Sentenza 22 giugno 2001
Massime • 1
In tema di esecuzione forzata per la riscossione delle imposte sui redditi, la espressione "casa del debitore" contenuta nell'art. 52 del d.P.R. 602/73, va intesa nel senso della sussistenza di un semplice rapporto di fatto che non sia di temporanea ospitalità in casa altrui, ma abbia una certa stabilità, con la conseguenza che se più persone convivano nella stessa casa, questa va considerata per tutte come casa di abitazione. Detto principio trova applicazione anche nel caso in cui tra i coniugi, conviventi nella medesima abitazione, sia intervenuta separazione personale ed in virtù di provvedimento presidenziale il diritto di abitare la casa coniugale sia stato assegnato al coniuge diverso dal debitore.
Commentario • 1
- 1. Opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e ripartizione dell’onere proba-torioScornajenghi Filippo · https://www.diritto.it/ · 16 settembre 2010
1) La fattispecie. La sentenza del Tribunale di Milano n. 8831 del 5.07.2010, in calce riportata, definisce il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c. introdotto da tre soggetti che affermavano di essere proprietari di alcuni beni mobili pignorati ad un'associazione. Tale decisione fornisce l'occasione per redigere alcuni brevi appunti circa i criteri di ripartizione dell'onere della prova (che vengono puntualmente applicati dalla sentenza milanese) in tema di opposizione di terzo, ed in quale ipotesi debba trovare applicazione l'art. 621 c.p.c. Quest'ultima norma, come è noto, stabilisce che “il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2001, n. 8591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8591 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. VINCENZO SALLUZZO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCCHIERO MAGRONE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO PORRATI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CARALT SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e l.r. dott. Renzo Patria, quale Concessionario del Servizio di Riscossione dei tributi per l'Ambito Unico della Provincia di Alessandria, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELL'UNIVERSITÀ 11, presso lo studio degli avvocati ERMETES AUGUSTO, ERMETES PAOLO, che la difendono giusta procura speciale per Notar Luciano Mariano di Alessandria del 26.10.98 rep. n. 52101;
- controricorrente -
nonché contro
IC AS;
- intimato -
avverso la sentenza n. 639/98 della Corte d'Appello di TORINO Sezione lo Civile, emessa il 22/05/98 e depositata il 29/05/98 (R.G. 45/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato Fabrizio BROCCHIERO MAGRONE;
udito l'Avvocato Lavinia Letizia TARTAGLIONE (per delega Avv. Augusto ERMETES);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28 ottobre 1995 al Pretore di Alessandria quale giudice della esecuzione, AR RU, con opposizione di terzo alla espropriazione esattoriale promossa in danno di MO OR dalla società CA.R.AL.T s.p.a., rivendicava la proprietà dei beni pignorati in data 17 ottobre 1995 presso la sua abitazione, alloggio che il coniuge debitore esecutato asseriva che più non occupasse dal 18 gennaio 1995 a seguito di separazione consensuale, nella quale, con provvedimento presidenziale del 9 giugno 1995, la casa coniugale era stata assegnata ad essa moglie istante. La opponente, che prima del pignoramento aveva diffidato la società CA.R.AL.T. s.p.a. dal compiere atti di esecuzione in suo pregiudizio, denunciava anche il creditore procedente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Il giudice della esecuzione disponeva sospendersi la esecuzione con provvedimento "inaudita altera parte", che confermava, nel contraddittorio del creditore procedente e del debitore esecutato, con ordinanza del 10 aprile 1996, con la quale rimetteva le parti, per il giudizio di merito, innanzi al tribunale di Alessandria, competente "ratione valoris".
L'adito tribunale di Alessandria - innanzi al quale si costituivano sia la società CA.R.AL.T s.p.a. che MO OR, entrambi instando per il rigetto della opposizione - con sentenza depositata il giorno 11 novembre 1997 revocava il provvedimento di sospensione della esecuzione;
dichiarava l'improcedibilità della opposizione;
rigettava la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c.; condannava la RU alle spese del giudizio.
La impugnazione di AR RU - che con i motivi del gravame aveva censurato la decisione di primo grado per non avere il tribunale escluso che la abitazione a lei assegnata fosse anche "casa del debitore", ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 513, 621 e 622 c.p.c., e per avere, invece, revocato il provvedimento di sospensione della esecuzione, di competenza del giudice della esecuzione - era rigettata con sentenza, depositata il 29 maggio 1998, della Corte di appello di Torino. Ai fini che in questa sede ancora interessano, i giudici di appello - premesso che la nozione di casa del debitore, contenuta nella norma di cui all'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, deve determinarsi in riferimento alla sussistenza di un semplice rapporto di fatto, che non sia di temporanea ospitalità in casa altrui, ma abbia una certa stabilità - consideravano, sulla scorta delle risultanze probatorie, che il debitore esecutato aveva protratto la sua coabitazione nell'alloggio assegnato al coniuge RU oltre la data dell'avvenuto pignoramento, per cui, una volta accertato che il pignoramento medesimo aveva avuto ad oggetto beni esistenti nella casa del debitore, era preclusa alla opponente la dimostrazione che detti beni fossero di sua esclusiva proprietà.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso AR RU, che affida la impugnazione ad unico complesso mezzo di doglianza, con il quale assume che il giudice di merito sarebbe incorso nella violazione di legge e nel vizio di motivazione nell'ammettere che la sua abitazione era anche la casa del debitore, ai fini di cui innanzi.
