Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2002, n. 5413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5413 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
ee 70473 054 13 / 02 r.g. n.12076/00; ud. 6/12/01; oggetto: I.V.A., avviso di mora;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Cron 16309 composta dai magistrati presidente Michele Cantillo Enrico Papa consigliere .. Enrico Altieri rel. * Giulio Graziadei Stefano Monaci CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente N. 70423 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; ricorrente с contro ъ LB SS, elettivamente domiciliato in Roma, viale т is Mazzini n. 6, presso l'avv. Antonella Tomassini, che, con l'avv. 1 Maurizio Terenzi, lo difende per procura prodotta all'odierna udienza;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 81/8 del 7 giugno-14 luglio 1999; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
gli avv.ti Terenzi e Tomassini, per il SS;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio-I.V.A. di Pesaro, in relazione a crediti per imposta, sanzioni e condono nei confronti della ditta Fair di LB SS, infruttuosamente insinuati al passivo del fallimento del debitore dichiarato nel 1985 e chiuso nel 1992, ha notificato al medesimo SS, nel luglio 1996, undici avvisi di mora;
-che il SS ha impugnato tali avvisi, fra l'altro deducendone la nullità per mancanza di preventiva notificazione, direttamente nei suoi riguardi, oltre che del curatore del fallimento, degli anteriori atti di accertamento;
-che la Commissione tributaria provinciale di Pesaro ha condiviso la tesi del contribuente;
2 -che l'Ufficio ha proposto appello, negando la necessità di detta notificazione anche al fallito degli atti di accertamento, sostenendo inoltre che la notificazione stessa non occorreva quantomeno per gli anni 1983 e 1984, ed infine deducendo che l'avviso attinente all'omesso versamento di quanto dovuto in base ad istanza di definizione agevolata aveva fatto seguito a rituale notificazione d'ingiunzione; -che la Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza depositata il 14 luglio 1999, dopo aver riportato le tesi dell'Ufficio e le repliche difensive del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado, "esprimendo il parere di rigettare l'appello dell'Ufficio alla luce di quanto attentamente esaminato”; -che l'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 30/31 maggio 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, rinnovando le menzionate deduzioni, osservando che il SS non ha subito alcuna limitazione del diritto di difesa, potendo denunciare con l'impugnazione degli avvisi di mora anche l'eventuale mancanza di notificazione di atti pregressi, ed infine dolendosi della totale carenza di motivazione, implicante l'impossibilità di cogliere lo iter logico della decisione impugnata;
-che il SS non ha presentato controricorso, partecipando però all'odierna discussione;
-che il requisito della succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto della decisione, richiesto dall'art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non è ravvisabile in presenza di una mera 3 riproduzione delle posizioni difensive delle parti, con successiva enunciazione di adesione all'una od all'altra, quando, come nella vicenda in esame, non si sollevino tesi esclusivamente in diritto, con contrapposte soluzioni rispettivamente idonee alla definizione della controversia, ma si pongano questioni abbisognanti di un argomentato riscontro dei relativi presupposti;
-che l'assenza di tale requisito, traducendosi nella non identificabilità della ratio decidendi della sentenza, ne determina la nullità, per difetto di un elemento essenziale dell'atto giurisdizionale;
-che, pertanto, con l'accoglimento del ricorso, si richiede la cassazione della pronuncia impugnata e la prosecuzione della causa in sede di rinvio per il riesame dell'appello dell'Ufficio; -che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la statuizione sulle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale delle Marche. Roma, 6 dicembre 2001 11 pre Adente Il consigliere rel. est. DEPOSTAVIN CANCELLERIA IL CANCELLIERE OT Oggi 1.5 APR. 2002 4. Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio