Sentenza 24 giugno 2009
Massime • 1
Per valutare il superamento del limite di pena necessario per l'applicabilità con la sentenza di cui all'art. 445 cod. proc. pen., della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, ai sensi dell'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso di pena patteggiata quale aumento a titolo di continuazione rispetto ad altra condanna per fatti analoghi occorre considerare la pena complessiva inflitta. (Fattispecie in cui la pena patteggiata era di anni 1 e mesi 6 di reclusione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/06/2009, n. 32290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32290 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 24/06/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1939
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Mariafrancesca - Consigliere - N. 40830/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UK UZ EN DO N. IL 28/04/1980;
avverso SENTENZA del 29/09/2008 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE DEL TRIBUNALE DI COMO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. LIO Sergio, in sostituzione dell'avv. TROPENSCOVINO Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) UK UZ EN DO ha proposto ricorso avverso la sentenza 29 settembre 2008 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como che, su accordo delle parti, ha applicato nei suoi confronti la pena di anni uno e mesi uno di reclusione per reati concernenti numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti. La pena è stata applicata in aumento come continuazione rispetto alla condanna per analoghi reati oggetto della sentenza 29 settembre 2005 del medesimo giudice che l'aveva condannato alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa. 2) A fondamento del ricorso si deduce, con il primo motivo, la violazione dell'art. 445 c.p.p., comma 1 in quanto non poteva essere applicata all'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato in considerazione dell'entità della pena inflitta e della natura di patteggiamento non allargato della sentenza a nulla rilevando che la pena sia stata applicata in aumento su condanna a pena superiore a due anni di reclusione. Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece il vizio di motivazione, sempre con riferimento alla misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, per mancanza di motivazione sulla pericolosità sociale del ricorrente. 3) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso è corretta la premessa da cui parte il ricorrente: nel caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 c.p.p., comma 2, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato - prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86 per lo straniero condannato per i reati previsti dalla medesima norma - non è ammessa vietandolo l'art. 445 c.p.p., comma 1 (in questo senso, tra le altre, v. Cass., sez. 1^, 23 febbraio 2006 n. 7454, Bazahra, rv. 234077). L'espulsione è invece consentita nel caso di patteggiamento cd. "allargato" previsto dall'art. 444 c.p.p., comma 1 (v. Cass., sez. 4^, 2 ottobre 2008 n. 42841, Jara Salazar, rv. 241333; sez. 6^, 12 giugno 2006 n. 34438, Mahboubi, rv. 235063; sez. 4^, 8 giugno 2004 n. 42317, Kola, rv. 231006). Se dunque la sentenza impugnata avesse accolto la richiesta congiunta delle parti di applicazione della pena nella misura indicata - facendo riferimento alla sola pena concordata tra le parti - fondata dovrebbe essere considerata la censura proposta perché la pena rientra nei limiti del patteggiamento ordinario previsto dall'art.444 c.p.p., comma 2, per il quale l'art. 445 c.p.p., comma 1, vieta l'applicazione delle misure di sicurezza.
4) Il caso in esame presenta peraltro alcune particolarità che non consentono di adottare la soluzione voluta dal ricorrente. Infatti la pena patteggiata oggetto della sentenza impugnata è stata applicata in aumento per continuazione rispetto ad altra condanna per fatti analoghi (sentenza Trib. Como 29 settembre 2005, divenuta definitiva) e la pena complessiva inflitta per il reato continuato è pari ad anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa;
pena che, complessivamente considerata, consentirebbe l'applicazione della misura di sicurezza se avesse formato oggetto di patteggiamento cd. "allargato".
Si badi che con la precedente sentenza del Tribunale di Como era stata disposta l'espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato, a pena espiata, ai sensi del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 86. A parere della Corte la soluzione del quesito se, nel caso in esame, possa essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione presuppone che venga affrontato e risolto il problema se il reato continuato debba essere considerato reato unico ovvero se i singoli reati ritenuti in continuazione conservino la loro autonomia. Solo nel primo caso sarebbe infatti consentito applicare la misura di sicurezza essendosi in presenza di un reato che, pur parzialmente esito di patteggiamento, supera i limiti di pena entro i quali è preclusa l'applicazione delle misure di sicurezza. Se invece i reati conservano la loro autonomia è evidente che l'applicazione della pena oggi in esame - pur considerata in continuazione con reati separatamente giudicati - riguarda esclusivamente i reati per i quali si è proceduto in questo giudizio.
A questo proposito deve osservarsi che l'evoluzione, soprattutto dottrinale, su questo tema (unicità o pluralità dei reati nel caso di ritenuta continuazione) è giunta alla soluzione, largamente condivisa, che non possa essere data una risposta univoca al quesito essendo invece necessario esaminare, di volta in volta, per quali effetti sia previsto l'accertamento dell'unicità o pluralità di reati.
Sotto questo profilo è da ritenere altrettanto condivisa l'opinione che, ove la continuazione venga in considerazione agli effetti della pena, il reato debba essere considerato unico.
Ad una prima conclusione può dunque pervenirsi: con l'applicazione della pena concordata tra le parti le medesime hanno in realtà concordato una pena unica per un reato unico. Da ciò derivava la necessità di applicare le conseguenze - obbligate - che da tale unicità derivano. Nel senso che la pena applicata non può considerarsi applicata per i reati per i quali è intervenuto il patteggiamento ordinario non potendo ipotizzarsi una pena frazionata per un reato unico.
Nel nostro caso poi la possibilità di applicare la misura di sicurezza è ricollegata, trattandosi di patteggiamento, proprio all'entità della pena;
il patteggiamento ordinario non lo consentirebbe per il divieto ricordato ma il superamento del limite di pena previsto consente di non tener conto di questo vincolo proprio perché trattasi di reato unico per il quale peraltro l'espulsione è stata già disposta sia pure con la diversa sentenza già ricordata.
Ne consegue l'infondatezza del motivo.
4) Altrettanto infondato è il secondo motivo di ricorso anch'esso ricollegato all'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
È noto che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio 1995 n. 58, l'espulsione dallo Stato prevista dal D.P.R. n.309 del 1990, art. 86 non costituisce più una conseguenza necessaria della condanna per i reati nella medesima norma indicati, concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, essendo obbligo del giudice accertare in concreto la pericolosità sociale del condannato.
Orbene la sentenza impugnata non si è sottratta a questo obbligo rilevando come la pericolosità sociale dell'imputato emergesse dalla natura, modalità e oggetto dei reati ascritti e dalla reiterazione delle condotte criminose per un periodo di tempo superiore a sei anni.
Trattasi di convincimento adeguatamente motivato ed esente da alcuna illogicità che si sottrae conseguentemente al vaglio di legittimità.
5) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2009