Sentenza 7 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2001, n. 6350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6350 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2001 |
Testo completo
E N IO Z A R T IS G E R A D REPUBBLICA ITALIANA E T IN NOM635 0/ 0 1 N E S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Reg. comp. 'd'ufficio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6860/00Dott. Mario Presidente SPADONE - Rel. Consigliere Cron.14132 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Rep. Consigliere - Ud. 01/02/01 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere C.C. Dott. Francesca TROMBETTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio Pistera di NOLA dalla Sezione distaccata di SANT'ANASTASIA, con ordinanza del 25/05/99, nella causa iscritta al n°175/99 vertente tra TO CA;
ricorrente IA IN, PP SA, DI RO RO;
- intimati -
udita la relazione della causa svolta nella camera di 2001 consiglio il 01/02/01 dal Consigliere Dott. Olindo 211 SCHETTINO;
-1- lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO il quale ha chiesto che la Corte voglia dichiarare la competenza del Tribunale di NOLA. -2- R.G. N. 6860/2000 Oggetto: Regolamento di competenza SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il pretore della sezione distaccata di S.Anastasia ha richiesto il regolamento di competenza in relazione al giudizio promosso davanti а quel giudice di pace da RM RA nei confronti dei condomini NN LA, GE Di RO e GI ZO, per la condanna dei convenuti, quali autori di pretesi abusi sulle parti comuni del fabbricato in Somma Vesuviana, Via Verdi n.24, al ripristino dello stato dei luoghi ed al risarcimento dei danni;
giudizio nel quale i preliminarmente convenuti, oltre ad eccepire l'incompetenza per materia e valore del giudice adito, hanno opposto l'usucapione del diritto alla installazione del serbatoio ed alla occupazione dello scantinato e del vano caldaia. Essendosi il giudice di pace, con sentenza in data 13-15 dicembre 1998, dichiarato incompetente per materia e per valore ed avendo dichiarato competente il pretore di S.Anastasia, davanti al quale è stato, quindi, riassunto il processo, il giudice ha chiesto il regolamento disecondo 2 competenza, affermando che la causa rientra tra quelle di cui all'art.7 co.II n.2 c.p.C., che la domanda di risarcimento del danno non va cumulata con altre domande, che, come nella fattispecie, rientrano nella competenza per materia del giudice adito, e che la stessa deve essere ritenuta di valore pari al limite massimo della competenza per valore del giudice stesso. Ha soggiunto, inoltre, "che le eccezioni del convenuto, pur ponendo in discussione il rapporto dedotto in giudizio, non ampliano gli effetti della pronuncia in relazione ai quali deve formarsi il giudicato;
in tal caso, infatti, anche se per effetto dell'eccezione sorge la necessità di un'indagine su un rapporto che supera i limiti di competenza per valore del giudice adito, la materia del decidere resta sempre limitata in funzione della domanda proposta dall'attore, in quanto le eccezioni del convenuto si esauriscono nell'ambito di una mera difesa". Le parti private non hanno svolto attività difensiva. tribunale di Nola. Ay Il P.G. ha chiesto dichiararsi la competenza del 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il P.G. così motiva la sua richiesta: che in tema di consolidato principio "è ormai rientranti nella condomini, controversie tra competenza del giudice di pace ex art.7, comma 3, relative c.p.c., devono intendersi per cause n.2 alle modalità d'uso dei servizi condominiali quelle riguardanti i limiti qualitativi dell'esercizio delle facoltà contenute nel diritto di comunione, e, quindi, quelle relative al modo più conveniente ed opportuno di esercizio di tali facoltà, mentre per cause relative alla misura dei servizi in condominio debbono intendersi quelle concernenti una diminuzione 0 limitazione quantitativa del diritto dei singoli condomini;
sussiste, invece, la competenza ordinaria per valore qualora al condomino non derivi una limitazione qualitativa o quantitativa del suo diritto, ma gli si neghi in stesso (Cass., 22 maggio 2000 radice il diritto n.6642). Nella controversia in esame, con l'atto introduttivo del giudizio non è stato dedotto il diritto dei condomini convenuti ad un uso diverso o più limitato delle parti comuni, ma è stato negato il diritto della LA alla installazione sul lastrico solare, di proprietà comune, del serbatoio e della canna fumaria, così come è stato contestato il diritto della stessa, nonché del Di RO e della ZO, ad appropriarsi dello scantinato e del vano caldaia. Il fatto stesso che i convenuti abbiano eccepito l'usucapione ( ad eccezione della intallazione della canna fumaria) dimostra che la controversia non è riconducibile a quelle sulle modalità di uso della cosa comune ○ sulla misura dei servizi in condominio, avendo essa ad oggetto, invece, diritti reali relativi a beni immobili, in ordine ai quali deve essere esclusa ratione materiae la competenza del giudice di pace. Peraltro, poiché il D.L.vo 19 febbraio 1998 n.51, come modificato dalla legge 16 giugno 1998 n.188, ha soppresso l'ufficio del pretore con effetto dal 2 giugno 1999, con trasferimento delle competenze al tribunale ordinario davanti al quale la causa deve proseguire per l'istruzione e la decisione nel merito, si ritiene che debba essere dichiarata la competenza del tribunale di Nola". La richiesta del P.G. deve essere accolta per i motivi ora esposti, ai quali la Corte si riporta, facendoli propri.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sulla richiesta di regolamento di competenza formulata dal pretore di Nola, rigetta l'istanza a sezione distaccata di S.Anastasia, dichiara la competenza del tribunale di Nola. Così deciso in Roma, il 1° febbraio 2001 Il consigliere est. Il presidente (Dr. Olindo Schettino) (Dr.Mario Spadone) TherThis fel l Прави IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania NCELLERIADEPOSITATOON MAIL ZUUY E N Roma IL CANCELLIERE C1 O I Z A Francese Catania R T S I G E R A D E T N E S E 6