Resiste con controricorso la società CA.R.AL.T. s.p.a., mentre non ha svolto difese l'intimato debitore esecutato MO OR. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di doglianza - deducendo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2730, 2733, 2735 cod. civ., 229 c.p.c., 46 e 26 del d.P.R. n. 602/73, 60 del d.P.R. n. 600/73, 137 e segg. c.p.c., 2700 cod. civ., 2, 4 e 5 della legge n. 1228/54, 6, 13 e 15 del d.P.R. n. 223/89, 2727 e 2729 cod. civ., 116 c.p.c., 45, 3^ co. e 5, 2^ co.
lett. b) del d.P.R. n. 602/73, 513, 1^ co., 619 e 621 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della impugnata sentenza circa punti decisivi della controversia - la ricorrente assume che la Corte di merito (la quale pure aveva premesso che la nozione di "casa del debitore", di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973, doveva essere intesa come quella caratterizzata dalla sussistenza di un semplice rapporto di fatto, che non sia di temporanea ospitalità, in casa altrui, ma abbia una certa stabilità) avrebbe erroneamente ritenuto come tale la casa in cui il contribuente MO OR più non abitava dal 18 gennaio 1995, quando se ne era allontanato a seguito di separazione da essa ricorrente coniuge, cui l'abitazione medesima era stata successivamente assegnata con provvedimento presidenziale 9 giugno 1995.
In particolare, la ricorrente contesta i criteri che il giudice di merito ha posto a base del fatto che il debitore esecutato MO OR aveva continuato, pur dopo la separazione, ad abitare la casa coniugale, in virtù dei seguenti argomenti:
a) il ricorso per separazione, congiuntamente presentato dai coniugi in data 11 aprile 1995, non poteva assumere valore confessorio, quanto alla dichiarata residenza di entrambi nel comune domicilio a detta data, poiché l'atto non risultava sottoscritto dalla parte, secondo quanto prevede la norma dell'art. 229 c.p.c.; ne' era stato accertato che il dichiarato fatto della residenza fosse stato compiuto nella consapevolezza di riconoscerne la verità, secondo l'altro requisito dell'"animus confitendi";
b) in ogni caso, quando anche si fosse potuto ravvisare nella dichiarazione suddetta una confessione, non essendo stata essa resa nel presente giudizio, la medesima avrebbe potuto, al più, assumere la qualificazione di confessione stragiudiziale resa a terzo, con la conseguenza (artt. 2733 e 2735 cod. civ.) di non potere assurgere a piena prova e di non escludere la prova del contrario per interpello e per testi;
c) il fatto che l'avviso di mora fosse stato notificato a MO OR, a mani, nella suddetta residenza non poteva costituire dimostrazione che detto luogo fosse ancora l'abitazione dello stesso alla data del giorno 8 maggio 1995, giacché la relata del messo notificatore costituiva piena prova soltanto della circostanza che l'avviso di mora era stato consegnato al destinatario in quel luogo, sicché (art. 2700 cod. civ.) l'atto pubblico non poteva fare prova del resto;
d) la Corte di merito era incorsa nel vizio di omessa ed illogica motivazione, per avere negato che essa istante avesse dedotto prova circa la cessazione della residenza di fatto del marito nell'alloggio coniugale prima del 17 ottobre 1995, giacché sul punto era stato articolato preciso capo per interpello e testi circa la cessata convivenza già dal 18 gennaio 1995, periodo precedente la data del 17 ottobre 1995 e, perciò, comprensivo della circostanza da provare;
e) l'avvenuto mutamento della posizione anagrafica di MO OR dal suddetto noto alloggio nel mese di novembre 1995 non poteva significare che, sino a detto mese, lo stesso non avesse avuto una sua stabile sua dimora altrove, dato che la variazione anagrafica non poteva essere provocata da essa ricorrente, ma doveva seguire ad istanza dello stesso OR, interessato a mantenere la sua residenza soltanto formale ancora presso la moglie separata, perché ivi potessero rivolgersi i suoi creditori;
f) altro vizio di motivazione era costituito dal fatto che la affermata legittimità del pignoramento, quale dichiarata da MO OR nell'atto di costituzione nel giudizio innanzi al tribunale, non avrebbe potuto essere intesa come ammissione della attuale sua residenza nella abitazione coniugale solo che la Corte di merito non avesse trascurato di considerare che nella comparsa relativa si indicava soltanto la attuale situazione di iscrizione all'anagrafe, ma non quella della sua residenza reale;
g) il provvedimento del presidente del tribunale, che, autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale ad essa ricorrente, avrebbe dovuto essere considerata prova documentale del fatto che il debitore MO OR non vivesse più in quella casa.
