Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Ai fini della regressione del procedimento -che determina nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare- deve farsi riferimento al concetto di fase in senso proprio, così come individuata al comma primo dell'art. 303 cod. proc.pen.La prima di dette fasi, comprendendo gli atti compiuti fino alla emissione del decreto che dispone il giudizio, include tanto le indagini preliminari, quanto la udienza preliminare, senza possibilità di distinguere, al suo interno, alcuna articolazione in sotto-fasi distinte; ne consegue che la mancata emissione -nei termini previsti- del decreto che dispone il giudizio, impedisce il passaggio alla fase successiva del procedimento, il quale, pertanto, non può subire regressione alcuna e non può determinare nuova decorrenza della custodia cautelare. (Fattispecie in cui il GUP, dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, aveva restituito gli atti al Pubblico ministero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2001, n. 20080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20080 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 23/03/2001
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIUSEPPE SICA " N. 1815
3. " EMILIO MA " REGISTRO GENERALE
4. " MA FU " N. 49250/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI CATANZAROavverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro pronunciata in data 27 -10-2000 nei confronti di CU LU n. Ciro Marina 2-1-1977 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Colonnese udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Il Tribunale di Catanzaro con ordinanza 27-10-2000 - in accoglimento dell'appello proposto da AN GI - dichiarava cessata a far data dal giorno 11-10-2000 l'efficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, emessa nei confronti del predetto dal G.I.P. di Catanzaro in data 9-10-1999, ordinando la liberazione del medesimo. Premetteva il collegio che il AN era stato raggiunto da un provvedimento restrittivo, emesso dal G.I.P. il 9-10-1999, per partecipazione ad associazione mafiosa.
In data 9-8-2000 il procedimento era stato trasmesso al G.U.P. che, in sede di udienza preliminare, aveva dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, rimettendo gli atti al P.M.. Osservava quindi il Tribunale che erroneamente il G.I.P. aveva ritenuto che il termine di fase di cui all'art. 303 co. 1 lett. a) n.3 c.p.p. iniziasse a decorrere nuovamente, per effetto della regressione del procedimento conseguita alla declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
Puntualizzava al riguardo il collegio che, nel sistema delineato dall'art. 303 c.p.p., sono individuate, ai fini dei termini di durata massima della custodia cautelare, quattro fasi, elencate, in progressione processuale, dalla lettera a) alla lettera d) del comma 1. Per ciascuna fase, inoltre, sono indicati i provvedimenti la cui tempestiva emissione determina il passaggio alla fase successiva, con decorrenza dei nuovi, relativi termini. La mancata emissione di uno di tali provvedimenti entro il termine di legge determina (come nella specie) la perdita di efficacia della misura, non potendo trovare applicazione la disposizione di cui al comma 2 che ipotizza una "regressione a una fase o a un grado di giudizio diversi". Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Catanzaro denunciando violazione di legge.
Deduce in, sostanza, che, nella specie, con la dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, si è registrata la regressione del procedimento ad una fase diversa e conseguentemente il termine (di fase) di cui all'art. 303 co. 1 lett. a) n. 3 ha iniziato a decorrere nuovamente dal giorno 21-8-2000 (data del provvedimento dichiarativo della nullità della richiesta di rinvio a giudizio).
Sostiene infatti che, nell'ambito del procedimento, deve distinguersi la "fase procedimentale" (quella delle indagini preliminari) dalla "fase processuale" (quella dell'udienza preliminare) e che la declaratoria di nullità, pronunciata dal G.U.P., ha determinato la regressione del procedimento dalla fase processuale a quella, "interna", procedimentale.
I motivi sono privi di fondamento ed il ricorso deve essere rigettato.
Va osservato che l'art. 303 co. 2 c.p.p. dispone che i termini di custodia cautelare, prevista dal comma primo, decorrono nuovamente nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, " il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi...". È quindi evidente - quanto al concetto di "fase" - che deve trattarsi di una fase processuale in senso proprio, così come individuata dal legislatore nel comma primo e che, con riguardo all'ipotesi di cui alla lettera a), abbraccia gli atti compiuti fino all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio (comprendendo, quindi, le indagini preliminari e l'udienza preliminare) senza - possibilità di distinguere al suo interno alcuna articolazione in sotto-fasi distinte.
Nella specie correttamente il Tribunale ha affermato che la mancata emissione del decreto che dispone il giudizio, nel termine prescritto, ha determinato la perdita di efficacia della misura. Infatti, non essendo intervenuto il provvedimento che segua il passaggio del procedimento alla fase processuale successiva, non si è realizzata, per effetto della declaratoria di nullità al G.U.P., alcuna regressione del procedimento e pertanto non si è verificata nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2001