Sentenza 25 agosto 1999
Massime • 1
In tema di interpretazione di disposizioni aventi natura negoziale, quale quelle dei contratti collettivi di lavoro, il sindacato di legittimità è necessariamente limitato al vaglio della correttezza e dell'adeguatezza della motivazione posta a base dell'interpretazione adottata dal giudice del merito. (Nella specie al S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che l'espressione <
Commentario • 1
- 1. Patto di prova: i giorni di riposo non si contano?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 28 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/1999, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 25 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo Mileo Presidente
Dott. Alberto Spanò Cons. Relatore
Dott. Natale Capitanio Consigliere
Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere
Dott. Grazia Cataldi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
la società Due Galli S.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via Casella n. 37, presso l'avv. Roberto Martire rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. F. Bechi;
- ricorrente -
contro
AS DR, non costituito;
- intimato -
avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 73/96, decisa il 5 luglio 1994 e depositata il 31 gennaio 1996.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza decisa in data 14 novembre 1992 il Pretore di Massa accoglieva la domanda proposta da AS DR, intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento a lui intimato il giorno 7 dicembre 1991, dopo la scadenza del periodo di prova, decorrente dal 18 ottobre 1991.
Interponeva appello la società Due Galli S.r.l. sostenendo che nel computo del periodo di prova andavano esclusi i giorni di riposo settimanale e in subordine il risarcimento riconosciuto dal Pretore andava decurtato delle somme che il AS aveva guadagnato con la prestazione lavorativa presso altra impresa. Deferiva al riguardo giuramento decisorio.
In esito al giudizio di appello il Tribunale di Massa, con sentenza n. 73/96, emessa in data 5 luglio 1994 e depositata il 31 gennaio 1996, respingeva il gravame e cosi, per quanto rileva in questa sede, giustificava la soluzione accolta.
In ordine al computo del periodo di prova affermava che l'espressione "giorni di lavoro effettivo", ancorché letta in contrapposizione con l'altra "giorni di calendario", usata nello stesso contratto per il computo del periodo di prova nei riguardi di diversa categoria di personale, non era necessariamente indicativa di un intento negoziale di escludere i giorni festivi.
Circa la richiesta decurtazione del risarcimento in relazione ad altra attività lavorativa prestata nelle more della reintegra, rilevava la tardività della deduzione, fatta per la prima volta in atto di appello.
La società Due Galli S.r.l. propone ricorso per cassazione ed avanza due motivi.
L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo la ricorrente rileva la violazione degli artt. 2096 ultimo comma cc, dell'art. 1 delle preleggi e degli artt, 1362, 1363 cc, anche sotto il profilo del vizio di motivazione;
osserva che la contrapposizione nella stessa parte del contratto collettivo, ove si disciplina il periodo di prova, tra i giorni di calendario e quelli di effettivo lavoro deve far considerare questi ultimi come escludenti le domeniche.
Il motivo va accolto.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è costante nell'affermare che l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune da parte del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (ex pluribus: Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5094, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 26 marzo 1998, n. 3209, Cass. civ., sez. lav., 17 aprile 1998, n. 3921), e incombe alla parte che denuncia la violazione di tali regole l'onere, al di là della indicazione degli articoli di legge in materia, di fornire specifica dimostrazione del modo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviato dalle regole stesse (Cass. civ., sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5346).
La ricorrente ha adempiuto all'onere di trascrivere la disposizione del contratto collettivo che assume essere stata male interpretata, nel rispetto del canone di autosufficienza del ricorso, ed ha altresì indicato il vizio che inficia l'argomentazione svolta dal Tribunale, ravvisato nella ricerca della volontà dei contraenti difforme rispetto a quella emergente dal senso letterale delle parole usate e dalla valutazione complessiva delle varie clausole. Il Collegio di merito si è in effetti limitato a richiamare la sentenza di questa Corte n. 1038 del 13 febbraio 1990, già indicata dal Pretore, ove si afferma che i giorni di riposo settimanale vanno considerati come di effettivo servizio (e ciò in riferimento al contratto di altra categoria), senza tener conto peraltro delle argomentazioni contenute in detta sentenza, atte a chiarire la portata del principio accolto. Si afferma infatti in tale pronuncia che la prestazione a carico del lavoratore "trascende lo stretto contenuto della erogazione di energie fisiche o intellettuali in relazione immediata col meccanismo produttivo, per accedere a quello più ampio della ininterrotta disponibilità del soggetto secondo un piano organico di collaborazione, articolato ed ispirato anche a fondamentali esigenze proprie del lavoratore", e si fa notare che nell'arco di tempo in cui si svolge il rapporto di lavoro i riposi settimanali, quantitativamente determinati dalla legge in un giorno ogni settimana, non sospendono ma piuttosto integrano nella sua continuità dinamica il rapporto di lavoro, come ben si desume dalla prassi di determinare l'orario complessivo con riferimento al complesso settimanale.
