Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8591
CASS
Sentenza 22 giugno 2001

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Massime1

In tema di esecuzione forzata per la riscossione delle imposte sui redditi, la espressione "casa del debitore" contenuta nell'art. 52 del d.P.R. 602/73, va intesa nel senso della sussistenza di un semplice rapporto di fatto che non sia di temporanea ospitalità in casa altrui, ma abbia una certa stabilità, con la conseguenza che se più persone convivano nella stessa casa, questa va considerata per tutte come casa di abitazione. Detto principio trova applicazione anche nel caso in cui tra i coniugi, conviventi nella medesima abitazione, sia intervenuta separazione personale ed in virtù di provvedimento presidenziale il diritto di abitare la casa coniugale sia stato assegnato al coniuge diverso dal debitore.

Commentario1

  • 1Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e ripartizione dell’onere proba-torio
    Scornajenghi Filippo · https://www.diritto.it/ · 16 settembre 2010

    1) La fattispecie. La sentenza del Tribunale di Milano n. 8831 del 5.07.2010, in calce riportata, definisce il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. introdotto da tre soggetti che affermavano di essere proprietari di alcuni beni mobili pignorati ad un'associazione. Tale decisione fornisce l'occasione per redigere alcuni brevi appunti circa i criteri di ripartizione dell'onere della prova (che vengono puntualmente applicati dalla sentenza milanese) in tema di opposizione di terzo, ed in quale ipotesi debba trovare applicazione l'art. 621 c.p.c. Quest'ultima norma, come è noto, stabilisce che “il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8591
Data del deposito : 22 giugno 2001

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