Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 43874
CASS
Sentenza 21 ottobre 2005

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In tema di estinzione della pena, ai fini del computo del termine, per pena deve intendersi quella concretamente irrogata dal giudice di cognizione ne consegue che il termine rimane invariato qualora, contestualmente o successivamente, la pena venga condonata o commutata in altra specie ai sensi dell'art. 174 cod. pen., in quanto tali evenienze non incidono sull'entità oggettiva della violazione penale e sulla valutazione di essa data dal giudice della cognizione, unico organo deputato a valutare il fatto in tutti i suoi elementi e a graduare l'entità della sanzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 43874
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43874
    Data del deposito : 21 ottobre 2005

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