Sentenza 22 settembre 1999
Massime • 1
Ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'estinzione della pena per prescrizione, ai sensi dell'art.172 cod.pen, deve intendersi per "pena inflitta" quella irrogata dal giudice di cognizione, inclusa la parte di essa eventualmente coperta da condono.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1999, n. 5111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5111 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 22/9/1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5111
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N. 12175/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) VI EL n. il 14.04.1948
avverso ordinanza del 25.02.1999 C. ASS. APP. di MILANO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOSANA CAMILLO lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso. LA CORTE OSSERVA.
Con ordinanza 25.02.1999 la Corte d'assise di appello di Milano ha dichiarato estinta per prescrizione la pena di due anni di reclusione inflitta a VI EL con sentenza di quella Corte 17.11.1987 quale aumento per i reati meno gravi ritenuti in continuazione sulla pena base inflitta per il reato più grave, ha invece respinto nel resto l'istanza del IS il quale aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione delle pene allo stesso inflitte con le sentenze 27.06.1988 e 17.11.1987 di quella stessa Corte. Per quanto riguarda la pena di cui alla sentenza 27.06.1988 la Corte ha osservato che il "dies a quo" del termine di cui all'art. 172 c.p. doveva ritenersi decorrere dal giorno in cui era divenuta irrevocabile l'ordinanza di inammissibilità del ricorso per cassazione e di cui all'art. 207 c.p.p. del 1930, (nella specie, dunque dal 18.07.1989): e ciò in applicazione dell'art. 576 comma 2 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 172 comma 4 e comma 5 c.p.
Per quanto riguarda la pena di cui alla sentenza 17.11.1987, la Corte ha osservato che in tal caso il termine di prescrizione decorre dalla data del 14.10.1988 (data appunto in cui la Corte suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza medesima). Dunque alla data del 14.10.1998 è scaduto il termine decennale. Senonché questo è il termine di prescrizione minimo applicabile alle pene che non superano i 5 anni di reclusione e, nella specie, ciò comporta l'estinzione della pena inflitta per i soli reati ritenuti in continuazione (due anni di reclusione); invece per ciò che riguarda la pena base di sei anni, inflitta al IS per il reato più grave, la pena si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta, e tale termine non è ancora decorso. Nè per stabilire la durata del tempo necessario alla prescrizione della pena deve farsi riferimento alla pena residua (che, nel caso di specie, per effetto dell'indulto concesso col DPR n. 394/90 deve intendersi ridotta di due anni e sarebbe pertanto di soli quattro anni); infatti, a sensi della giurisprudenza più recente della Suprema Corte, (14 marzo 1997 n. 2069) ai fini del computo del termine di prescrizione della pena, si deve tenere conto della pena così come inflitta nella sentenza di condanna, e non si deve tener conto di eventuali cause di estinzione o della eventuale parziale espiazione della pena stessa.
Ha proposto ricorso per cassazione il IS per il tramite del suo difensore avv. Giuseppe Pelazza deducendo:
erronea interpretazione degli articoli 172, 176, 183 cp e illogicità manifesta. Nessuna censura viene mossa in ordine alla decisione riguardante la sentenza 27.06.1988. Invece rispetto alla decisione riguardante l'altra sentenza, secondo il ricorrente una corretta interpretazione sistematica delle norme deve portare a ritenere che la entità della pena da prendere in considerazione, ai fini del computo del periodo di prescrizione, è quella risultante dopo avere dedotto la parte di pena eventualmente estinta in forza di indulto.
Il ricorso è infondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, che questo collegio condivide, ai fini del computo del tempo necessario al verificarsi dell'effetto estintivo della pena, come "pena inflitta" a sensi dell'art. 172 comma 1 c.p. deve intendersi la pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione, con riferimento al reato giudicato con la sentenza di condanna;
e tale termine resta invariato anche se, contestualmente o successivamente alla irrogazione della pena, questa venga condonata o commutata in altra specie a sensi dell'art. 174 c.p. (così, Sez. V, 04.08. 19981 Tobia e Sez. I 14,0 3,1997 n. 2069). Non mancano sentenze di segno opposto. Ma quelle citate sono condivisibili perché o pervengono ad una interpretazione più aderente alla lettera della norma (ove si parla di "pena inflitta") e in sintonia con la "ratio" della normativa in esame, che va identificata nell'esigenza di attribuire al decorso del tempo efficacia estintiva della pena, rimasta ineseguita, con riferimento alla entità oggettiva del reato ed all'allarme sociale suscitato, quale non può che risultare dalla valutazione del giudice: il quale l'esprime nella misura della pena irrogata. Il criterio deve restare invariato anche se poi la pena venga ridotta per espiazione o per cause estintive.
Il ricorrente sostiene che in altre norme, come per esempio nell'art.176 c.p. e nell'ordinamento penitenziario, con l'identica espressione
"pena inflitta" il legislatore intende la pena irrogata ma con deduzione della parte della pena stessa eventualmente estinta per indulto o per altra causa (di talché, analogamente, con riguardo al termine di prescrizione di cui all'art. 172 c.p., per "pena inflitta" dovrebbe intendersi la pena irrogata, detratte le parti già estinte per altra causa).
Ma tale osservazione, pur fatta propria da alcune sentenze, non pare pertinente. In verità, per "pena inflitta" non può che intendersi, sempre, in ogni caso, quella irrogata dal giudice della cognizione la differenza tra le varie norme deriva dal fatto, estrinseco alla irrogazione della pena, che vi sono dei benefici (come appunto la liberazione condizionale o le misure alternative) che ineriscono alla concreta esecuzione della pena o meglio, alle modalità di espiazione;
tali benefici implicano la valutazione del comportamento del condannato, chiamando in causa il "modo", la "durata" della concreta, effettiva espiazione, e, pertanto, il "quantum" di pena che in concreto il soggetto deve espiare. È ovvio che in siffatta valutazione non può non entrare in gioco l'intervento di cause estintive della pena, quali per esempio l'indulto; ma il tenere conto di queste cause estintive non significa affatto mutare il concetto di "pena inflitta" (che non può che essere sempre il medesimo), ma serve invece unicamente ad individuare, appunto, il "quantum" di pena (ancora) da espiare.
Nel caso della prescrizione della pena, a sensi dell'art. 172 c.p., al contrario, non entra in gioco la concretezza dell'espiazione; la prescrizione inerisce alla pena in quanto tale;
per cui non può che restare agganciata (senza possibilità di modifiche "in itinere",) a quella inflitta dal giudice con la sentenza di condanna. Non è neppure esatta l'obbiezione della difesa alla affermazione che la pena, così come inflitta, è l'indice concreto ed esplicito della gravità del reato e dell'allarme sociale da esso suscitato. (il ricorrente sostiene che l'indulto è concesso dal legislatore proprio sulla base della valutazione della gravità dei reati e del relativo allarme sociale indotto;
di talché la sua concessione rivelerebbe su quella gravità e quell'allarme, diminuendoli). L'argomentazione della difesa confonde la valutazione in astratto della gravità dei reati sulla base della loro tipicizzazione così come effettuata dal legislatore con la gravità di uno specifico reato, comprese le effettive modalità della sua concreta realizzazione, così come individuata dal Giudice. Il condono è concesso in base alla prima valutazione, la prescrizione è prevista in base alla seconda valutazione;
i due piani non sono comparabili. Rispetto allo specifico reato commesso, la concessione dell'indulto non costituisce una sorta di "riduzione" della sua gravità ne' del suo allarme sociale, quali valutati dal Giudice.
Non è vero, cioè, che un reato, valutato punibile con sei anni di reclusione, abbia, a seguito della concessione dell'indulto, una gravità equivalente ad una risposta sanzionatoria di quattro anni di reclusione. Il condono è uno "sconto" di pena che, sia pure concesso per categorie astratte di reati di non particolare gravità, non "diminuisce" la gravità così come ritenuta a seguito del processo di cognizione, dello specifico reato considerato, ma, per ragioni di opportunità, estrinseche a quella valutazione, induce a ridurre, tramite l'estinzione della pena, la concreta portata della sanzione. Per tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 1999