Sentenza 8 giugno 2005
Massime • 1
In tema di reati contro il patrimonio, deve ritenersi integrato il reato di furto nel caso di sottrazione da parte del convivente di beni che per loro natura, come gli oggetti preziosi, non possono essere oggetto di detenzione comune, in quanto la convivenza more uxorio non fa venir meno il loro carattere personale e il connotato di disponibilità autonoma da parte dell'originario detentore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/2005, n. 34339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34339 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 08/06/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1357
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 017232/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA DR AR, N. IL 15/02/1958;
avverso SENTENZA del 13/11/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MARTUSCIELLO Vittorio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. OSSERVA
quanto segue.
AS A. AR è stata condannata in primo grado per furto aggravato dalla relazione di coabitazione in danno del suo convivente VI EM. L'imputata è accusata di aver sottratto alcuni oggetti d'argento. La Corte di appello di Torino, con sentenza 13.11.2003 ha ridotto la pena, confermando nel resto. Ricorre per cassazione l'imputata e deduce violazione di legge e carenze motivazionali Argomenta: 1) erroneamente non è stato concessa la sospensione condizionale semplicemente sulla base dei precedenti (risalenti e modesti), 2) la Corte territoriale non ha tenuto conto del fatto che la sottrazione averne in occasione del trasloco (quasi con carattere di fuga) della AS dall'appartamento nel quale aveva convissuto con il VI. Gli oggetti erano in un mobile di proprietà della donna, ma di ciò ella non si accorse. La Corte torinese non tiene conto delle modalità del trasloco, che non contemplano più lo svuotamento dei cassetti ma consentono il trasporto del mobile col suo contenuto, 3) è erroneo ritenere che il rapporto di convivenza more uxorio non comporti la comproprietà dei beni mobili acquistati durante la sua pendenza;
invero, ragionando in tal modo, non si tiene conto di tutte le connotazioni economiche, sociali e psicologiche della vita familiare. Non è quindi condivisibile l'assunto in base al quale se un oggetto è pagato da uno soltanto dei conviventi, tale bene non è conferibile in comunione, mentre ciò che conta è la destinazione che i conviventi hanno dato a detto bene. La censura sub 2) è inammissibile in quanto articolata in fatto e tesa a introdurre considerazioni, opinioni e letture interpretative dell'accaduto in aperto contrasto con quelle fatte motivatamente proprie dai giudici del merito.
La censura sub 3) è infondata, essendo stato ritenuto (ASN 198605630- RV 173142), che, in caso di convivenza more uxorio, non viene meno il carattere personale di alcuni beni, che per loro natura (come i preziosi) non possono essere oggetto di detenzione comune, ma conservano il connotato di disponibilità autonoma, la cui lesione integra per altro il delitto di furto. Il principio è del tutto condivisibile, in quanto, diversamente opinando, ai semplici conviventi sarebbe applicabile una sorta di presunzione di comunione dei beni, laddove anche per i coniugi la legge prevede la possibilità del regime di separazione. Nel caso in esame, si trattava di oggetti d'argento, alcuni dei quali (come si legge in sentenza) addirittura ancora racchiusi nelle confezioni di acquisto e destinati a terze persone.
La censura sub 1) è manifestamente infondata in quanto, come chiarito nelle pronunzie di primo e secondo gradoni precedenti della imputata sono ostativi.
Conclusivamente il ricorso merita rigetto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2005