Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5109
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Massime1

Alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 139 cod. proc. civ. in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa. In tal caso grava su chi contesta la validità della notificazione l'onere di dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario.

Commentario1

  • 1Atti giudiziari: la notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilio
    Giampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2018

    Avv. Giampaolo Morini - Il procedimento di notificazione, non potrebbe compiutamente realizzarsi se il legislatore richiedesse sempre la notificazione a mani proprie del notificando. Si pensi al caso in cui il destinatario non venga trovato, poiché assente dalla propria abitazione o domicilio. In tal caso, la difficoltà, magari voluta dal destinatario, finirebbe per ricadere sull'altra parte. A tale scopo la disciplina dell'art. 138, si integra con la disciplina, contenuta nell'art. 139, avente ad oggetto la notificazione nella residenza , nella dimora o nel domicilio. La notifica a mani diverse dal destinatario L'art. 139 cpc prevede che la notificazione possa essere effettuata a mani …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5109
Data del deposito : 26 maggio 1999

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