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Sentenza 22 settembre 2023
Sentenza 22 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2023, n. 38696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38696 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: YE RA nato a [...]( SENEGAL) il 15/04/1976 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Sassari, con sentenza in data 31 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nuoro del 23 febbraio 2016 dichiarava non doversi procedere nei confronti di YE AM in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod.pen. perché estinto per prescrizione e riduceva la pena allo stesso inflitta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen. a giorni 20 di reclusione ed C 250 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del difensore avv.to Mannironi, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ed omessa motivazione quanto alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. pure ritualmente richiesta;
- violazione di legge ex art. 157 cod.pen. quanto alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione attenuata. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 38696 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/06/2023 2.1 II ricorso è proposto per motivi non consentiti ovyero manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, si osserva come la richiesta di concessione della causa di non punibilità non risulta essere stata in alcun modo formalizzata nell'atto di appello così che a fronte di tale assenza alcun difetto di motivazione può evidenziarsi nel successivo ricorso per cassazione. Ed invero dall'analisi dell'appello risulta soltanto genericamente formulata una richiesta di assoluzione per la tenuità del fatto contestato senza alcun riferimento alla condotta specificamente posta in essere dall'imputato. Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato come in tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. come novellato dall'art. 1, comma 55, legge 3 agosto 2017, n. 103, il motivo di appello con cui si richieda la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e che non si confronti, con rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della negativa conclusione sul punto (Sez. 2 , n. 35493 del 03/07/2019, Rv. 276435 - 01). In motivazione si precisa con argomenti del tutto speculari al caso in esame che:" Ad avviso di questo collegio un siffatto motivo di appello non è conforme al nuovo dettato normativo dell'art. 581 citato, così come modificato dal legislatore della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, già entrata in vigore al momento della proposizione dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte del difensore. Al proposito, deve ricordarsi, come l'obiettivo perseguito dal legislatore della riforma nella ristrutturazione del giudizio di appello è reso chiaro ed esplicito nella relazione illustrativa dei lavori del Senato, in cui espressamente si richiama l'intento di rendere l'istituto in esame uno strumento critico nei confronti della sentenza di primo grado. Così da un lato, si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di primo grado di merito, che si accorda con l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, dall'altro, si interviene sui requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello E, in tale ottica la legge di riforma delle impugnazioni interviene sull'art. 581 cod.proc.pen., anzitutto prevedendo in via generale che, a pena di inammissibilità, l'enunciazione dei vari requisiti sia specifica (laddove, invece, il previgente testo dell'art. 581 richiedeva la specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della decisione censurati né per le richieste)..., infine, si dispone che l'enunciazione specifica delle richieste comprenda anche quelle istruttorie. Si tratta, dunque, di interventi che, realizzando un collegamento sistematico fra l'art. 581 e l'art. 546 cod.proc.pen. ancora più stretto di quello in precedenza esistente, confermano la conclusione che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti. La modifica normativa, che ha imposto l'obbligo indistinto della specificità dei motivi riferiti ai singoli capi o punti della decisione, comporta che anche in fase di proposizione dell'atto di appello i motivi, sia formulati in via principale che in linea 2 subordinata, riguardanti la affermazione di responsabilità nonché la. valutazione delle circostanze operata dal primo giudice e le altre componenti della pena, debbano essere necessariamente ed imprescindibilmente specifici e, cioè, debbano contestare con argomentazioni specifiche le valutazioni operate dal giudice di primo grado e da questi poste a fondamento sia del giudizio di affermazione di colpevolezza (ovvero delle considerazioni sulle quali si è basata la pronuncia assolutoria) che delle operazioni di determinazione della pena, previa fissazione degli aumenti o diminuzioni della stessa. Tale obbligo di specificità deve ritenersi ancor più stringente se solo si consideri che il legislatore, espressamente, non ha solo stabilito la necessaria specificità dei motivi ma vi ha volutamente aggiunto anche il riferimento alla indispensabile specificità delle richieste. Quanto al contenuto intrinseco del concetto di "specificità" di ogni punto dell'atto di impugnazione, lo stesso può ritenersi chiarito ad opera delle Sezioni Unite che hanno recentemente