Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'art. 141 cod. proc. civ. sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 139 cod. proc. civ. in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa. In tal caso grava su chi contesta la validità della notificazione l'onere di dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario.
Commentario • 1
- 1. Atti giudiziari: la notifica nella residenza, nella dimora o nel domicilioGiampaolo Morini · https://www.studiocataldi.it/ · 31 marzo 2018
Avv. Giampaolo Morini - Il procedimento di notificazione, non potrebbe compiutamente realizzarsi se il legislatore richiedesse sempre la notificazione a mani proprie del notificando. Si pensi al caso in cui il destinatario non venga trovato, poiché assente dalla propria abitazione o domicilio. In tal caso, la difficoltà, magari voluta dal destinatario, finirebbe per ricadere sull'altra parte. A tale scopo la disciplina dell'art. 138, si integra con la disciplina, contenuta nell'art. 139, avente ad oggetto la notificazione nella residenza , nella dimora o nel domicilio. La notifica a mani diverse dal destinatario L'art. 139 cpc prevede che la notificazione possa essere effettuata a mani …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/1999, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 29, presso lo studio dell'avvocato DARIO DI GRAVIO, che lo difende unitamente all'avvocato RI LAGROTTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali rapp.ti dott. Mario e dott. Paolo Sulis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
CCIAA NAPOLI, in persona del Presidente Ing. Francesco Magliano, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 75, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CALZETTA, difeso dall'avvocato VINCENZO SPARANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3060/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa il 4/12/96 depositata il 19/12/96; RG.1035/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato MASSIMO GIZZI (per delega avv. Dario Di Gravio );
udito l'Avvocato VINCENZO SPARANO;
udito l'Avvocato ANTONIO BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1989 IT LI convenne in giudizio innanzi al tribunale di Napoli la locale RA di CI Industria Artiginato ed Agricoltura (di seguito CCIAA), presso la quale era impiegato, chiedendo di essere risarcito dei danni subiti a seguito di una caduta lungo la prima rampa delle scale dell'edificio della CCIAA, verificatasi in data 11.12.1984 a causa di uno scalino rotto. Espose di aver riportato la frattura della base del quinto metatarso, di essere clinicamente guarito con postumi invalidanti il 13.4.1985 e di avere inutilmente chiesto il risarcimento alla s.p.a. Assicurazioni Generali, assicuratrice della CCIAA per la responsabilità civile.
La convenuta resistette, rappresentò che il LI aveva chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto alla pensione privilegiata e che aveva iniziato il procedimento per ottenere l'equo indennizzo, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e domandò di essere autorizzata a chiamare in causa le Assicurazioni Generali, che si costituì negando che sussistessero i presupposti di qualsiasi responsabilità da parte della RA di CI.
In esito alla remissione della causa al collegio, il processo fu sospeso ex art. 295 c.p.c. in ragione della ravvisata pregiudizialità del giudizio amministrativo promosso dal LI per il riconoscimento dell'equo indennizzo e per la concessione della pensione privilegiata.
A seguito di istanza formulata dalla RA di CI, la quale aveva chiesto che il processo fosse dichiarato estinto per essere decorsi più di sei mesi dal provvedimento di sospensione senza che si fosse avuta alcuna notizia del giudizio amministrativo, neppure individuato dall'attore, il giudice istruttore rimise nuovamente le parti innanzi al collegio che, con sentenza del 3.12.1992, ravvisò la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di risarcimento del danno in quanto era stato fatto valere un diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto di servizio esistente tra il LI e la pubblica amministrazione, escluse il rapporto di pregiudizialità necessaria tra l'eventuale giudizio instaurato dall'attore per ottenere la pensione privilegiata e l'equo indennizzo e quello volto al risarcimento del danno, revocò dunque l'ordinanza di sospensione per difetto dei necessari presupposti e rigettò la domanda, siccome non provata.
2. La sentenza fu gravata da appello del LI, cui resistettero la CCIAA e le Assicurazioni Generali, il quale dedusse la nullità della notifica dell'atto di riassunzione siccome notificato alla zia del procuratore domiciliatario avv. Santulli senza indicazione del rapporto di convivenza e senza che venisse specificato che la stessa era addetta alla ricezione degli atti, prospettò la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale deciso nel merito benché la causa fosse stata riassunta solo ai fini della declaratoria di estinzione del processo, si dolse che non fosse stata ammessa la prova testimoniale che aveva richiesto.
La corte d'appello di Napoli ritenne:
- che la riassunzione aveva comunque investito il tribunale di tutta la causa;
- che doveva presumersi che la persona che aveva ricevuto l'atto fosse convivente dell'avv. Santulli;
- che fondatamente l'appellante s'era doluto della mancata ammissione della prova testimoniale ma che l'esito della stessa, espletata in appello, non aveva confortato la tesi del LI in ordine alla responsabilità della RA di CI, in quanto la teste escussa (EL CA) aveva dichiarato di non aver assistito alla caduta e di non essere in grado di precisare su quale scalino egli fosse inciampato, mentre le fotografie prodotte dalle Assicurazioni Generali non evidenziavano alcuno scalino "rotto a tal punto da poter provocare una caduta", sicché doveva escludersi la presenza di un'insidia.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione IT LI affidandosi a sei motivi, cui resistono con distinti controricorsi la RA di CI Industria ed Agricoltura di Napoli e le Assicurazioni Generali s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo di ricorso - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 139, comma 2, e 141 c.p.c. - il ricorrente si duole che la corte d'appello di Napoli abbia ritenuto ritualmente effettuata la notifica dell'istanza di riassunzione al domiciliatario, benché la copia dell'atto non fosse stata consegnata nè al destinatario ne' al capo dell'ufficio, ma a persona della quale non era neppure indicato il rapporto di convivenza con l'avv. Santulli.
La doglianza è infondata.
Alla notifica effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'art.141 c.p.c. sono infatti applicabili le disposizioni di cui all'art.139 c.p.c. in ordine alle persone cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguemza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata "ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda" (Cass, n. 245 del 1989). In tal caso grava su chi contesti la validità della notifica l'onere di dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario (Cass., n. 5862 del 1986). Nella specie il ricorrente non ha negato il rapporto di convivenza con la "zia" cui era stata consegnata la copia dell'atto, ma si è semplicemente doluto che esso non fosse stato indicato nella relazione dell'ufficiale giudiziario (pag. 6 dell'atto d'appello), onde la corte di merito lo ha legittimamente presunto.
2. Col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt. 99, 303 e 307 c.p.c. per avere la corte d'appello deciso la causa nel merito a seguito di un'istanza di riassunzione della RA di CI volta alla declaratoria di estinzione del processo per omessa riassunzione nei termini di cui all'art. 297 c.p.c.. Il ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe in tal modo deciso ultra petita ed in violazione del diritto di difesa, giacché il provvedimento di sospensione, poi revocato dallo stesso collegio a seguito dell'istanza di riassunzione notificata col pedissequo decreto, non aveva consentito che fosse espletata alcuna istruzione probatoria in ordine al merito delle pretese attoree, sulle quali il tribunale aveva poi inopinatamente deciso. Le conseguenze di siffatta violazione erano state solo attenuate dalla corte d'appello, che aveva ammesso ed assunto la prova testimoniale richiesta dall'attore, pur erroneamente apprezzandone le risultanze.
2.1. La censura è priva di fondamento in quanto, ai sensi dell'art.189, secondo comma, c.p.c., la rimessione investe comunque il collegio di tutta la causa.
3. Col terzo motivo vengono dedotti "difetto, carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata" per avere la corte d'appello preso in considerazione la sola deposizione della teste EL CA, omettendo "ogni accenno all'esame delle testimonianze dei signori IL RU e OZ US, presenti al fatto ed a conoscenza delle condizioni di degrado in cui versavano le scale di accesso agli uffici della RA di CI" e dando per contro rilievo ad una fotografia prodotta dalle Assicurazioni Generali, che non era stato provato essere relativa alla rampa lungo la quale era caduto il LI.
La corte di merito non aveva inoltre tenuto in alcun conto la documentazione proveniente dalla stessa RA di CI (lettera in data 12.12.1984 della dott.ssa Ferrara, verbale della riunione della giunta camerale in data 19.5.1987, relazione della commissione medica ospedaliera del 7.4.1988) dalla quale si evinceva che l'infortunio s'era verificato a causa di uno scalino rotto.
