Sentenza 21 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di estinzione della pena, ai fini del computo del termine, per pena deve intendersi quella concretamente irrogata dal giudice di cognizione ne consegue che il termine rimane invariato qualora, contestualmente o successivamente, la pena venga condonata o commutata in altra specie ai sensi dell'art. 174 cod. pen., in quanto tali evenienze non incidono sull'entità oggettiva della violazione penale e sulla valutazione di essa data dal giudice della cognizione, unico organo deputato a valutare il fatto in tutti i suoi elementi e a graduare l'entità della sanzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/10/2005, n. 43874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43874 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/10/2005
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 3516
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 45088/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PA IZ N. IL 10/01/1949;
avverso ORDINANZA del 16/11/2004 CORTE ASSISE APPELLO di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. M. Iannelli che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 novembre 2004 la prima Corte d'assise d'appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da ZI RI, volta ad ottenere la declaratoria di estinzione per decorso del tempo delle pene per le quali la Procura generale presso la Corte d'appello di Roma aveva emesso l'ordine di carcerazione 9 luglio 1997 per l'esecuzione di un residuo di anni venti e mesi tre di reclusione, dedotti i periodi di carcerazione presofferti, le amnistie e i condoni applicati.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, RI, il quale lamenta: a) violazione di legge in relazione all'art. 172 c.p. con riferimento alla nozione di "pena inflitta", per tale dovendo intendersi la pena da espiare in concreto e non quella irrogata dal giudice della cognizione e, quindi, la parte di pena che residua detratte le parti dovute all'intervento di cause estintive, come l'indulto e l'amnistia impropria ovvero di cause che incidono sulla durata effettiva come l'imputazione di pena per altri reati;
b) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Con memoria difensiva del 3 ottobre 2005 il difensore illustrava ulteriormente il fondamento dogmatico della tesi posta a base dei motivi di ricorso.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
L'art. 172 c.p. assume come criterio base ai fini del computo del termine di tempo necessario al verificarsi dell'effetto estintivo la misura della "pena inflitta".
Tale termine, secondo un'interpretazione letterale della norma, deve essere inteso come entità della sanzione inflitta con la pronuncia di condanna emessa dal giudice della cognizione, tenuto conto di tutte le circostanze che, nella valutazione dell'episodio criminoso e della personalità del suo autore, hanno concorso alla sua determinazione, e non come misura della pena da espiare in concreto. La ratio legislativa è quella di evitare che venga assunta come parametro, ai fini della prescrizione, l'entità astratta della pena stabilita dalla disposizione incriminatrice, e di attribuire rilievo, ai fini del decorso del tempo, cui consegue l'affievolirsi dell'interesse dello Stato alla punizione del reo, ad una specifica fattispecie, rappresenta dalla accertata commissione di un reato da parte di un determinato soggetto, cui sia stata irrogata una pena in conformità ai principi normativi.
Il legislatore, quindi, ha voluto correlare la rinuncia dello Stato all'esercizio della pretesa punitiva, fondata su una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, al decorrere di un lasso di tempo determinato in proporzione alla qualità e natura del reato commesso, all'allarme da esso suscitato. Quanto più grave è il fatto criminoso tanto maggiore e duraturo è l'interesse dello Stato alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della pena infintagli dal giudice della cognizione, deputato a valutare la gravità del reato e il suo disvalore sociale.
Così ricostruita la ratio della norma, è indubbio che il termine di estinzione stabilito dall'art. 172 c.p. rimane invariato qualora contestualmente o successivamente all'irrogazione della pena, essa venga "condonata" o "commutata" in altra specie ai sensi dell'art. 174 c.p., in quanto tali evenienze non incidono sull'entità
oggettiva della violazione penale e sulla valutazione di essa data dal giudice della cognizione, unico organo deputato a valutare il fatto in tutti i suoi elementi e a graduare l'entità della sanzione. Il ricorrente rileva che l'espressione "pena inflitta" contenuta nell'art. 172 c.p. dovrebbe essere intesa non nella sua accezione letterale, ma come pena da espiare in concreto.
A sostegno di tale tesi richiama il D.L. 8 giugno 1992 n. 309, art. 14 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 7 novembre 1992, n. 356, che, nell'indicare i limiti che la pena inflitta non deve superare affinché il condannato possa beneficiare della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, stabilisce testualmente che "deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive". Conseguentemente, secondo tale assunto, per ragioni di coerenza sistematica, alla espressione "pena inflitta", contenuta nell'art. 172 c.p., dovrebbe attribuirsi il significato di pena da espiare in concreto secondo l'interpretazione autentica adoperata nella L. n. 354 del 1975, art. 14, comma 1, come novellata dalla L. n. 356 del 1992.
Occorre tuttavia sottolineare, da un lato, l'autonomia funzionale dei due istituti, i quali rispondono ad esigenze e finalità diverse, e, dall'altro, che al criterio interpretativo adottato dal legislatore per indicare i limiti di pena cui bisogna in concreto riferirsi ai fini dell'ammissione del condannato al regime della misura alternativa dell'affidamento in prova (essenzialmente finalizzata al suo recupero sociale) non può assegnarsi valore assoluto e generalizzante.
Le leggi di interpretazione autentica sono vincolanti per il giudice, ma a loro volta vanno interpretate con riguardo agli scopi ben precisi che intendono perseguire, per cui alle stesse non può, di regola, essere riconosciuta una portata che trascende i limiti che il legislatore si è dichiaratamente imposto e ciò soprattutto quando l'interpretazione autentica venga effettuata con riferimento espresso ad una determinata disposizione normativa per chiarirne il contenuto ed eliminare incertezze interpretative.
Non è, quindi, rilevante l'argomento adottato dal ricorrente a sostegno della sua tesi, la quale urta contro il dato letterale della norma e in esso incontra obiezioni insuperabili.
Non può, perciò, il proposto criterio interpretativo valere ai fini della determinazione del termine prescrizionale, giacché l'art. 172 c.p. è norma sostanziale di carattere generale e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva alla luce di leggi speciali successive, contraddistinte da fondamento e finalità del tutto diverse.
A conforto di tale conclusione milita, del resto, il fatto che, quando il legislatore ha voluto, nell'ambito di una normativa speciale, attribuire alla locuzione "pena inflitta" un significato diverso e più ampio, ha dovuto farlo espressamente con apposito intervento normativo proprio per rimuovere l'unico significato sistematico che quel termine assume nella disciplina di carattere generale.
In tal senso è del resto orientata la giurisprudenza prevalente di questa Corte (Sez. 1, 14/03/1997, n. 2069, ric. Seel, riv. 207740;
Sez. 5, 20/03/1998, n. 1775, ric. Tobia, riv. 211808; Sez. 1, 22/09/1999, n. 5111, ric. Visciglio, riv. 214389) la quale ritiene che, ai fini del computo del termine prescrizionale, per pena deve intendersi quella concretamente comminata dal giudice di cognizione, termine che rimane invariato qualora, contestualmente o successivamente, la pena venga condonata o commutata in altra specie ex art. 174 c.p.. È rimasto isolata una pronunzia (Sez. 6, 13/03/1997, n. 1103, ric. Esposito, riv. 207869) secondo la quale per determinare il tempo di prescrizione della pena deve aversi riguardo alla pena inflitta nella sentenza di condanna, detratte le parti di pena già estinte per altra causa, come l'indulto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2005