Neppure ha considerato il Tribunale la differenza della formula "effettivo servizio", usata nel contratto del personale addetto agli istituti di privata vigilanza, cui si riferisce appunto la sentenza di questa Corte n. 1038/90, rispetto a quella contenuta nel contratto applicabile al rapporto in premessa, "lavoro effettivo". La differente valenza delle due espressioni è già stata oggetto di valutazione da parte di questa Corte che, nella sentenza n. 7087/98 del 3 marzo 1998, ha evidenziato come nel primo caso "è il servizio, quale espressione unitaria dell'insieme delle attività che ne caratterizzano la funzione, misurandone globalmente l'effettività, a emergere sostantivamente, nell'altro sono scanditi 45 giorni con la specificazione .. di lavoro effettivo".
E non appare condivisibile l'assunto del Tribunale nel senso che la contrapposizione fra i "giorni di calendario" da utilizzarsi per il computo del periodo di prova dei quadri e del personale di primo livello e dei giorni di "lavoro effettivo" da prendersi in considerazione per i restanti livelli "non rileva più di tanto", poiché "alla luce del riferito orientamento della S.C." si renderebbero necessarie "espressioni maggiormente esplicite". Tale modo di argomentare sostituisce infatti alla premessa maggiore, che deve essere data dal significato delle espressioni usate, individuato secondo i criteri dettati agli artt. 1362 e seguenti cc, la mera autorità della pronuncia del Supremo Collegio.
Peraltro il precedente indicato è relativo ad altro contratto, ove sono usate espressioni differenti, e non può comunque essere richiamato sic et simpliciter per adempiere all'obbligo di motivare circa i criteri di interpretazione accolti.
Ed invero in tema d'interpretazione di disposizioni aventi natura negoziale il sindacato di legittimità è necessariamente limitato al vaglio della correttezza e dell'adeguatezza della motivazione posta a base dell'interpretazione adottata dal giudice del merito, e pertanto la pronuncia della Corte di Cassazione che, all'esito di tale giudizio, conferma la sentenza di merito impugnata e l'interpretazione in essa contenuta, non costituisce, rispetto ad altra controversia concernente l'interpretazione delle stesse disposizioni, un precedente dotato dell'autorità propria delle sentenze con le quali la S.C. risolve una questione di diritto, e non impedisce alla stessa Corte di confermare altra decisione di merito che di tali disposizioni dia, con motivazione ritenuta anch'essa congrua in sede di legittimità, un'interpretazione contraria (Sez. Lav., sent. n. 2923 del 10-05-1985). In materia di interpretazione dei contratti collettivi la precedente decisione giurisdizionale di analoga fattispecie ha il mero effetto di generico riscontro, atteso che non esiste, nel nostro ordinamento, nel quale è stata soppressa la possibilità della trattazione di controversie collettive in un unico giudizio e davanti ad un unico organo autorizzato ad un'interpretazione uniforme della disciplina contrattuale regolante una pluralità di rapporti, un principio - come lo "stare decisis" degli ordinamenti anglosassoni - che, in tema d'interpretazione della disciplina anzidetta, vincoli il giudice al rispetto di una precedente pronuncia (Sez. Lav., sent. n. 1598 del 04-03-1983). L'interpretazione del contratto collettivo accolta dal Tribunale appare perciò contrastante con i criteri dettati dall'art. 1362 e seguenti cc. poiché ove il senso letterale del contratto riveli con chiarezza ed univocità, attraverso le espressioni usate, la comune volontà dei contraenti e non sussista ragione di divergenza tra la lettera e lo spirito del contratto medesimo, un'ulteriore interpretazione è inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti (Cass., Sez. Lav., sent. n. 726 del 26-01-1983, conformi ex pluribus Sez. Lav., sent. n. 2525 del 18-04-1984, Sez. Lav., sent. n. 7496 del 13-12-1986, Sez. Lav., sent. n. 6359 del 18-07-1987, Sez. Lav., sent. n. 4944 del 28-05-1990, Sez. III, sent. n. 4480 del 20-05 1997, Sez. Lav., sent. n. 5734 del 27-061997, Sez. II, sent. n. 4811 del 13-05-1998). La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio ad un giudice di pari grado, che si designa nel Tribunale di La Spezia. Detto Giudice si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati e deciderà altresi in ordine alle spese dell'intero giudizio. Rimane assorbito il secondo motivo col quale la ricorrente assume che l'allegazione della compensatio lucri cum damno non costituisce eccezione in senso proprio e non è soggetta alle preclusioni di cui all'art. 437 cpc.
P.Q.M.
La Corte;
Accoglie il primo motivo. Dichiara assorbito il secondo. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese al Tribunale di La Spezia.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 1999