CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
Massime • 1
Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato la sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/04/2023, n. 14548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14548 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IE GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 14548 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena di giustizia per i delitti di falso e truffa, consistiti nel mettere in vendita on line un computer Apple al prezzo di 850 C e nell'inviare al compratore un falso tesserino di appartenenza alla Polizia di Stato, per dimostrare la serietà dell'offerta,oltre che ad una copia della carta di identità contraffatta, mentre una volta ricevuto l'accredito sulla carta poste pay evolution a lui intestata, non consegnava il computer oggetto della compravendita;
fatti di Marzo 2016. 1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso il giudicabile tramite il difensore, che con unico motivo ha lamentato la violazione degli artt 8 cpp e 640 cp, poiché i Giudici di merito avevano ritenuto la competenza territoriale dell'AG milanese, respingendo la relativa eccezione di incompetenza, individuando erroneamente il luogo di consumazione del delitto di truffa in Milano, ove era stata attivata la carta poste pay. La difesa rappresenta che in caso di accredito da parte di un correntista postale su carta poste pay dotata di Iban l'accredito avverrebbe contemporaneamente all'addebito, come del resto aveva testimoniato la persona offesa e come risulta da informazioni di Poste Italiane spa citate nell'atto di ricorso. Ne consegue che il luogo di consumazione del reato è quello in cui la persona offesa ha effettuato il pagamento dal proprio conto banco Posta, cioè da Montebelluna( TV). Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Prima di esaminare la questione della competenza territoriale sollevata dalla difesa occorre formulare una osservazione quanto alla redazione del capo di imputazione circa la condotta di falsificazione della tessera della Polizia di Stato e della carta di identità ad opera dell'imputato, entrambe le condotte giudicate integrate nel giudizio di merito, come emerge dalla pagina due della pronunzia di primo grado. L'imputazione, invero, impropriamente fa riferimento al solo delitto ex art 482 cp, essendo pacificamente il ricorrente un soggetto privato, estraneo alla Polizia di Stato e non rivestendo alcuna qualifica pubblica;
pertanto più correttamente la falsificazione della carta di identità e del documento identificativo quale appartenente alla Polizia di Stato avrebbero dovuto sussumersi nella fattispecie astratta ex art 477/482 cp. In tal senso va ricordato che più volte questa Corte ha considerato integrato il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (art. 477 e 482 cod. pen.), nella sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. (Sez. 5, Sentenza n. 9604 del 03/11/2011 Ud. (dep. 13/03/2012 ) Rv. 252157; Sez. 5, Sentenza n. 6337 del 18/10/2013 Ud. (dep. 10/02/2014) Rv. 258981. 1 1.1. Alla luce di tali precisazioni va constatato che il delitto ex art 477-482 cp è punito con la pena prevista per la prima norma incriminatrice diminuita di un terzo, quindi con la reclusione da quattro mesi a due anni mentre il delitto ex art 640 cpii nella forma semplice contestata) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre che con la multa da euro 51 ad euro 1032, essendo, quindi più grave. Hanno errato, pertanto, i Giudici del merito nell'individuazione del delitto di cui al capo 1) - artt 476-482 cp - come violazione più grave sulla quale calcolare la pena base ed operare l'incremento ex ad 81 cpv cp per il delitto di cui al capo 2). 2. Tuttavia l'impropria individuazione del delitto più grave ai fini sanzionatori, non ha avuto alcun riflesso sulla questione della competenza territoriale posta dalla difesa nel giudizio di merito, che è stata correttamente impostata, facendo riferimento al delitto di truffa e però respinta con una soluzione che appare erronea. Infatti, nel ritenere la propria competenza per territorio - come già fatto in primo grado dal Tribunale - il Giudice di appello ha fatto riferimento alla sentenza di questa Corte: Sez. 2, Sentenza n. 54948 del 16/11/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271761,trascrivendone solo un brevissimo passaggio, nel quale si legge che il reato di truffa si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite riscossione e non già in quello in cui viene data la disposizione di pagamento;
