Sentenza 11 dicembre 1998
Massime • 1
In tema di appello contro il provvedimento che ha rigettato una istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, non costituisce motivazione adeguata quella che in presenza di temi specifici sollevati con l'appello si limiti alla riaffermazione della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, omettendo di considerare i temi posti in evidenza atteso che, a differenza che nel riesame, nell'appello, stante il principio devolutivo, il giudice deve attenersi ai rilievi critici dell'appellante e dare ad essi risposte precise e compiute.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/12/1998, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 11/12/1998
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. " DE IA IT " N.3624
3. " SAVINO TO " REGISTRO GENERALE
4. " PE OL " N.35206/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da MA EF nato a [...] il 29/2/'72. avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 10.27/6/'98 che, decidendo ai sensi dell'art. 310 CPP, gettava l'appello del MA contro ordinanza del GIP del Tribunale di Milano del 4/5/'98 reiettiva di istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei confronti del ricorrente con provvedimento dello stesso GIP del 9/2/'98 per reati in materia di droga.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Vito Savino udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In assenza di difensori del ricorrente.
OSSERVA:
1) Con ordinanza del 9/2/198 il GIP del Tribunale di Milano disponeva la misura cautelare d.e21a custodia in carcere nei confronti di MA EF, contestandogli il reato continuato di illecita detenzione, acquisto, cessione di cocaina.
Lo stesso GIP il 4/5/'98 respingeva istanza dell'indagato di revoca o sostituzione della custodia in carcere.
Appello del MA contro questo provvedimento del GIP veniva rigettato con ordinanza del Tribunale del riesame di Milano del 10.27/6/'98.
2) Avverso l'ordinanza del Tribunale il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione. Prospetta e svolge i seguenti rilievi critici:
- eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 310 CPP nella parte in cui non prevede alcuna decadenza della misura cautelare oggetto dell'appello in caso di mancata da parte del Tribunale della libertà del termine di 20 giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione;
- contestazione dell'assunto del Tribunale di esistenza del giudicato cautelare, essendo stata l'ordinanza di imposizione della misura coercitiva impugnata con ricorso per cassazione;
- ingiustificato riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza dell'impugnante per più episodi di commercio di cocaina, sulla base di scorretta valutazione di contenuti di intercettazioni ambientali;
- mancanza e manifesta illogicità di motivazione sulla sussistenza- permanenza di esigenze cautelari, soddisfacibili soltanto con la custodia in carcere.
3) L'appello contro l'ordinanza del GIP del 4/5/'98 è stato presentato l'11/5/'98; gli atti necessari per la decisione Eono pervenuti al Tribunale del riesame il 14/5/'98; il 22/5 è stata disposta l'udienza di trattazione, fissata per il 10/6; il provvedimento motivato che ha deciso l'appello è stato depositato il 27/6. È stato violato il disposto dell'ultima parte del II comma dell'art. 310 CPP, che prevede decisione del Tribunale entro 20 giorni dalla ricezione degli atti. Pacificamente questo termine è ordinatorio;
il mancato rispetto non determina, inefficacia della misura cautelare impugnata;
giustifica soltanto eventuali iniziative disciplinari nei confronti dei giudici colpevoli del ritardo nella decisione.
Il ricorrente eccepisce illegittimità costituzionale del II comma dell'art. 310 CPP nella parte in cui non prevede appunto, al pari di quanto disposto dall'art. 309 X comma dello stesso codice, la cessazione della efficacia dell'ordinanza impugnata, nel caso in cui il Tribunale non si pronunci nel termine previsto. L'eccezione va dichiarata manifestamente infondata, in quanto non è dato cogliere alcun contrasto con alcuno degli articoli della Costituzione richiamati nel ricorso. Non con l'art. 3, che impone pari trattamento di situazioni sostanzialmente omogenee, in quanto la situazione processuale relativa al riesame (art. 309 CPP) è ben diversa da quella dell'appello, che da un canto si riferisce anche alle misure interdittive, dall'altro, per le misure coercitive, implica acquiescenza nel merito alla misura coercitiva medesima, non impugnata nella immediatezza ai sensi dell'art. 309 GPP, con i termini brevi e le previsioni di inefficacia espressamente fissati da quest'articolo (si consideri la prima parte del I comma dell'art. 310 CPP), oppure impugnata ex art. 309 CPP con esito negativo;
il che significa già intervenuta valutazione esauriente nel merito degli indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. L'effetto inefficacia del X comma dell'art. 309 CPP costituisce conseguenza specifica in procedimento specifico. Non ci viola quindi il principio costituzionale di uguaglianza, prevedendo il legislatore effetti diversi in procedimenti diversi, di riesame e di impugnazione ordinaria (per l'appello e per il ricorso per cassazione sono previsti termini meramente ordinatori ex artt. 310 II comma e 311 V comma CPP).
