Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2001, n. 20080
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Sentenza 23 marzo 2001

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Ai fini della regressione del procedimento -che determina nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare- deve farsi riferimento al concetto di fase in senso proprio, così come individuata al comma primo dell'art. 303 cod. proc.pen.La prima di dette fasi, comprendendo gli atti compiuti fino alla emissione del decreto che dispone il giudizio, include tanto le indagini preliminari, quanto la udienza preliminare, senza possibilità di distinguere, al suo interno, alcuna articolazione in sotto-fasi distinte; ne consegue che la mancata emissione -nei termini previsti- del decreto che dispone il giudizio, impedisce il passaggio alla fase successiva del procedimento, il quale, pertanto, non può subire regressione alcuna e non può determinare nuova decorrenza della custodia cautelare. (Fattispecie in cui il GUP, dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, aveva restituito gli atti al Pubblico ministero).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2001, n. 20080
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20080
    Data del deposito : 23 marzo 2001

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