ha, pertanto, concluso la Corte territoriale che nel caso al suo esame il conto corrente intestato all'imputato, sul quale è confluito il versamento proveniente dalla persona offesa, è stato aperto in Milano e, quindi, la competenza a decidere appartiene al Giudice milanese. 2.1.Ben più complesse sono le argomentazioni impiegate dalla Corte di legittimità nella pronunzia citata, la cui lettura conduce ad un esito diverso rispetto a quanto opinato nella fase del giudizio di merito, per la semplice ma dirimente ragione che la fattispecie ora al vaglio presenta elementi fattuali differenti da quelli presi in considerazione nella pronunzia di legittimità, come meglio si chiarirà in appresso. Infatti, come emerge in particolare dalle pagine due e tre della motivazione, la sentenza impropriamente adoperata dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione, si riferisce al caso - del tutto dissimile da quello oggetto di giudizio - di pagamento tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente. In tale ipotesi si è affermato il principio che la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 54948 del 16/11/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271761 ). In senso conforme si era già opinato che in simili casi - si ribadisce aventi connotazioni fattuali differenti rispetto a quella in esame - chi effettua il pagamento, cioè la persona truffata,perde subito il denaro, salva la facoltà di revoca dell'ordine mentre il beneficiario, cioè l'imputato agente, consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell'ufficio bancario o postale 2 dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata. Così Cass. 48067/2016. 2.2. Nella stessa sentenza citata per prima ( Sez. 2, Sentenza n. 54948 del 16/11/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271761 peraltro, è contemplata l'ipotesi ricorrente nella fattispecie concreta ora esaminata, cioè il caso dell'accredito su carte prepagate, strumenti che si caratterizzano per le diverse modalità esecutive del pagamento e dell'acquisizione della disponibilità del denaro versato. Si è chiarito, infatti, che in caso di pagamento con carte prepagate, la disponibilità si realizza immediatamente con l'operazione di ricarica effettuata dall'ignaro acquirente. In tal senso sono citati più precedenti : nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile - nella specie "postepay" come nel presente giudizio - il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. Così : Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526; e, in precedenza, Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962). Al contrario - come si è già annotato - il principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto è conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per chi esegue l'operazione e di contestuale arricchimento per il soggetto agente. 3.Applicando tali principi -che il Collegio condivide e che sono correttamente invocati dal ricorrente - alla fattispecie concreta, va osservato che la difesa rappresenta che secondo quanto dichiarato dalla persona offesa il pagamento da lui effettuato tramite il proprio conto banco Posta prevedeva l'addebito e l'accredito in pari data, con immediata ed irreversibile acquisizione della disponibilità del denaro da parte dell'autore del reato, riportando a conforto della tesi parte del contenuto di una nota di Poste Italiane sul trasferimento di danaro tra correntisti bancoposta. In senso conforme anche la sentenza di primo grado - pagina tre - ha dato atto che la persona offesa aveva effettuato un accredito di 850 C mediante Paypal sulla postepay indicatagli dal venditore, operazione che andava a buon fine... A fronte di tale congrua e documentata prospettazione la sentenza impugnata,che si è limitata a richiamare sbrigativamente ed in modo parziale il principio affermato dalla sentenza 54948/2017 della Sez. 2 di questa Corte, senza confrontarlo con la fattispecie concreta al suo esame, risulta errata, come pure la sentenza del Tribunale, che aveva sviluppato analoghe argomentazioni nel respingere la questione di incompetenza territoriale posta fin dal primo grado di giudizio. 3 Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono entrambe le sentenze di merito devono essere annullate e gli atti trasmessi per competenza territoriale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per il corso ulteriore.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. Deciso il 12.1.2023 Il consigliere estensore ED de EG Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 14548 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 12/01/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, di condanna alla pena di giustizia per i delitti di falso e truffa, consistiti nel mettere in vendita on line un computer Apple al prezzo di 850 C e nell'inviare al compratore un falso tesserino di appartenenza alla Polizia di Stato, per dimostrare la serietà dell'offerta,oltre che ad una copia della carta di identità contraffatta, mentre una volta ricevuto l'accredito sulla carta poste pay evolution a lui intestata, non consegnava il computer oggetto della compravendita;