Ritiene questa Corte che la impugnazione deve essere rigettata con la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità sussistendone i giusti motivi.
Secondo un principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità in tema di esecuzione forzata per la riscossione delle imposte sui redditi, la espressione"casa del debitore" contenuta nell'art. 52 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - allo stesso modo di quanto avviene per la espressione analoga, usata dall'art. 621 c.p.c. - va intesa nel senso della sussistenza di un semplice rapporto di fatto, che non sia di temporanea ospitalità in casa altrui, ma abbia una certa stabilità; con la conseguenza che, se più persone convivano nella stessa casa, questa va considerata per tutte come casa di abitazione (da ultimo: Cass., 4 ottobre 1990, n. 9813). Detto principio - cui la denunciata decisione aderisce e la cui conformità alla esatta interpretazione della norma di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 602 del 1973 non costituisce oggetto di contestazione, da parte della ricorrente, con la impugnazione in oggetto - è stato affermato, in particolare, con riferimento alla situazione del figlio minore affidato al genitore in caso di separazione o di divorzio ovvero del figlio maggiorenne, che continua a vivere con il genitore.
La "ratio" cui esso, tuttavia, si ispira - che è quella fondata, piuttosto che sul dato formale della relazione giuridica che può intercorrere tra il debitore e la casa di abitazione, sul semplice rapporto di fatto tra l'uno e l'altra, nel senso che questa costituisce il luogo che il debitore stesso ha destinato ed attualmente utilizza a stabile sua dimora - consente anche di definire la situazione, sussistente al momento del pignoramento, in cui fra i coniugi, conviventi nella medesima abitazione, sia intervenuta separazione personale e, in virtù di provvedimento ex art. 155 cod. civ., il diritto di abitare la casa coniugale sia stato assegnato al coniuge diverso da quello debitore.
Anche in tal caso, infatti, dato che non può porsi un rapporto di immediata corrispondenza tra la separazione personale dei coniugi e la disgregazione della struttura unitaria della casa coniugale, poiché questa cessi anche di essere - ai fini previsti dalle norme di cui agli artt. 513, 621 e 622 c.p.c. e 52 del d.P.R. n. 602 del 1973 - "casa del debitore" per il coniuge che deve rilasciarla,
unitamente ai mobili che l'arredano, in uso esclusivo all'altro, occorre che lo stesso definitivamente se ne allontani e fissi altrove la abituale e stabile sua dimora.
Sulla scorta della suddetta precisazione, deve, pertanto, escludersi la fondatezza dell'argomento svolto sub g) dalla ricorrente, che vorrebbe fare derivare, con gli effetti della prova documentale, la dimostrazione secondo cui quella a lei assegnata più non costituiva casa anche del marito debitore dal provvedimento presidenziale ex art. 155 cod. civ., senza che altri elementi debbano concorrere a stabilire l'effettivo e definitivo allontanamento dello stesso dall'abitazione familiare.
Per il resto, la motivazione che il giudice di merito ha esposto - a sostegno del fatto che, al momento del pignoramento, non solo non esisteva la prova contraria alle risultanze anagrafiche di residenza del debitore nella casa familiare, ma risultava, piuttosto, anche la prova positiva che, pur dopo la separazione, lo stesso detta casa aveva continuato ad abitare - si sottrae alle altre censure di cui agli argomenti da sub a) a sub f), con i quali la ricorrente sostanzialmente sollecita, in questa sede, una inammissibile valutazione delle fonti di prova per farne derivare una conclusione diversa da quella cui è pervenuta la Corte di merito, secondo un "iter" logico ineccepibile e congruamente giustificato dai mezzi istruttori acquisiti, giudicati sufficienti per la decisione. In particolare, la Corte di merito ha valutato la dichiarazione congiunta di residenza contenuta nel ricorso per separazione quale sicuro principio di prova circa il fatto dichiarato, il che non contrasta con quanto questa Corte ha sempre affermato circa le dichiarazioni attestate dal procuratore "ad litem", le quali, pur non avendo efficacia confessoria, costituiscono pur sempre elementi idonei a sorreggere il convincimento del giudice, dovendo esse necessariamente farsi risalire alla parte dalla quale lo stesso procuratore le ha ricevute. Allo stesso modo, non è censurabile il fatto che dalla relata di notificazione dell'avviso di mora il giudice di merito abbia ricavato che la consegna dell'atto all'interessato destinatario era avvenuto nel luogo indicato come indirizzo, nell'abitazione familiare. Nè sussiste vizio di motivazione, quando il giudice di merito esclude che la prova orale abbia potuto avere ad oggetto la cessazione della residenza di fatto prima del 17 ottobre 1995, poiché anche la interpretazione del significato e dei limiti di un capo di prova testimoniale costituisce una tipica "quaestio facti".
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2001