Sentenza 14 ottobre 2011
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 603, comma quarto, cod. proc. pen. prevede un'ipotesi speciale, in quanto 'obbligatà, di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione. Detta prova però non può essere desunta dalla circostanza che la notificazione dell'atto sia avvenuta mediante consegna al difensore (nella specie d'ufficio). Pertanto, ove non sussistano gli estremi per invocare il diritto alla prova, ex art. 603, comma quarto, cod. proc. pen., la relativa richiesta deve essere considerata una ordinaria richiesta di rinnovazione, soggetta alla valutazione discrezionale del giudice di appello sulla base del criterio della presunzione di completezza dell'istruttoria dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/10/2011, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 14/10/2011
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 2455
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 11706/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM MA N. IL 04/11/1969;
avverso la sentenza n. 3699/2007 CORTE APPELLO di MILANO, del 12/05/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. Randazzo in sost. Avv. Nardo. FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione MP ZI avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 12 maggio 2010 con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado di condanna in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relativo al fallimento, dichiarato il 15 luglio 1999, della srl Showdown - Fashion show casting Management, società della quale il prevenuto è stato ritenuto amministratore di fatto. Deduce:
1) La mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606 c.p.p., lett. d).
Era stata invero avanzata dal difensore, nei motivi nuovi di appello presentati il 26 aprile 2010 per l'udienza del 12 maggio successivo e quindi tempestivamente, la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale per escutere la teste LI, teste le cui dichiarazioni erano e sono rappresentate come "decisive". Osserva il difensore al riguardo che la istanza era stata presentata ex art. 603 c.p.p., comma 4, essendo l'imputato dichiarato irreperibile (con notifiche al difensore ex art. 159 c.p.p.) e quindi dava luogo a rinnovazione obbligata della istruttoria. Invero, conformemente a tale precetto, il prevenuto si trovava nella situazione di non avere mai avuto notizia del processo a suo carico, e senza averne colpa: le notifiche erano state infatti tutte effettuate al difensore di ufficio ed inoltre, come emerso dalla istruttoria dibattimentale (teste Di AE e coimputata LL), l'imputato aveva fatto perdere le proprie tracce a partire dal 1997 quando si era ritirato in Francia. La prova richiesta, d'altra parte, doveva ritenersi decisiva in quanto la LI era la persona che, secondo quanto riferito dal commercialista IB, aveva ritirato tutta la documentazione contabile della società rimasta in suo possesso, su delega della LL: costei, peraltro, era stata ritenuta dei giudici mera testa di legno del ricorrente. Per la difesa del MP, ritenuto responsabile di avere sottratto e distrutto le scritture contabili, si dimostrava rilevante e decisiva la deposizione della LI che avrebbe chiarito per conto di chi aveva ritirato la detta documentazione e a chi l'aveva consegnata.
La prova logica, poi, evidenziava che la LL non poteva avere dato delega su incarico del MP posto che tale atto risale al 1998 mentre il prevenuto aveva fatto perdere le proprie tracce dal 1997;
2) Il vizio di motivazione sulla stessa questione.
La Corte di merito nulla aveva argomentato.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ricorrente lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, prova la cui acquisizione era stata richiesta in appello ai sensi dell'art.603 c.p.p., comma 4.
Ebbene osserva questa Corte che non ricorrevano nella specie ne' gli estremi per la configurazione della ipotesi di cui al citato art. 603, comma 4, ne' il requisito della decisività della prova non assunta.
Sotto il primo profilo si rileva che è condivisibile la tesi della difesa secondo cui l'art. 603 c.p.p., comma 4, prevede un'ipotesi speciale, in quanto "obbligata", di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale basata sul presupposto che l'imputato, contumace in primo grado, provi in appello la riconducibilità della sua mancata comparizione a caso fortuito o forza maggiore o alla mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione (Rv. 232321). Come detto, però, grava sull'imputato l'onere di provare - limitandosi qui l'analisi alla fattispecie evocata dal ricorrente - la mancata incolpevole conoscenza del decreto di citazione. La giurisprudenza ha anche posto in evidenza, in tema di rinnovazione del dibattimento, che la prova - il cui onere incombe sull'interessato - che l'imputato contumace in primo grado non avesse avuto conoscenza del decreto di citazione non può essere desunta solamente dalla circostanza che la notificazione dell'atto sia avvenuta mediante consegna al difensore (Rv. 209940). Nel caso di specie la difesa del prevenuto ha sostenuto proprio questo, e cioè che la prova della incolpevole ignoranza della citazione avrebbe dovuto desumersi dal fatto che la notifica della citazione per il giudizio di primo grado era stata effettuata al difensore di ufficio e da quanto, altresì, ricavabile proprio dalla lettura della sentenza impugnata.
Orbene, la lettura della motivazione rende semmai evidente che secondo gli accertamenti accreditati dai giudici del merito, il MP, dopo avere indotto la LL a divenire testa di legno dell'effettivo dominus della società e ad accettare la carica di amministratore oltre che di titolare delle quote con accordo per la restituzione delle stesse quote ad esso MP in un secondo momento, aveva poi fatto diradato progressivamente la propria presenza in società. Da settembre a novembre 1997 il MP era stato ricercato attivamente sia da LL che intendeva richiedergli il rispetto degli accordi presi sia da tale Di AE, in precedenza occupato alle dipendenze della società e, attraverso la LI che era in contatto col MP gli avevano fatto sapere che se non avesse risolto la questione con la LL sarebbe stato denunciato.
Dopo tale avvertimento il MP era effettivamente comparso sotto la casa della LL (tra novembre e dicembre 1997) che aveva protestato ed aveva perciò subito la minaccia a mano armata del MP che le aveva puntato un coltello alla gola. Si tratta di circostanze desumibili dalla stessa sentenza dalla quale la difesa intenderebbe trarre la prova che MP si era allontanato definitivamente dai luoghi di operatività della società a partire dall'inverno 1997/1998, ma che, comunque, costituiscono indizi più che evidenti della volontarietà dell'allontanamento a fronte di una situazione con gli altri protagonisti della gestione della società divenuta difficoltosa e tale da dovere essere abbandonata. In conclusione non solo la difesa semplicemente allega nel ricorso - senza fornire nemmeno un principio di prova - che MP si sarebbe recato in Francia segretamente e per ragioni alle quali sarebbero estranei i problemi gestionali della fallenda, tanto da rimanere senza colpa all'oscuro degli sviluppi processuali del fallimento.
In più vi sono indizi positivi del fatto che l'eclissarsi del MP corrispondesse ad una precisa strategia nel tentativo della deresponsabilizzazione, tanto che la prospettazione della denuncia da parte della LL e del Di AE lo aveva raggiunto e lo aveva costretto a reagire con la comparsa sotto la abitazione della LL, anche minacciata con un coltello se avesse dato corso alle sue intenzioni.
Non ricorrono per tali ragioni gli estremi per invocare il diritto alla prova da parte del contumace ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 4, e la richiesta della difesa, nei motivi di appello, deve ritenersi una ordinaria richiesta di rinnovazione, soggetta alla vantazione discrezionale del giudice dell'appello sulla base del criterio della presunzione di completezza della istruttoria dibattimentale.
In conclusione la mancata assunzione della teste LI, pur non motivata dalla Corte, non integra gli estremi per la denuncia di violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d), per le ragioni sopra dette e non vale nemmeno a sostanziare la violazione dell'art. 606, lett. e), posto che la motivazione integrale della sentenza rende evidente che la prova in questione non appariva necessaria (e tantomeno decisiva) ai fini della sentenza da emettere.
Giova in proposito evidenziare che la teste LI avrebbe, secondo le aspettative della difesa, dovuto chiarire per conto di chi avesse richiesto la restituzione delle scritture contabili della società al commercialista della medesima, IB, e a chi le avesse materialmente consegnate.
L'intento sarebbe quello di dimostrare che tali scritture non furono materialmente richieste da MP e tantomeno consegnate al medesimo dalla LI. Senonché, il contrario assunto, accreditato nella sentenza di merito, muove da un presupposto di fatto diverso e non contestato neppure dalla difesa, anzi sostenuto proprio nei motivi di appello di cui la sentenza da atto in motivazione (vedi 5 foglio): e cioè che la LI si recò dal commercialista IB su delega o comunque su incarico della LL al quale la prima consegnò le scritture ritirate. Ma la stessa sentenza motiva, nel resto dell'argomentare dei giudici, in ordine al convincimento che il MP è stato il dominus di tutta la vicenda oggetto del procedimento, secondo le precise conclusioni in tal senso anche del curatore. La Corte ha valorizzato in tale medesima prospettiva le concordi affermazioni del teste Di AE e della coimputata LL, ritenuta mera testa di legno del MP, del tutto estromessa dalla gestione della società come attestato anche da documentazione scritta acquisita al processo. Tale situazione aveva portato già il giudice di primo grado ad assolverla dal reato ascrittole in concorso con MP, per non avere commesso il fatto.
Ciò posto, è di tutta evidenza che se anche la LI avesse confermato quanto auspicato dalla difesa e cioè che aveva ritirato le scritture su incarico della LL, come da delega acquisita agli atti, l'evenienza non sarebbe stata idonea a scalfire la intera ricostruzione della posizione del MP, basata su ben altre e corpose emergenze istruttorie.
La gestione effettiva della società da parte del MP, quantomeno fino al tempo dell'episodio che avrebbe dovuto formare oggetto della deposizione della LI, comprendeva in sè anche la ipotesi che la LL, agendo quale mera testa di legno, avesse ordinato alla LI di andare a ritirare le scritture dal commercialista, con la riserva - dunque - di consegnarle essa stessa al MP. Nè appare rilevante la osservazione della difesa, secondo cui la LI agì in base ad una delega rilasciatale il 3 febbraio 1998, quando il MP era definitivamente scomparso da qualche mese, atteso che nella sentenza i giudici danno atto (vedi 4 foglio) che la LL non ha riconosciuto di avere firmato l'atto di delega in questione e quindi la data della delega non può sostanziare alcuna efficace prova logica.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2012