fatti di Marzo 2016. 1. Avverso la pronunzia ha proposto ricorso il giudicabile tramite il difensore, che con unico motivo ha lamentato la violazione degli artt 8 cpp e 640 cp, poiché i Giudici di merito avevano ritenuto la competenza territoriale dell'AG milanese, respingendo la relativa eccezione di incompetenza, individuando erroneamente il luogo di consumazione del delitto di truffa in Milano, ove era stata attivata la carta poste pay. La difesa rappresenta che in caso di accredito da parte di un correntista postale su carta poste pay dotata di Iban l'accredito avverrebbe contemporaneamente all'addebito, come del resto aveva testimoniato la persona offesa e come risulta da informazioni di Poste Italiane spa citate nell'atto di ricorso. Ne consegue che il luogo di consumazione del reato è quello in cui la persona offesa ha effettuato il pagamento dal proprio conto banco Posta, cioè da Montebelluna( TV). Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1.Prima di esaminare la questione della competenza territoriale sollevata dalla difesa occorre formulare una osservazione quanto alla redazione del capo di imputazione circa la condotta di falsificazione della tessera della Polizia di Stato e della carta di identità ad opera dell'imputato, entrambe le condotte giudicate integrate nel giudizio di merito, come emerge dalla pagina due della pronunzia di primo grado. L'imputazione, invero, impropriamente fa riferimento al solo delitto ex art 482 cp, essendo pacificamente il ricorrente un soggetto privato, estraneo alla Polizia di Stato e non rivestendo alcuna qualifica pubblica;
pertanto più correttamente la falsificazione della carta di identità e del documento identificativo quale appartenente alla Polizia di Stato avrebbero dovuto sussumersi nella fattispecie astratta ex art 477/482 cp. In tal senso va ricordato che più volte questa Corte ha considerato integrato il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (art. 477 e 482 cod. pen.), nella sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. (Sez. 5, Sentenza n. 9604 del 03/11/2011 Ud. (dep. 13/03/2012 ) Rv. 252157; Sez. 5, Sentenza n. 6337 del 18/10/2013 Ud. (dep. 10/02/2014) Rv. 258981. 1 1.1. Alla luce di tali precisazioni va constatato che il delitto ex art 477-482 cp è punito con la pena prevista per la prima norma incriminatrice diminuita di un terzo, quindi con la reclusione da quattro mesi a due anni mentre il delitto ex art 640 cpii nella forma semplice contestata) è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, oltre che con la multa da euro 51 ad euro 1032, essendo, quindi più grave. Hanno errato, pertanto, i Giudici del merito nell'individuazione del delitto di cui al capo 1) - artt 476-482 cp - come violazione più grave sulla quale calcolare la pena base ed operare l'incremento ex ad 81 cpv cp per il delitto di cui al capo 2). 2. Tuttavia l'impropria individuazione del delitto più grave ai fini sanzionatori, non ha avuto alcun riflesso sulla questione della competenza territoriale posta dalla difesa nel giudizio di merito, che è stata correttamente impostata, facendo riferimento al delitto di truffa e però respinta con una soluzione che appare erronea. Infatti, nel ritenere la propria competenza per territorio - come già fatto in primo grado dal Tribunale - il Giudice di appello ha fatto riferimento alla sentenza di questa Corte: Sez. 2, Sentenza n. 54948 del 16/11/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271761,trascrivendone solo un brevissimo passaggio, nel quale si legge che il reato di truffa si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite riscossione e non già in quello in cui viene data la disposizione di pagamento;
