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Sentenza 9 febbraio 2023
Sentenza 9 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/02/2023, n. 5631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5631 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA VI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato CASCELLA ASCANIO del foro di VELLETRI in difesa di LA VI, che chiede l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5631 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 11/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 27 maggio 2022 il Tribunale per il riesame di Roma ha rigettato l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da RD AV avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Roma del 29 marzo 2022, di rigetto della richiesta di scarcerazione dell'indagato per intervenuta decorrenza dei termini. 1.1. Lo RD, infatti, era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del G.I,P. del Tribunale di Roma del 10 gennaio 2022, nella ritenuta indiziaria integrazione dei reati di cui agli artt.: 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per essere stato partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nel periodo compreso tra il 2017 ed il febbraio 2021 (capo A); 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per avere trasportato una partita di cocaina in data 20 settembre 2019 (capo A5); 73 D.P.R. n. 309 del 1990, per aver ceduto circa 80 grammi di cocaina il 2 luglio 2019 (capo A8). Al momento dell'esecuzione dell'indicata ordinanza cautelare lo RD era, tuttavia, ristretto in detenzione domiciliare, in esecuzione della sentenza del 24 ottobre 2019, irrevocabile il 15 novembre 2019, di applicazione della pena per reati di illecita detenzione di droga, rispetto ai quali il prevenuto era stato arrestato in flagranza il 15 ottobre 2019, nonché dal giorno successivo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. 1.2. Con istanza del 22 marzo 2022, la difesa dello RD aveva, quindi, richiesto al G.I.P. la scarcerazione dell'indagato per intervenuta decorrenza dei termini, ritenendo che essi dovessero essere calcolati a far data dal 16 ottobre 2019, data di applicazione della prima misura degli arresti domiciliari. A dire della difesa, infatti, doveva trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia al momento di esecuzione del primo provvedimento cautelare, dovendosi ravvisare dagli atti di indagine posti a fondamento dell'ordinanza applicativa della seconda misura (10 gennaio 2022) una stretta connessione dei fatti con quelli contestati all'indagato con la prima ordinanza cautelare (16 ottobre 2019). La suddetta istanza era stata rigettata con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma del 29 marzo 2022, in particolare evidenziandosi come, nel caso di specie, non fosse dato ravvisare l'avvenuta commissione di fatti criminosi anteriori alla data di applicazione della prima ordinanza cautelare, essendo stato contestato il delitto associativo sub A fino al febbraio 2021, e risultando indiziariamente comprovato che lo RD avesse continuato a far parte di tale sodalizio pur in epoca successiva all'originario arresto. 2 Anche con riguardo agli altri reati scopo, poi, erano state svolte ulteriori attività di intercettazione, proseguite fino al febbraio 2021, le cui risultanze erano state compendiate in un'informativa conclusiva pure datata febbraio 2021. L'appello successivamente proposto avverso l'indicato provvedimento reiettivo non è stato accolto, infine, dal Tribunale per il riesame di Roma che, con ordinanza del 27 maggio 2022, ha confermato l'interpretazione resa dal G.I.P. nella pronuncia gravata, ritenendo, con articolata motivazione, che non vi fossero i presupposti per legittimare la retrodatazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa il 10 gennaio 2022 alla data del 16 ottobre 2019, con conseguente intervenuta decorrenza del termine di fase e perdita di efficacia della misura. 2. Avverso tale ultima ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione RD AV, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, in relazione all'art. 303 cod. proc. pen., oltre a mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Dopo aver ricostruito il complesso iter procedurale, il ricorrente ha, in particolare, lamentato la contraddittorietà della motivazione con cui il Tribunale del riesame avrebbe ritenuto dapprima che l'assistenza legale fornitagli dai vertici del sodalizio criminoso avrebbe costituito riscontro della sua appartenenza all'associazione, per poi considerare il medesimo aspetto quale elemento idoneo a comprovare la sua partecipazione alla struttura associativa anche dopo la sottoposizione al primo arresto. Né tale prosecuzione del vincolo solidaristico potrebbe essere desunta, come invece ritenuto nell'impugnata ordinanza, da una telefonata intercorsa il 15 gennaio 2020 tra l'indagato e SC AL, di cui il Tribunale del riesame avrebbe palesemente travisato il contenuto — essendo stata essa effettuata, peraltro, solo a seguito di un errore nella digitazione del numero da parte dello RD -. L'esame di plurime circostanze, già evidenziate dal ricorrente con l'atto di appello, consentirebbero, invece, di comprovare come, a seguito del subito arresto, egli avesse interrotto ogni rapporto con gli altri partecipi dell'associazione criminale. Lo RD, infine, ha lamentato carenza motivazionale in ordine all'esclusione della connessione qualificata tra le condotte in esame, ricorrendo, invece, diversi aspetti fattuali che evidenzierebbero come le due ordinanze cautelari, nella cui ricorrenza è stata richiesta la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, sarebbero state emesse per uno stesso fatto, trattandosi di reati avvinti da connessione qualificata. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Con la disposizione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore ha disciplinato il cosiddetto istituto della "contestazione a catena", codificando la regula iuris, derivata dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi già sotto la vigenza del precedente codice di rito, con la quale si era inteso limitare un'eccessiva diluizione nel tempo della "carcerazione provvisoria", attuata emettendo nei confronti della stessa persona, in momenti diversi, più provvedimenti coercitivi concernenti il medesimo fatto, diversamente qualificato o circostanziato, ovvero riguardanti fatti di reato diversi tra loro ma comunque connessi. Nella formulazione attuale, il comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen. prevede, in modo espresso, che «se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma». La portata applicativa della norma è stata, poi, significativamente ampliata dalle sentenze della Corte costituzionale n. 408 del 3 novembre 2005, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui «non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza», e n. 233 del 22 luglio 2011, che ne ha, del pari, dichiarato l'illegittimità nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - «non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura». Nella cornice normativa così tratteggiata è, pertanto, ravvisabile la ricorrenza di tre diverse situazioni, ben distinte tra loro, in cui può trovare applicazione l'istituto della "contestazione a catena". 4 2.1. In primo luogo, può verificarsi l'ipotesi in cui le due (o più) ordinanze applicative di misure cautelari personali abbiano ad oggetto fatti-reato legati tra loro da concorso formale, continuazione o da connessione teleologica (casi di connessione qualificata), e per le imputazioni oggetto del primo provvedimento coercitivo non sia ancora intervenuto il rinvio a giudizio. In queste circostanze trova applicazione la disposizione dettata dal primo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui, senza dubbio di sorta, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura o delle misure applicate successivamente alla prima opera automaticamente, e dunque, per come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, «indipendentemente dalla possibilità, al momento della emissione della prima ordinanza, di desumere dagli atti l'esistenza dei fatti oggetto delle ordinanze successive e, a maggior ragione, indipendentemente dalla possibilità di desumere dagli atti l'esistenza degli elementi idonei a giustificare le relative misure. Detta automatica retrodatazione della decorrenza dei termini risponde, infatti, all'esigenza "di mantenere la durata della custodia cautelare nei limiti stabiliti dalla legge, anche quando nel corso delle indagini emergono fatti diversi legati da connessione qualificata" (così Corte cost., n. 89 del 1996) e si determina solo se le ordinanze siano state emesse nello stesso procedimento penale» (così, espressamente, Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235911-01). 2.2. La seconda situazione è una variante della prima, presupponendo, comunque, che sia stata accertata l'esistenza, tra i fatti oggetto delle plurime ordinanze cautelari, di una delle tre forme di connessione qualificata sopra indicate, ma è caratterizzata dall'intervenuta emissione del decreto di rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo provvedimento coercitivo. Tale ipotesi presuppone, ovviamente, che le due o più ordinanze siano state emesse in distinti procedimenti, ma è irrilevante che gli stessi siano "gemmazione" di un unico procedimento, nel senso di essere la conseguenza di una separazione delle indagini per taluni fatti, oppure che i due procedimenti abbiano avuto autonome origini. In siffatta situazione si applica la regola dettata dal secondo periodo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per cui la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure applicate con la successiva o te successive ordinanze opera solo se i fatti oggetto di tali provvedimenti erano già desumibili dagli atti prima del momento in cui è intervenuto il rinvio a giudizio per i fatti oggetto della prima ordinanza. 2.3. La terza situazione di operatività dell'istituto della "concatenazione a catena" è, infine, quella in cui tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari non esista alcuna connessione ovvero sia configurabile una forma di connessione 5 non qualificata - e cioè diversa da quelle, sopra considerate, del concorso formale, della continuazione o del nesso teleologico -. Tale ipotesi, per come precedentemente osservato, è stata inserita nel campo applicativo dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla citata sentenza "manipolativa" della Corte costituzionale n. 408 del 2005. Alla stregua di quanto ivi chiarito, ne consegue che la retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della misura cautelare è dovuta in tutti i casi in cui, pur potendo i diversi provvedimenti coercitivi essere adottati in un unico contesto temporale, per qualsiasi causa l'autorità giudiziaria abbia invece prescelto momenti diversi per l'adozione delle singole ordinanze. Il giudice deve, perciò, verificare se al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare non fossero desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere la successiva ordinanza cautelare, da intendersi come "elementi idonei e sufficienti" per adottare il provvedimento cronologicamente posteriore. Tale regola vale solo se le due ordinanze siano state emesse in uno stesso procedimento penale, perché se i provvedimenti cautelari sono stati adottati in procedimenti formalmente differenti, per la retrodatazione occorre verificare, oltre che al momento della emissione della prima ordinanza vi fossero gli elementi idonei a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza, che i due procedimenti siano in corso dinanzi alla stessa autorità giudiziaria e che la separazione possa essere stata il frutto di una scelta del pubblico ministero (cfr., in questi termini: Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, 235909-01; ma cfr. anche, in ordine a tale aspetto, Sez. 2, n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895-01; Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, Rv. 240099-01). In questa ipotesi - così come nel caso delle due indicate in precedenza - è, comunque, necessario, perché si possa parlare di "contestazione a catena" e perché possa eventualmente trovare applicazione la disciplina della retrodatazione della decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, che i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore siano stati commessi in data anteriore a quella di emissione della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore (in questo senso cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 52015 del 17/10/2018, Bencivenga, Rv. 274511-01). 