3.1. La censura è infondata.
Premesso che costituisce onere del ricorrente che adduca l'omessa considerazione di determinanti risultanze probatorie esporne in ricorso l'esatto contenuto affinché la corte di cassazione sia posta in condizione di valutare sulla base della sola lettura dell'atto di impugnazione se nella motivazione della sentenza gravata siano stati pretermessi elementi decisivi ai fini della decisione (cosiddetto "principio di autosufficienza del ricorso"), il ricorrente si limita nella specie ad affermare che i testi IL e OZ erano stati presenti al fatto e che erano a conoscenza delle condizioni di degrado della scala, ma non sostiene che dalle loro dichiarazioni era risultato che le condizioni di degrado integrassero un'insidia, non afferma di aver provato in che senso, in quale misura, da quanto tempo lo scalino fosse rotto (sbrecciato, lesionato, malfermo, avvallato, etc.), non chiarisce insomma in base a quali elementi la corte di merito avrebbe dovuto concludere, sulla base delle testimonianze di cui non dà conto in motivazione, che il danno era stato provocato dalla cosa anziché dalla disattenzione di un dipendente che svolgeva la propria attività lavorativa nello stesso edificio.
Analoghe considerazioni si attagliano al profilo di censura concernente l'omessa considerazione della documentazione ufficiale proveniente dalla stessa RA di CI (di cui viene adombrata una possibile valenza confessoria - comunque liberamente apprezzabile dal giudice ex art. 2735, primo comma, c.c. - evidentemente non ravvisata dal giudice del merito) ed il rilievo conferito alla fotografia prodotta dalle Assicurazioni Generali, la cui raffigurazione dei luoghi il ricorrente non afferma di aver contestato e contrastato sotto il profilo probatorio.
4. Col quarto motivo la sentenza è censurata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. per avere la corte di merito ignorato la disciplina delle cose in custodia, che contempla una presunzione di colpa a carico del custode e l'inversione dell'onere probatorio a favore del danneggiato.
4.1. La doglianza è destituita di fondamento per l'assorbente ragione che lo speciale criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., fondato sul rapporto di custodia fino alla prova del caso fortuito, presuppone che il danno sia stato cagionato dalla cosa (per il dinamismo suo proprio o per quello acquisito). Il che è quanto, appunto, la corte di merito ha escluso laddove ha affermato che non risultava "assolutamente che qualche scalino fosse rotto a tal punto da poter provocare una caduta".
5. Col quinto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. per avere la corte d'appello "omesso di valutare se dalle risultanze processuali potesse scaturire un concorso della responsabilità (c.d. colpa concorrente della vittima) nella produzione dell'evento dannoso".
5.1. Il motivo di ricorso - che sarebbe inammissibile per incomprensibilità se non lo si intendesse riferito all'art. 1227, primo comma, richiamato dall'art. 2056, primo comma, c.c. - è comunque inammissibile per difetto di interesse, giacché i presupposti della responsabilità del terzo nei confronti del danneggiato non si atteggiano diversamente a seconda che al verificarsi dell'evento dannoso abbia concorso o meno il fatto colposo della vittima.
L'eventuale fatto colposo dello stesso danneggiato, ipotizzato dal ricorrente, non sarebbe infatti idoneo ad incidere sulle conclusioni raggiunte dai giudici del merito in ordine alla responsabilità della CCIAA, che la corte territoriale ha esplicitamente escluso laddove ha affermato "che la caduta fu accidentale" (pagina 6 della gravata sentenza, in fine).
6. Col sesto motivo la sentenza è censurata per "cattivo governo sulle spese". Il ricorrente afferma che la condanna alle spese appare ingiusta in considerazione:
a) dell'oggetto della causa;
b) della circostanza che il LI è dipendente della RA di CI;
c) della mancanza di qualsivoglia domanda nei confronti della chiamata in causa Assicurazioni Generali s.p.a..
6.1. La doglianza è infondata in quanto la corte ha fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 91 c.p.c., secondo la quale l'onere delle spese processuali grava sul soccombente e che non trova deroga nel caso in cui l'infondata pretesa risarcitoria sia formulata nei confronti del datore di lavoro.
Il principio è applicabile anche a favore delle parti che non siano state evocate in giudizio dall'attore, la cui partecipazione al processo sia stata tuttavia causata dalla sua infondata pretesa.
7. Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in L. 173.000, oltre a L.
2.500.000 per onorari, quanto alla RA di CI, ed in L. 84.000, oltre a L.
2.000.000 per onorari, quanto alle Assicurazioni Generali.
Roma, 18.1.1999 Depositata in cancelleria il 26 maggio 1999.