ha, pertanto, concluso la Corte territoriale che nel caso al suo esame il conto corrente intestato all'imputato, sul quale è confluito il versamento proveniente dalla persona offesa, è stato aperto in Milano e, quindi, la competenza a decidere appartiene al Giudice milanese. 2.1.Ben più complesse sono le argomentazioni impiegate dalla Corte di legittimità nella pronunzia citata, la cui lettura conduce ad un esito diverso rispetto a quanto opinato nella fase del giudizio di merito, per la semplice ma dirimente ragione che la fattispecie ora al vaglio presenta elementi fattuali differenti da quelli presi in considerazione nella pronunzia di legittimità, come meglio si chiarirà in appresso. Infatti, come emerge in particolare dalle pagine due e tre della motivazione, la sentenza impropriamente adoperata dalla Corte territoriale a sostegno della propria decisione, si riferisce al caso - del tutto dissimile da quello oggetto di giudizio - di pagamento tramite bonifico bancario con accredito sul conto corrente. In tale ipotesi si è affermato il principio che la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. (Sez. 2, Sentenza n. 54948 del 16/11/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271761 ). In senso conforme si era già opinato che in simili casi - si ribadisce aventi connotazioni fattuali differenti rispetto a quella in esame - chi effettua il pagamento, cioè la persona truffata,perde subito il denaro, salva la facoltà di revoca dell'ordine mentre il beneficiario, cioè l'imputato agente, consegue il profitto solo quando riscuote il denaro presso la sede o una filiale dell'ufficio bancario o postale 2 dove ha acceso il conto corrente sul quale la somma è stata accreditata. Così Cass. 48067/2016. 2.2. Nella stessa sentenza citata per prima ( Sez. 2, Sentenza n. 54948 del 16/11/2017 Ud. (dep. 07/12/2017 ) Rv. 271761 peraltro, è contemplata l'ipotesi ricorrente nella fattispecie concreta ora esaminata, cioè il caso dell'accredito su carte prepagate, strumenti che si caratterizzano per le diverse modalità esecutive del pagamento e dell'acquisizione della disponibilità del denaro versato. Si è chiarito, infatti, che in caso di pagamento con carte prepagate, la disponibilità si realizza immediatamente con l'operazione di ricarica effettuata dall'ignaro acquirente. In tal senso sono citati più precedenti : nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile - nella specie "postepay" come nel presente giudizio - il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, atteso che tale operazione, in ragione della sua irrevocabilità, realizza contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. Così : Sez. 2, n. 49321 del 25/10/2016, Alfano, Rv. 268526; e, in precedenza, Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, Migliorati, Rv. 263962). Al contrario - come si è già annotato - il principio non trova applicazione nei casi in cui il profitto è conseguito attraverso strumenti telematici, quali bonifici, pagamenti on-line o rimesse in conto corrente, in cui le modalità del sistema di pagamento non presentano le caratteristiche di immediata irreversibilità per chi esegue l'operazione e di contestuale arricchimento per il soggetto agente. 3.Applicando tali principi -che il Collegio condivide e che sono correttamente invocati dal ricorrente - alla fattispecie concreta, va osservato che la difesa rappresenta che secondo quanto dichiarato dalla persona offesa il pagamento da lui effettuato tramite il proprio conto banco Posta prevedeva l'addebito e l'accredito in pari data, con immediata ed irreversibile acquisizione della disponibilità del denaro da parte dell'autore del reato, riportando a conforto della tesi parte del contenuto di una nota di Poste Italiane sul trasferimento di danaro tra correntisti bancoposta. In senso conforme anche la sentenza di primo grado - pagina tre - ha dato atto che la persona offesa aveva effettuato un accredito di 850 C mediante Paypal sulla postepay indicatagli dal venditore, operazione che andava a buon fine... A fronte di tale congrua e documentata prospettazione la sentenza impugnata,che si è limitata a richiamare sbrigativamente ed in modo parziale il principio affermato dalla sentenza 54948/2017 della Sez. 2 di questa Corte, senza confrontarlo con la fattispecie concreta al suo esame, risulta errata, come pure la sentenza del Tribunale, che aveva sviluppato analoghe argomentazioni nel respingere la questione di incompetenza territoriale posta fin dal primo grado di giudizio. 3 Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono entrambe le sentenze di merito devono essere annullate e gli atti trasmessi per competenza territoriale al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per il corso ulteriore.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per l'ulteriore corso. Deciso il 12.1.2023 Il consigliere estensore ED de EG Il Presidente CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE