Sentenza 20 marzo 1998
Massime • 1
Come pena inflitta, ai fini del computo del termine di tempo necessario al verificarsi dell'effetto estintivo della pena, deve intendersi la pena concretamente comminata dal giudice della cognizione in relazione al reato giudicato con la sentenza di condanna. Tale termine resta invariato qualora contestualmente e successivamente all'irrogazione della pena questa venga condonata o commutata in altra specie ex art. 174 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/1998, n. 1775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1775 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vittorio PALMISANO Presidente del 20/03/98
1. Dott. Alfonso MALINCONICO Consigliere SENTENZA
2. " Francesco CALBI Consigliere N.1775
3. " Franco MARRONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Lucio TOTH Consigliere N.7441/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: IA IO, nato a [...] il [...]; latitante al momento della proposizione dell'istanza;
condannato con sentenza definitiva dalla Corte d'Assise d'Appello di Brescia il 14.6.1985 alla pena di 6 anni di reclusione e L. 700.000 di multa;
avverso l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello per di Milano del 9 gennaio 1997;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Toth;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con provvedimento del 5 novembre 1996 la 1^ Corte d'Assise d'Appello di Milano rigettava l'istanza di IO IA disetta ad ottenere la declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, della pena di sei anni di reclusione (dei quali due condonati in forza del D.P.R. n. 394 del 1990, oltre a mesi uno condonato ai sensi del D.P.R. n. 865 del 1986), inflitta con sentenza della Corte d'Assise di Brescia in data 14 giugno 1985. Il IA proponeva incidente di esecuzione e la stessa Corte d'Assise d'Appello di Milano, in qualità di giudice dell'esecuzione emetteva ordinanza in data 9 gennaio 1997, con la quale respingeva l'opposizione proposta avverso il citato provvedimento del 5 novembre 1996.
Contro l'ordinanza del 9 gennaio 1997 il IA ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione di legge, e precisamente l'errata interpretazione nel provvedimento impugnato dell'art. 172 C.P. per essere stato ritenuto che il termine di prescrizione vada ragguagliato e commisurato alla pena inflitta dal giudice e non a quella residuata (anni tre e mesi undici di reclusione) dopo l'applicazione dei successivi provvedimenti di clemenza.
Il motivo di ricorso non è fondato.
L'art. 172, invero, assume come criterio base ai fini del computo del termine di tempo necessario al verificarsi dell'effetto estintivo la misura della "pena inflitta".
Tale termine, nel suo significato lessicale (ed il criterio "letterale" è il primo criterio ermeneutico indicato da giurisprudenza e dottrina per l'interpretazione delle norme giuridiche) è stato sempre inteso, per la chiarezza e inequivocità della sua formulazione, come pena concretamente comminata dal giudice della cognizione in relazione al reato giudicato con la sentenza di condanna, tenuto conto di tutte le circostanze che, nella valutazione dell'episodio criminoso e della personalità del suo autore, hanno concorso alla sua determinazione. La volontà del legislatore era chiaramente quella di evitare che venisse assunta come parametro la misura astratta di pena indicata dalle norme sanzionatorie, in modo che l'effetto del decorso del tempo - cui si ricollega l'affievolirsi dell'interesse dello Stato, come rappresentante della collettività e titolare dell'"imperium" e della "potestas" punitiva, alla punizione del reo - non prenda come criterio un modello svincolato dalla realtà, ma si riferisca a quel caso concreto, cioè a quel determinato soggetto, riconosciuto autore di quel determinato illecito penale e punito con quella determinata pena, commisurata dal giudice di cognizione secondo i parametri voluti dalla legge a tal fine.
La "ratio" della norma è quella di correlare la rinuncia dello Stato all'esercizio della potestà di attuare la pretesa punitiva, derivante da una sentenza di condanna passata in giudicato, al decorrere di un determinato lasso di tempo in proporzione all'entità oggettiva del reato commesso e all'allarme sociale suscitato, sicché quanto più grave è il fatto criminoso tanto maggiore e duraturo risulta l'interesse statuale alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della pena che gli è stata comminata, cosi come essa è stata valutata dal giudice della cognizione, l'unico cui è deputato dall'ordinamento il compito di vagliare l'entità del reato e il suo disvalore sociale.
Così individuata la "ratio" del termine di estinzione di cui all'art. 172 C.P., esso resta invariato qualora contestualmente e successivamente all'"irrogazione" della pena, questa venga "condonata" o "commutata" in altra specie ex art. 174 C.P., in quanto non diminuiscono l'entità oggettiva della violazione penale e la valutazione che di essa è stata data dal giudice che quella pena ha determinato.
Nel ricorso tale tesi viene contestata, in quanto si sostiene che l'espressione "pena inflitta nell'art. 172 citato dovrebbe essere intesa non nella sua precisa accezione terminologica, ma in un significato più ampio equivalente o corrispondente sul piano concettualistico a pena da espiarsi in concreto".
A supporto della tesi difensiva si richiama l'art. 14 bis, comma 1^, del D.L. 8 giugno 1992 n. 309, convertito con modificazioni nella
Legge 7.8.1992 n. 356, che, nell'indicare i limiti che la pena inflitta non deve superare affinché il condannato possa beneficiare della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, testualmente stabilisce che "deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive". Secondo l'assunto del ricorrente dovrebbe, quindi, attribuirsi, per ragioni di coerenza sistematica, alla formula "pena inflitta" di cui al citato art.172 il significato di "pena da espiare", secondo l'interpretazione "autentica" che della stessa esecuzione, adoperata nell'art. 47, 1 c., Legge 26.7.1975 n. 354, ha fornito il legislatore con la novella surriferita del 1992. Occorre osservare tuttavia che detta interpretazione autentica riguarda una legge speciale, quella del 1975, avente ad oggetto una normativa speciale, quale l'affidamento al servizio sociale, che rientra in un quadro di previsioni normative avente tutt'altra finalità di quella perseguita dall'art. 172 C.P.. Tale finalità è quella del reinserimento del soggetto, già ritenuto meritevole di sanzione, nel contesto sociale, agevolandone quindi quel processo emendativo che è tra gli scopi essenziali della sanzione penale. Su questa seconda esigenza si concentra una legge speciale, che privilegia tale aspetto rispetto a quello meramente punitivo, che costituisce altro scopo essenziale della sanzione (come appunto la normativa citata del '75, novellata nel 1992).
Applicare tale interpretazione autentica al di fuori dell'ambito voluto dal legislatore, che era quello della normativa speciale, non puo' che costituire una forzatura, contraria ai principi generali dell'interpretazione giurisprudenziale, che la legge affida al giudice e non al legislatore.
L'art. 172 C.P. è norma sostanziale di carattere generale e, come tutte le norme che hanno tale natura, non può essere interpretata con analogia estensiva, allargando la previsione di leggi speciali successive, che si muovono nell'ambito di finalità giuridiche e sociali del tutto distinte dalla legge penale generale. Anzi l'argomentazione difensiva torna a confermare l'interpretazione letterale che l'art. 172 impone al termine "pena inflitta". Quando infatti il legislatore ha ritenuto - nell'ambito di una normativa speciale - di dare a tale locuzione un significato diverso e più lato si è visto costretto a indicarlo espressamente, con una esplicita manifestazione della sua volontà legislativa proprio per rimuovere l'unico significato sistematico che quel termine aveva assunto nella normativa di carattere generale. Così come argomentata dal ricorrente la tesi difensiva non è condivisa da questa Corte, con la conseguenza che il ricorso - come chiesto dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta - deve essere rigettato.
Le spese della presente fase processuale vanno poste a carico, per i consolidati criteri giurisprudenziali, del ricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 1998