3. Orbene, in tal maniera rappresentati i parametri ermeneutici alla cui stregua verificare la corretta operatività dell'istituto previsto dal comma 3 dell'art. 297 cod. proc. pen., il Collegio rileva come di essi abbia fatto buon governo il Tribunale del riesame, giungendo a ritenere, in ragione di una 6 motivazione congruamente e logicamente espressa, l'insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione della "contestazione a catena". 3.1. Nell'ordinanza impugnata è stato, in primo luogo, evidenziato, con argomentazione immune dai dedotti vizi, come nel caso di specie non potessero essere configurati i requisiti dell'anteriorità dei delitti oggetto dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore (10 gennaio 2022) rispetto a quelli riguardanti l'ordinanza anteriore (16 ottobre 2019). Con ampia e congrua motivazione, infatti, sono state rappresentate le ragioni per cui il delitto associativo contestato sub A (fino al 1:ebbraio 2021) non fosse stato consumato in epoca anteriore rispetto alla data di applicazione della prima ordinanza cautelare (16 ottobre 2019), potendosi desumere la continuazione della partecipazione dello RD al sodalizio criminoso da alcuni riscontri indiziariannente acquisiti, in particolar modo relativi all'assistenza legale fornitagli dai vertici dell'associazione criminale. Costituisce, infatti, consolidato principio ermeneutico quello per cui la prova dell'appartenenza al sodalizio criminoso può essere desunta anche dall'accertamento dell'assistenza legale fornita ad un partecipe e dell'aiuto economico assicurato ai suoi familiari, una volta che costui sia tratto in arresto, consistendo in condotte prestate a vantaggio dell'intera consorteria e non solo della persona assistita, atteso che al fine del consolidamento dell'organizzazione criminale assume un'importanza vitale la circostanza che l'associato abbia consapevolezza di poter contare, in caso di arresto, sulla continuità del vincolo associativo e sul rapporto di solidarietà tra gli associati (cfr., in questi termini: Sez. 3, n. 12705 del 15/02/2019, Bilello, Rv. 275478-01; Sez. 3, n. 18137 del 26/11/2015, dep. 2016, Berlingieri, Rv. 266937-01). 3.2. Parimenti logica e congrua è, poi, la motivazione con cui è stata ritenuta l'insussistenza di una connessione qualificata tra i reati oggetto dei due provvedimenti cautelari emessi in danno dello RD, in quanto riguardanti differenti attività di indagine svolte su due distinte organizzazioni criminali dedite al narcotrafficio, aventi al vertice soggetti diversi in contrasto tra loro. Né tale identità è stata possibile ravvisarla con riguardo ai singoli reati fine - come invece auspicato da parte del ricorrente - considerato che, per come adeguatamente osservato dal Tribunale del riesame, la continuazione tra il delitto associativo e i reati scopo è ravvisabile solo laddove risulti comprovato, differentemente dal caso di specie, che tali ultimi siano stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, sin dal momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio criminoso. 3.3. Soprattutto carente è il requisito - inserito tra le ipotesi di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale 7 n. 408 del 2005 - per cui al momento dell'emissione della prima ordinanza vi fosse già la ricorrenza di elementi idonei e sufficienti a giustificare l'applicazione della misura disposta con la seconda ordinanza. Per come adeguatamente e logicamente chiarito dal Tribunale del riesame, infatti, nel caso di specie non può essere ritenuta la conoscenza da parte del P.M., al momento di applicazione della prima ordinanza, degli elementi idonei ad emettere la successiva misura cautelare, né gli stessi erano, comunque, da lui facilmente desumibili dalla lettura degli atti di cui era già in possesso. Si è trattato di un'attività di indagine particolarmente lunga e complessa, articolata in diversi procedimenti, rispetto a cui, con specifico riguardo alla posizione dello RD, non può non assumere valenza significante «l'informativa riepilogativa dei Carabinieri di molto (un anno e quattro mesi) successiva all'arresto dell'appellante, recando la data del 18.2.2021. La stessa presenta indubbi elementi di novità rispetto alle precedenti informative parziali sostanzialmente volte alla proroga o alla attivazione cli intercettazioni», ricostruendo specifici viaggi compiuti dallo RD in qualità di corriere della droga, con indicazione delle celle agganciate dalla sua utenza e rappresentazione delle correlate conversazioni intercettate, a riprova del ruolo svolto da costui quale partecipe all'associazione e della non episodicità del contributo ad essa fornito. 4. Appare evidente, allora, come, alla stregua di quanto congruamente e logicamente esplicato dai giudici del riesame, non risultino fattualmente sussistenti i presupposti per l'invocata retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare al momento di esecuzione del precedente provvedimento applicativo di misura. L'adeguatezza e correttezza giuridica delle superiori argomentazioni, del tutto avulse dagli eccepiti vizi, impongono, dunque, un giudizio di infondatezza della dedotta doglianza ed il conseguente rigetto del ricorso proposto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Viene disposta, altresì, la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
P.Q.M.
8 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma I'll ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente