Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/10/2003, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 22/10/2003
1. Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1665
3. Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 020626/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RO RUDI, N. IL 20/08/1971;
avverso ORDINANZA del 01/04/2003 TRIB. LIBERTÀ di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SICA GIUSEPPE;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro Anna Maria che ha chiesto l'annullamento senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Catania, con ordinanza 1/4/2003, dichiarava inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di RO RUDI, avverso il provvedimento 7/2/2003 dal G.I.P. presso il tribunale di Catania.
Secondo il tribunale la richiesta di riesame da parte del difensore dell'indagato doveva ritenersi tardiva, in quanto avendo assistito all'interrogatorio del RO, da tale data decorreva il termine per presentare l'istanza, non essendo necessario attendere la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura. Secondo il tribunale, ciò che rileva è la piena conoscenza dell'ordinanza coercitiva. Nella specie, il difensore del RO aveva assistito all'interrogatorio di garanzia in data 21/2/2003, mentre il ricorso ex art. 309 c.p.p. era stato proposto soltanto in data 22/3/2003 e, dunque, oltre il termine prescritto. Ricorre per Cassazione il RO deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli articoli 309, 293, 167 e 157 c.p.p.. Infatti, il difensore avv. Filippo Pino, non aveva ricevuto - pur essendo stato predisposta - la notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza di custodia cautelare e degli atti posti a fondamento della stessa ex art. 293 c.p.p. e, tuttavia il 22/3/2003 aveva proposto lo stesso istanza di riesame.
L'ordinanza di inammissibilità era stata emessa, perciò, in violazione degli articoli 309 e 293 c.p.p.. Con altro motivo deduceva inosservanza di norme processuali e mancanza della motivazione con riguardo alla violazione dell'art. 4 D.L. 4/11/2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, nelle regioni Molise e Sicilia, con il quale era stata disposta la sospensione dei termini fino al 31/3/2003.
Contestava, poi, nel merito, il mancato annullamento del provvedimento del G.I.P. del tribunale di Catania, con riguardo alle estorsioni contestate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
L'art. 309.3 c.p.p., con riguardo al riesame delle ordinanze che dispongono una misura cautelare, menziona esplicitamente il momento dal quale decorre, per il difensore, il termine di giorni dieci per proporre impugnazione, individuato nella notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza de qua.
Ne consegue che detto termine non può farsi decorrere da un momento diverso, quale la conoscenza acquisita aliunde dal difensore, come nel caso in cui questi abbia assistito all'interrogatorio dell'imputato, non essendo possibile ritenere tale conoscenza equipollente all'avviso di deposito del provvedimento cautelare. Tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte (sent. 26/2/2003, n. 18751, Mario, 224183) hanno confermato che, il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, decorre, per il difensore dell'imputato, dal giorno in cui gli è stato notificato l'avviso del relativo deposito a norma dell'art. 309.3 c.p.p. e non da quello della sua partecipazione all'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p.. Pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale di Catania per nuovo esame.
Rimangono assorbiti gli altri elementi del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Catania per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria di provvedere in ordine agli adempimenti di cui all'art. 94 delle disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004