione prospettata dai giudici di merito, il AZ poteva al massimo essere a conoscenza della realizzazione dell’illecito da parte dell’altro soggetto presente all’interno dell’abitazione. 2.3. Il terzo attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio, giustificato alla luce di una motivazione generica e priva di concreti riferimenti individualizzanti. 2.4. Il quarto attiene alla richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva, rigettata, sostiene la difesa, alla luce di un solo precedente esistente a carico dell’imputato e della modalità del fatto, senza, tuttavia, considerare i plurimi elementi evidenziati dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Indeducibile il primo motivo. Va permesso che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, 3 nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Circostanze, queste, neanche allegate dalla difesa, che, al contrario, si limitata a dedurre la necessità di accertare (disponendo la relativa perizia) la riconducibilità delle altre impronte digitali rinvenute nel corso degli iniziali accertamenti all’esecutore materiale del furto;
elementi fattuali che, inseriti all’interno del complessivo compendio probatorio, non danno conto di alcuna manifesta illogicità, ma rappresentano meri dati probatori pacificamente valutati dalla Corte territoriale con ampia motivazione, con la quale la difesa non si confronta. Né tale omissione può essere dedotta ai sensi della lett. d) dell’art. 606, quale mancata assunzione di prova decisiva, tale essendo solo quella avente per oggetto un fatto certo nel suo accadimento e, quindi, non un mezzo probatorio di tipo dichiarativo (il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente: Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv.277035), non un accertamento peritale, (che rappresenta un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, logicamente non sussumibile nel perimetro descritto dall’art. 603 cod. pen., che, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività: Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, [...], Rv. 270936). 3. Infondato il secondo motivo di censura. 3.1. Secondo la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, il 30 ottobre 2020, l’imputato, unitamente a un soggetto rimasto ignoto, si recava presso l’abitazione della persona offesa e, previa esibizione di un tesserino recante il logo ENEL e la prospettazione di presunte offerte contrattuali vantaggiose, otteneva di entrare all’interno dell’abitazione e, mentre il ricorrente si tratteneva nel soggiorno con la persona offesa, inducendola alla sottoscrizione di alcuni documenti, l’altro si allontanava, dichiarando di dover effettuare controlli sul funzionamento delle lampadine. Successivamente all’allontanamento dei due soggetti dall’abitazione, la persona offesa rilevava l’assenza del cofanetto contenente gli oggetti preziosi indicati nel capo di imputazione e procedeva quindi a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Nell’immediatezza venivano eseguiti accertamenti dattiloscopici e, tra le impronte rilevate, veniva rinvenuta, sulla bottiglia della bevanda offerta 4 dalla persona offesa, un’impronta riconducibile all’imputato, con sedici punti di corrispondenza. 3.2. Ciò considerato, la Corte territoriale ha ritenuto che la versione difensiva (secondo cui l'imputato sarebbe stato ignaro dell'azione delittuosa) non fosse credibile, in quanto, se, come sostenuto, il motivo della presenza presso l'abitazione della persona offesa era effettivamente quello di proporre nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica, nulla obiettava né invitava il collaboratore a rimanere accanto a lui, quando questi chiedeva di verificare il funzionamento delle lampadine. Sicché, in questi termini, la condotta assunta dall’imputato non integra, in sé, una mera connivenza non punibile, ma un concreto contributo concorsuale al reato commesso, avendo rappresentato la presenza dell’imputato e il conseguente intrattenimento della vittima non un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto, ma un consapevole apporto positivo, morale e materiale, all'altrui proposito criminoso (del quale era consapevole) indispensabile per garantire al correo l’opportuna sicurezza e la necessaria collaborazione alla realizzazione (concorsuale) del reato (ex multis, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, [...], Giaquinto, Rv. 287403). 4. Indeducibile anche il terzo motivo. La graduazione della pena, com’è noto, presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità e naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottate nell'esercizio del suo potere, dando conto degli elementi valutati come determinanti nel trattamento sanzionatorio;
onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, [...]); ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). In concreto, la pena base è stata determinata in cinque anni di reclusione (per poi essere ridotta, in ragione della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ad anni tre e mesi quattro di reclusione), in misura inferiore al medio edittale ed è stata ritenuta congrua e adeguata in considerazione della gravità del fatto (per l'elevato valore dei beni sottratti), delle 5 modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico. La motivazione esiste, è coerente e non è manifestamente illogica e, in quanto tale, insindacabile in questa sede. 5. Fondato, invece, il motivo in ordine alla sostituzione della pena detentiva irrogata. L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 struttura l’esercizio del potere di sostituzione riservando al giudice una duplice valutazione: una, preliminare, in ordine all’an della sostituzione e una, successiva ed eventuale, in ordine al quomodo, e, quindi, alla pena sostitutiva da applicare. Per quel che rileva in questa sede, la decisione preliminare, sull’an (“può applicare le pene sostitutive”), si sostanzia nella valutazione di congruità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa del condannato (con il limite della parallela eventuale prognosi di recidivanza); rieducazione che, nelle ipotesi in cui la pena detentiva irrogata sia di breve durata, secondo la prospettiva della riforma, è risultato più facilmente raggiungibile (peraltro con significativa riduzione dei relativi costi sociali) proprio attraverso l’irrogazione delle pene sostitutive, per la loro intrinseca idoneità ad escludere (o limitare) l’effetto antisociale e a volte criminogeno della detenzione negli istituti di pena. In questo contesto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rappresentano solo i criteri attraverso cui operare la valutazione di congruità; un dato sostanziale da leggere in ragione dell’oggetto della valutazione: l’idoneità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa. E tanto impone al giudice un più gravoso onere motivazionale: quello di indicare, specificamente, le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva (che, entro i limiti di pena indicati normativamente, si presume tale) inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l’applicazione dello strumento sanzionatorio “residuale” (la detenzione presso i luoghi di pena). Ciò considerato, la Corte territoriale si è limitata a richiamare il pregresso giudizio di gravità dei fatti e di pericolosità del soggetto, omettendo ogni valutazione in ordine all’incidenza prognostica degli elementi considerati rispetto all’oggetto della valutazione: la prognosi rieducativa. E tanto dà conto della carenza motivazionale prospettata dalla difesa e, con essa, della fondatezza dell’assunto difensivo. 5. La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla possibilità di sostituire la pena 6 detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE UO AZ RO AN LI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere HE UO;
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AS Epidendio, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicazione delle sanzioni sostitutive e l’inammissibilità, nel resto, del ricorso;
letta la memoria depositata il 30 marzo 2026 dall’avv. HE Montemagno, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19946 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 02/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Genova, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625 nn. 2 e 5 e 61 n. 5 cod. pen., per essersi introdotto, simulando la sua qualità di addetto EL e in concorso con altro soggetto rimasto non identificato, all’interno dell’abitazione di LA LD, intrattenendola con mezzi fraudolenti e così impossessandosi dei beni analiticamente indicati nel capo d’imputazione. 2. Il ricorso si compone di quattro motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce l’omessa assunzione di una prova decisiva, rappresentata, in ipotesi, dall’analisi delle ulteriori impronte digitali rinvenute nell’appartamento della persona offesa;
accertamento richiesto in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di accertare la loro riconducibilità al soggetto indicato dallo stesso AZ e, con essa, la veridicità della ricostruzione prospettata dalla difesa. 2.2. Il secondo deduce violazione di legge (in relazione all’art. 110 cod. pen.) e connesso vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto l’esistenza di un contributo concorsuale riconducibile al ricorrente, laddove, alla luce della ricostruzione prospettata dai giudici di merito, il AZ poteva al massimo essere a conoscenza della realizzazione dell’illecito da parte dell’altro soggetto presente all’interno dell’abitazione. 2.3. Il terzo attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio, giustificato alla luce di una motivazione generica e priva di concreti riferimenti individualizzanti. 2.4. Il quarto attiene alla richiesta di applicazione di sanzione sostitutiva, rigettata, sostiene la difesa, alla luce di un solo precedente esistente a carico dell’imputato e della modalità del fatto, senza, tuttavia, considerare i plurimi elementi evidenziati dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Indeducibile il primo motivo. Va permesso che la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata solo qualora si dimostri l'esistenza, 3 nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione delle prove invocate (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Circostanze, queste, neanche allegate dalla difesa, che, al contrario, si limitata a dedurre la necessità di accertare (disponendo la relativa perizia) la riconducibilità delle altre impronte digitali rinvenute nel corso degli iniziali accertamenti all’esecutore materiale del furto;
elementi fattuali che, inseriti all’interno del complessivo compendio probatorio, non danno conto di alcuna manifesta illogicità, ma rappresentano meri dati probatori pacificamente valutati dalla Corte territoriale con ampia motivazione, con la quale la difesa non si confronta. Né tale omissione può essere dedotta ai sensi della lett. d) dell’art. 606, quale mancata assunzione di prova decisiva, tale essendo solo quella avente per oggetto un fatto certo nel suo accadimento e, quindi, non un mezzo probatorio di tipo dichiarativo (il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente: Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv.277035), non un accertamento peritale, (che rappresenta un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, logicamente non sussumibile nel perimetro descritto dall’art. 603 cod. pen., che, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività: Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, [...], Rv. 270936). 3. Infondato il secondo motivo di censura. 3.1. Secondo la ricostruzione dei fatti riportata in sentenza, il 30 ottobre 2020, l’imputato, unitamente a un soggetto rimasto ignoto, si recava presso l’abitazione della persona offesa e, previa esibizione di un tesserino recante il logo ENEL e la prospettazione di presunte offerte contrattuali vantaggiose, otteneva di entrare all’interno dell’abitazione e, mentre il ricorrente si tratteneva nel soggiorno con la persona offesa, inducendola alla sottoscrizione di alcuni documenti, l’altro si allontanava, dichiarando di dover effettuare controlli sul funzionamento delle lampadine. Successivamente all’allontanamento dei due soggetti dall’abitazione, la persona offesa rilevava l’assenza del cofanetto contenente gli oggetti preziosi indicati nel capo di imputazione e procedeva quindi a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Nell’immediatezza venivano eseguiti accertamenti dattiloscopici e, tra le impronte rilevate, veniva rinvenuta, sulla bottiglia della bevanda offerta 4 dalla persona offesa, un’impronta riconducibile all’imputato, con sedici punti di corrispondenza. 3.2. Ciò considerato, la Corte territoriale ha ritenuto che la versione difensiva (secondo cui l'imputato sarebbe stato ignaro dell'azione delittuosa) non fosse credibile, in quanto, se, come sostenuto, il motivo della presenza presso l'abitazione della persona offesa era effettivamente quello di proporre nuovi contratti per la fornitura di energia elettrica, nulla obiettava né invitava il collaboratore a rimanere accanto a lui, quando questi chiedeva di verificare il funzionamento delle lampadine. Sicché, in questi termini, la condotta assunta dall’imputato non integra, in sé, una mera connivenza non punibile, ma un concreto contributo concorsuale al reato commesso, avendo rappresentato la presenza dell’imputato e il conseguente intrattenimento della vittima non un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo causale alla realizzazione del fatto, ma un consapevole apporto positivo, morale e materiale, all'altrui proposito criminoso (del quale era consapevole) indispensabile per garantire al correo l’opportuna sicurezza e la necessaria collaborazione alla realizzazione (concorsuale) del reato (ex multis, Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, [...], Giaquinto, Rv. 287403). 4. Indeducibile anche il terzo motivo. La graduazione della pena, com’è noto, presuppone un apprezzamento in fatto e un conseguente esercizio di discrezionalità e naturale corollario di tale assunto è che il giudice deve giustificare, sia pure sinteticamente, le singole decisioni adottate nell'esercizio del suo potere, dando conto degli elementi valutati come determinanti nel trattamento sanzionatorio;
onere che può ritenersi adempiuto allorché il giudice di merito abbia indicato, nel corpo della sentenza, gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, [...]); ed è tanto meno stringente quanto più la determinazione sia prossima al minimo edittale, rimanendo, in ultimo, sufficiente il semplice richiamo al criterio di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/052013, Rv. 256464). In concreto, la pena base è stata determinata in cinque anni di reclusione (per poi essere ridotta, in ragione della riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, ad anni tre e mesi quattro di reclusione), in misura inferiore al medio edittale ed è stata ritenuta congrua e adeguata in considerazione della gravità del fatto (per l'elevato valore dei beni sottratti), delle 5 modalità della condotta e della negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente penale specifico. La motivazione esiste, è coerente e non è manifestamente illogica e, in quanto tale, insindacabile in questa sede. 5. Fondato, invece, il motivo in ordine alla sostituzione della pena detentiva irrogata. L’art. 58 della legge n. 689 del 1981 struttura l’esercizio del potere di sostituzione riservando al giudice una duplice valutazione: una, preliminare, in ordine all’an della sostituzione e una, successiva ed eventuale, in ordine al quomodo, e, quindi, alla pena sostitutiva da applicare. Per quel che rileva in questa sede, la decisione preliminare, sull’an (“può applicare le pene sostitutive”), si sostanzia nella valutazione di congruità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa del condannato (con il limite della parallela eventuale prognosi di recidivanza); rieducazione che, nelle ipotesi in cui la pena detentiva irrogata sia di breve durata, secondo la prospettiva della riforma, è risultato più facilmente raggiungibile (peraltro con significativa riduzione dei relativi costi sociali) proprio attraverso l’irrogazione delle pene sostitutive, per la loro intrinseca idoneità ad escludere (o limitare) l’effetto antisociale e a volte criminogeno della detenzione negli istituti di pena. In questo contesto, la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto rappresentano solo i criteri attraverso cui operare la valutazione di congruità; un dato sostanziale da leggere in ragione dell’oggetto della valutazione: l’idoneità della pena (sostitutiva) rispetto alla finalità rieducativa. E tanto impone al giudice un più gravoso onere motivazionale: quello di indicare, specificamente, le ragioni per le quali la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto hanno reso la pena sostitutiva (che, entro i limiti di pena indicati normativamente, si presume tale) inidonea in concreto a raggiungere la sua precipua finalità rieducativa, imponendo l’applicazione dello strumento sanzionatorio “residuale” (la detenzione presso i luoghi di pena). Ciò considerato, la Corte territoriale si è limitata a richiamare il pregresso giudizio di gravità dei fatti e di pericolosità del soggetto, omettendo ogni valutazione in ordine all’incidenza prognostica degli elementi considerati rispetto all’oggetto della valutazione: la prognosi rieducativa. E tanto dà conto della carenza motivazionale prospettata dalla difesa e, con essa, della fondatezza dell’assunto difensivo. 5. La sentenza impugnata va quindi annullata, limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla possibilità di sostituire la pena 6 detentiva, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione sostitutiva, con rinvio, per nuovo esame sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 2 aprile 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente HE UO AZ RO AN LI