affermato come tali sono i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). La specificità richiede pertanto che, a fronte di ogni argomentazione svolta dal giudice di primo grado per motivare un determinato punto della sentenza, sia esso attinente l'affermazione di responsabilità che le statuizioni accessorie, l'appellante per non incorrere nel vizio di aspecifcità deve esporre argomenti critici che siano tali da evidenziare l'errore in cui il giudice di primo grado è caduto nel formulare quella determinata conclusione motivata. E la conseguenza del mancato rispetto di tale preciso obbligo incombente sull'impugnante, e che risulta dalla interpretazione combinata della nuova formulazione dell'art. 581 cod.proc.pen., unitamente alle affermazioni già assunte dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 cit.), è la aspecificità che è causa di inammissibilità del gravame;
ciò comporta affermare che è generico il motivo di appello che non si confronta con tutte le ragioni argomentative esposte dal giudice di primo grado nel motivare un punto della decisione.... Deve pertanto affermarsi, al termine della predetta analisi, che avuto riguardo al preciso contenuto del riformato art. 581 cod.proc.pen., norma applicabile ad ogni mezzo di impugnazione e quindi sia all'appello che al ricorso per cassazione, l'appello, per non cadere nel vizio di difetto di specificità deve attaccare con argomenti critici ciascuna delle ragioni poste a fondamento della valutazione operata dal giudice a quo in relazione ad ogni punto rilevante della pronuncia oggetto di gravame". Ne deriva, pertanto, che la mancanza o la assoluta genericità del motivo di appello avente ad oggetto la domanda di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e la parallela assenza di qualsiasi richiesta specifica, impedisce poi la riproposizione della questione nella fase di legittimità stante la mancata corretta instaurazione della c.d. catena devolutiva. 2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che secondo la formulazione dell'art.157, come modificato dalla legge 251/2005, -per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato 3 o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti;
considerato.che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni 10. E tale termine, essendo il reato commesso il 31 luglio 2012, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello del maggio 2022. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente la proposizione dell'impugnazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 giugno 2023 IL CONSIGLIERE EST.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza per prescrizione. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Sassari, con sentenza in data 31 maggio 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nuoro del 23 febbraio 2016 dichiarava non doversi procedere nei confronti di YE AM in ordine al delitto di cui all'art. 474 cod.pen. perché estinto per prescrizione e riduceva la pena allo stesso inflitta in relazione al reato di cui all'art. 648 cod.pen. a giorni 20 di reclusione ed C 250 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del difensore avv.to Mannironi, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp att. cod.proc.pen.: - violazione di legge ed omessa motivazione quanto alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod.pen. pure ritualmente richiesta;
- violazione di legge ex art. 157 cod.pen. quanto alla omessa declaratoria di prescrizione del reato di ricettazione attenuata. CONSIDERATO IN DIRITTO Penale Sent. Sez. 2 Num. 38696 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 22/06/2023 2.1 II ricorso è proposto per motivi non consentiti ovyero manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, si osserva come la richiesta di concessione della causa di non punibilità non risulta essere stata in alcun modo formalizzata nell'atto di appello così che a fronte di tale assenza alcun difetto di motivazione può evidenziarsi nel successivo ricorso per cassazione. Ed invero dall'analisi dell'appello risulta soltanto genericamente formulata una richiesta di assoluzione per la tenuità del fatto contestato senza alcun riferimento alla condotta specificamente posta in essere dall'imputato. Al proposito questa Corte di cassazione ha già affermato come in tema di impugnazioni, è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. come novellato dall'art. 1, comma 55, legge 3 agosto 2017, n. 103, il motivo di appello con cui si richieda la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e che non si confronti, con rilievi critici, con tutte le argomentazioni esposte dal giudice di primo grado a sostegno della negativa conclusione sul punto (Sez. 2 , n. 35493 del 03/07/2019, Rv. 276435 - 01). In motivazione si precisa con argomenti del tutto speculari al caso in esame che:" Ad avviso di questo collegio un siffatto motivo di appello non è conforme al nuovo dettato normativo dell'art. 581 citato, così come modificato dal legislatore della riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, già entrata in vigore al momento della proposizione dell'impugnazione della sentenza di primo grado da parte del difensore. Al proposito, deve ricordarsi, come l'obiettivo perseguito dal legislatore della riforma nella ristrutturazione del giudizio di appello è reso chiaro ed esplicito nella relazione illustrativa dei lavori del Senato, in cui espressamente si richiama l'intento di rendere l'istituto in esame uno strumento critico nei confronti della sentenza di primo grado. Così da un lato, si prevede la costruzione di un modello legale di motivazione in fatto della decisione di primo grado di merito, che si accorda con l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, dall'altro, si interviene sui requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione, che vengono resi coerenti con tale modello E, in tale ottica la legge di riforma delle impugnazioni interviene sull'art. 581 cod.proc.pen., anzitutto prevedendo in via generale che, a pena di inammissibilità, l'enunciazione dei vari requisiti sia specifica (laddove, invece, il previgente testo dell'art. 581 richiedeva la specificità per i soli motivi, non anche per i capi o punti della decisione censurati né per le richieste)..., infine, si dispone che l'enunciazione specifica delle richieste comprenda anche quelle istruttorie. Si tratta, dunque, di interventi che, realizzando un collegamento sistematico fra l'art. 581 e l'art. 546 cod.proc.pen. ancora più stretto di quello in precedenza esistente, confermano la conclusione che l'onere di specificità dei motivi di impugnazione, proposti con riferimento ai singoli punti della decisione, è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, con riferimento ai medesimi punti. La modifica normativa, che ha imposto l'obbligo indistinto della specificità dei motivi riferiti ai singoli capi o punti della decisione, comporta che anche in fase di proposizione dell'atto di appello i motivi, sia formulati in via principale che in linea 2 subordinata, riguardanti la affermazione di responsabilità nonché la. valutazione delle circostanze operata dal primo giudice e le altre componenti della pena, debbano essere necessariamente ed imprescindibilmente specifici e, cioè, debbano contestare con argomentazioni specifiche le valutazioni operate dal giudice di primo grado e da questi poste a fondamento sia del giudizio di affermazione di colpevolezza (ovvero delle considerazioni sulle quali si è basata la pronuncia assolutoria) che delle operazioni di determinazione della pena, previa fissazione degli aumenti o diminuzioni della stessa. Tale obbligo di specificità deve ritenersi ancor più stringente se solo si consideri che il legislatore, espressamente, non ha solo stabilito la necessaria specificità dei motivi ma vi ha volutamente aggiunto anche il riferimento alla indispensabile specificità delle richieste. Quanto al contenuto intrinseco del concetto di "specificità" di ogni punto dell'atto di impugnazione, lo stesso può ritenersi chiarito ad opera delle Sezioni Unite che hanno recentemente affermato come tali sono i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822). La specificità richiede pertanto che, a fronte di ogni argomentazione svolta dal giudice di primo grado per motivare un determinato punto della sentenza, sia esso attinente l'affermazione di responsabilità che le statuizioni accessorie, l'appellante per non incorrere nel vizio di aspecifcità deve esporre argomenti critici che siano tali da evidenziare l'errore in cui il giudice di primo grado è caduto nel formulare quella determinata conclusione motivata. E la conseguenza del mancato rispetto di tale preciso obbligo incombente sull'impugnante, e che risulta dalla interpretazione combinata della nuova formulazione dell'art. 581 cod.proc.pen., unitamente alle affermazioni già assunte dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 cit.), è la aspecificità che è causa di inammissibilità del gravame;
ciò comporta affermare che è generico il motivo di appello che non si confronta con tutte le ragioni argomentative esposte dal giudice di primo grado nel motivare un punto della decisione.... Deve pertanto affermarsi, al termine della predetta analisi, che avuto riguardo al preciso contenuto del riformato art. 581 cod.proc.pen., norma applicabile ad ogni mezzo di impugnazione e quindi sia all'appello che al ricorso per cassazione, l'appello, per non cadere nel vizio di difetto di specificità deve attaccare con argomenti critici ciascuna delle ragioni poste a fondamento della valutazione operata dal giudice a quo in relazione ad ogni punto rilevante della pronuncia oggetto di gravame". Ne deriva, pertanto, che la mancanza o la assoluta genericità del motivo di appello avente ad oggetto la domanda di concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. e la parallela assenza di qualsiasi richiesta specifica, impedisce poi la riproposizione della questione nella fase di legittimità stante la mancata corretta instaurazione della c.d. catena devolutiva. 2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che secondo la formulazione dell'art.157, come modificato dalla legge 251/2005, -per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato 3 o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti;
considerato.che il reato di ricettazione è punito con la pena da due a otto anni, il reato in questione, anche nell'ipotesi attenuata di cui al secondo comma, si prescrive nel termine massimo di anni 10. E tale termine, essendo il reato commesso il 31 luglio 2012, non era ancora decorso alla data di pronuncia della sentenza della Corte d'Appello del maggio 2022. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente la proposizione dell'impugnazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 22 giugno 2023 IL CONSIGLIERE EST.