Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10172 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PRELIMINARE st iti:01 SEZION CONDA CIVILE JI VENDITA Composta dagli Ill.mi Sig.ri. R.G.N. 8247/00 Presidente Dott. Mario SPADONE Gron. 22644 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere 2698 Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud. 24/01/03 Dott. Vincenzo MAZ ZACANE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ EO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato ENRICO GELPI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CI SC;
intimato avverso la sentenza n. 613/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/03/99; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 139 udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanna ± -1- 스 SCHERILLO;
udito 1'Avvocato Guido ROMANELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo. Rigetto primo motivo. به -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Presidente del Tribunale di Como Francesco TE chiese, ed ottenne in data 13/4/90, nei confronti di OM ED, decreto ingiuntivo di pagamento di lire 10.000.000, oltre accessori, a titolo di restituzione della caparra versatagli all'atto di un preliminare di vendita di un appartamento, a cui il ED, promittente venditore, era rimasto inadempiente. L'ingiunto propose opposizione sostenendo che non ricorrevano i presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo. In via subordinata, per il caso che il contratto fosse ritenuto risolto, chiese la condanna dell'opposto al لو pagamento dell'indennità di occupazione dell'appartamento, iniziata dalla data del preliminare e protrattasi per quattro anni. L'opposto resistette alle domande deducendo, per quel che rileva ancora in questa sede, che mai il ED era stato proprietario dell'immobile, che apparteneva in proprietà alla s.a.s.Coronado in concordato preventivo, dalla quale esso opponente l'aveva direttamente acquistato in epoca successiva al preliminare concluso con il ED. Tale contratto, essendo il ED rimasto inadempiente, doveva considerarsi risolto per sua colpa, e, non essendo il predetto proprietario del bene, non gli spettava neppure l'indennità di occupazione. Pertanto, chiese il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, la condanna dell'opponente alla restituzione della caparra, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del contratto al saldo, previa risoluzione del contratto. į Con sentenza 4/10/94, il Tribunale dichiarò la risoluzione del preliminare di vendita per inadempimento del ED, che condannò al pagamento di lire 14.000.000, così rivalutato l'importo della caparra, con gli interessi legali dal dì del preliminare al saldo, oltre spese processuali. La decisione fu parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano che, con sentenza 19/3/99, accogliendo in parte il gravame proposto dal soccombente, condannò il ED a pagare al TE lire 10.000.000, oltre rivalutazione monetaria calcolata in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita verificatasi dal 17/10/86 (data del preliminare) fino al 15/12/90, con gli interessi legali decorrenti sulla somma capitale dal 16/12/90 al saldo. Rigettò, invece, la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione. Contro la sentenza il ED ha proposto ricorso per cassazione per due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denuncia la violazione dell'art.360 nn.3 e 5 c.p.c. per avere la sentenza disapplicato l'art.922 c.c., secondo il quale la proprietà si acquista per contratto. Il giudice d'appello, identificando la proprietà dell'immobile con l'intestazione nei registri immobiliari, ha ritenuto che il ricorrente, e prima ancora l'impresa TT, sua dante causa, non erano proprietari dell'appartamento, benché il bene risultasse loro trasmesso in proprietà attraverso i rispettivi contratti. La sentenza, inoltre, non aveva considerato che l'impossibilità di tradurre formalmente il trasferimento del bene al promissario acquirente TE dipendeva dal comportamento di LT quest'ultimo, che aveva scelte di trattare direttamente con l'intestataria Coronado. La censura va disattesa. Ha rilevato il giudice d'appello che il ED non aveva provato la sua qualità di proprietario del bene promesso in vendita al TE, essendosi limitato a produrre un contratto senza data da cui risultava soltanto che l'impresa TT, appaltatrice dei lavori, si era obbligata a corrispondergli il prezzo dei lavori affidatigli in subappalto in parte con la permuta dell'appartamento e in parte in contanti. Dato il tenore del contratto e la sua natura obbligatoria, era da escludere – secondo il giudicante - che esso avesse - prodotto il trasferimento immediato della proprietà del bene in capo al ED. Ha rilevato, inoltre, che in ogni caso restava pur sempre da dimostrare ed il ED su cui gravava l'onere non aveva fornito prove in proposito - che l'impresa TT, la quale era soltanto costruttrice dell'immobile, di proprietà della società Colorado, fosse a sua volta divenuta proprietaria del bene a seguito di una consegna traslativa ad opera del proprietario o di un terzo. In difetto di prove in tal senso, non poteva che essere confermata la - conclusione a cui era pervenuto il giudice di primo grado, e cioè che il ED doveva considerarsi inadempiente non avendo provveduto a trasferire al TE la proprietà del bene di proprietà altrui e per non averne procurato l'acquisto. E L'esaustiva motivazione fornita dalla sentenza dimostra che il giudicante non solo ha fatto corretta applicazione della norma, ma, contrariante a quanto affermato nel ricorso, ha anche indicato chiaramente le ragioni poste a base della decisione. Il motivo va, quindi, respinto. II Col secondo motivo si denuncia ancora violazione dell'art.360F nn.3 e 5 c.p.c. sotto due distinti profili, che integrano due distinte censure. A) Con la prima si lamenta che la sentenza non ha considerato che, avendo la risoluzione effetto retroattivo, il bene, una volta dichiarato il + contratto risolto, doveva ritornare nella medesima condizione giuridica in cui si trovava al momento della stipulazione, e cioè nel possesso del ED, al quale era stato trasmesso dall'impresa TT, indipendentemente dalla sua qualità di proprietario;
se poi il TE non era più in condizioni di restituire il bene, era comunque tenuto al risarcimento del danno o, quanto meno, a corrispondere al ED una indennità a titolo di ingiustificato arricchimento per l'indebita occupazione quadriennale dell'immobile. B) Con la seconda si lamenta che la sentenza ha riconosciuto al promissario acquirente il diritto al maggior danno costituito dalla svalutazione monetaria, e dagli interessi sull'importo della caparra, senza considerare che l'obbligazione principale era di natura restitutoria, non risarcitoria, e che, pertanto, prima di accordare il risarcimento a titolo di maggior danno, occorreva prima accertare se vi era stato un danno risarcibile. La prima censura merita accoglimento. сх Il giudice d'appello ha respinto la domanda del ED di pagamento di un'indennità di occupazione perché tale domanda, si legge nella sentenza, aveva come causa petendi la qualità di proprietario che il ED non aveva, e perché la tutela risarcitoria, che ne costituiva il petitum, non poteva essere accordata al mero rapporto di fatto in cui il ED si trovava con il bene prima del preliminare e che gli aveva consentito di immettere il TE nell'immobile (v. sent. pagg.9-10) Non ha considerato, però, il giudicante che, proprio con riferimento al suddetto rapporto di fatto, il ED, con l'appello, aveva specificamente dedotto che, quanto meno a titolo di ingiustificato arricchimento, doveva A essergli riconosciuta un'indennità per il godimento dell'immobile di cui il TE aveva avuto il possesso sin dal momento della conclusione del contratto preliminare. (v. pag.6 dell'atto di appello). Pertanto, una volta dichiarato il contratto risolto, e considerato l'effetto retroattivo della risoluzione, la domanda del ED doveva essere esaminata anche sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento, il che non è avvenuto. Limitatamente al punto in questione, la sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio al giudice d'appello per esame della domanda di ingiustificato arricchimento. La seconda censura, di carattere non autonomo, resta assorbita dalla cassazione. Il giudice di rinvio provvederà a liquidare anche le spese del presente giudizio. POM La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo per quanto di ragione. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Roma, 24 gennaio 2003 Il presidente L'estensore LovanJelly Арабель IL CANCELLIERE 01 N Dott.ssa Donatella D'Anna 7 DEPOSITATO IN CUICELLERIA 26 GIU 2003 IL CANCELLIERE C1 Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 29.9.03 serie 4 al n. 32360 versate € 14977 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL DIRETTORE DI LL (F. Filippi Scarpino)