Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2011, n. 553
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Sentenza 14 ottobre 2011

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La disposizione di cui all'art. 603, comma quarto, cod. proc. pen. prevede un'ipotesi speciale, in quanto 'obbligatà, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione. Detta prova però non può essere desunta dalla circostanza che la notificazione dell'atto sia avvenuta mediante consegna al difensore (nella specie d'ufficio). Pertanto, ove non sussistano gli estremi per invocare il diritto alla prova, ex art. 603, comma quarto, cod. proc. pen., la relativa richiesta deve essere considerata una ordinaria richiesta di rinnovazione, soggetta alla valutazione discrezionale del giudice di appello sulla base del criterio della presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2011, n. 553
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 553
    Data del deposito : 14 ottobre 2011

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