D'altra parte l'impostazione del ricorrente porterebbe all'assurdo di eliminare, in sostituzione della scelta del legislatore, tutti i termini ordinatori riguardanti provvedimenti che interessino detenuti (si pensi a titolo di esempio al mancato rispetto del termine del II comma dell'art. 121 CPP o a deposito di sentenza riguardante detenuti, che intervenga oltre i termini fissati dall'art. 544 CPP). Per l'atto in esame, uguale assenza di contrasto si individua con riferimento agli artt. 13 e 24 Cost.; non si constata violazione della libertà personale nella sua determinazione di restrizione, in quanto trattasi di atto dell'autorità giudiziaria previsto dalla legge, ne' violazione del diritto di difesa, perché questo è comunque assicurato, pur con risposta giudiziaria in termine più lungo di quello ordinatorio previsto dal codice di rito. Passando all'esame della motivazione del rigetto della istanza di revoca o attenuazione della custodia cautelare, si osserva che, prescindendo dalla questione della formazione o meno del c.d. giudicato cautelare (sostenuto dal provvedimento oggetto del ricorso, ma contestato dal ricorrente che ha fatto presente di avere impugnato l'ordinanza di custodia cautelare con ricorso per cassazione ex art.311 cpv. CPP. Nei limiti del giudizio di legittimità, si tratta di controllare la motivazione dei giudici del Tribunale della libertà, e verificare se sia adeguata e logica o meno la spiegazione della permanenza dei gravi indizi di colpevolezza o della esigenza cautelare giustificante proprio la custodia in carcere. Quanto ai primi, i rilievi critici dell'impugnante appaiono valutazione di merito di risultanze di indagini preliminari (contenuti di intercettazioni ambientali), contrastante con la valutazione dei giudici milanesi, non considerabile nel giudizio di legittimità in presenza, come nel caso in esame, di valutazione motivata, sufficiente e logica, dei giudici di merito. MA ha ammesso acquisti di cocaina prima di un grammo, poi di cento grammi da TE FE;
ha precisato che l'acquisto di cento grammi di droga, fu fatto per conto ed insieme ad un gruppo di amici, di cui non ha voluto fare i nomi;
ha riferito di non ricordare di avere acquistato i droga dal FE in altre occasioni;
ha aggiunto che in altra occasione gli venne offerta cocaina da lui rifiutata perché ritenuta non buona. Interpretando alcune conversazioni intercettate, indicate e riportate, il Tribunale del riesame esprime il;
convincimento di responsabilità più vasta del prevenuto, individuato come persona che commercia quantitativi consistenti di cocaina di buona qualità. Il ricorrente ritiene che le conversazioni a cui fanno riferimento i giudici del Tribunale della libertà non possano avere il significato accusatorio riconosciuto dagli stessi giudici. La contestazione di merito, come è già stato osservato, non è considerabile nel presente giudizio, non risultando la valutazione giudiziaria manifestamente illogica. Alla data del 27/6/'98 i giudici ritengono permanere intatta l'esigenza cautelare della custodia in notevolmente intenso il rischio della prosecuzione della illecita attività di spaccio di droga da parte del MA, in considerazione dell'uso personale di sostanze stupefacenti, della conoscenza dei canali di smercio dello stupefacente (non svelati), della facilità con cui l'indagato, già ben introdotto nel relativo ambiente, potrebbe allacciare rapporti con fornitori di droga (dalla ordinanza applicativa della custodia cautelare si evince che non tutti i complici dei prevenuti sono stati identificati). Aggiungono:
l'indicato rischio non può essere evitato dalla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, soprattutto se questi siano finalizzati alla prosecuzione di attività lavorativa in esercizio commerciale di macelleria, dove i contatti con fornitori ed acquirenti di cocaina sarebbero certamente agevolati;
gli arresti domiciliari non impedirebbero all'indagato di proseguire nella consumazione degli illeciti, considerando anche che lo stato di tossicodipendenza, la evidenziata sistematicità della condotta, l'inserimento in contesti dediti al traffico degli stupefacenti, inducono a formulare ragionevole valutazione sfavorevole al prevenuto, circa il rispetto spontaneo degli obblighi della misura meno afflittiva, per commettere altri reati. Tale motivazione non risulta però adeguata e compiuta in relazione ai motivi di appello, come invece doveva essere. Trattasi infatti di mera riaffermazione delle motivazioni dell'ordinanza di custodia cautelare. Considerando i motivi di appello, i temi da trattare erano quelli dello stato d'incensuratezza del ricorrente;
della mancata contestazione a lui di reati associativi in materia di droga;
della mancata contestazione di aggravanti particolari rispetto al riferimento dell'addebito dell'art. 73 DPR 309/'90; delle deduzioni che MA lavorava e viveva in famiglia;
che gli acquisti di cocaina, sostenuti da legittime possibilità economiche, erano per uso personale e di gruppo di amici in ambiente benestante;
dell'assenza di indizi che il ricorrente, oltre all'ammesso collegamento con lo spacciatore FE conosciuto tramite RE GI, avesse contatti specifici con individuati veri responsabili del grosso traffico di cocaina, o comunque con altri coindagati dello stesso procedimento(fatta eccezione per FE è RE); del rilievo della sua confessione e delle accuse mosse ai menzionati FE e RE;
dell'oggettivo decorso del tempo dall'inizio della esecuzione della custodia cautelare (elemento questo da valutare ovviamente insieme ad altri indici di giudizio, oggettivi); del dato che gli arresti domiciliari erano stati chiesti in casa dei genitori del MA, con cui costui viveva quando era stato arrestato, casa sita in un piccolo paese (Carpenedolo), a poca distanza dalla caserma dei carabinieri e a dieci metri dalla caserma dei vigili urbani (l'autorizzazione a lavorare in negozio di macelleria era meramente eventuale, a discrezione dei giudici ovviamente liberi di fissare modalità di esecuzione di arresti domiciliari idonee ad assicurare condizioni più pregnanti di sicurezza sociale). Tutti questi elementi, secondo l'impugnante, se considerati globalmente, anche alla luce dell'affermazione che MA per le dichiarazioni rese era custodia, o nel reparto sicurezza del carcere milanese di San Vittore dovrebbero portare alla conclusione della cessazione della ritenuta esigenza cautelare dell'art. 274 lettera c) CPP, comunque al rilievo del relativo soddisfacimento con la misura degli arresti domiciliari. Sul punto, in particolare sulla questione degli arresti domiciliari, come si è già evidenziato, non costituisce risposta (negativa) adeguata la riportata motivazione di ricezione integrale della motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare, ne' il giudizio non positivo sulla confessione che, secondo i giudici del merito, sarebbe stata parziale. L'appello previsto dall'art. 310 CPP è istituto processuale diverso dal riesame;
mentre per questo, per il disposto della seconda parte del comma IX dell'art. 309, il Tribunale può valutare liberamente ed autonoma mente i dati della colpevolezza e delle esigenze cautelari, integrando di sua iniziativa, prescindendo dall'iniziativa delle parti, il contenuto dell'ordinanza cautelare impugnata, nell'appello, per il principio devolutivo, i giudici devono attenersi ai rilievi critici dell'appellante e dare a tutti questi risposte precise e compiute. Orbene, il provvedimento impugnato sembra integrazione autonoma del provvedimento del GIP, e non decisione su appello. Va pertanto annullato, limitatamente alla motivazione della permanenza della esigenza della misura cautelare della custodia in carcere con rinvio per nuovo esame, sul punto al Tribunale di Milano.
Si incarica la cancelleria dell'adempimento di cui all'art. 94 comma 1 ter delle norme di attuazione del CPP.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale;
annulla l'ordinanza, impugnata per. vizio di motivazione limitatamente alla ritenuta permanenza della esigenza della misura cautelare della custodia in carcere e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale della libertà di Milano;
incarica la cancelleria dell'adempimento previsto dall'art. 94 comma 1 ter delle norme di attuazione del CPP.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 1998