Sentenza 31 maggio 2016
Massime • 1
Il reato di appropriazione indebita di un bene in "leasing" è integrato dalla mera interversione del possesso, che si manifesta quando l'autore si comporta "uti dominus" non restituendolo senza giustificazione, così da evidenziare in maniera incontrovertibile anche l'elemento soggettivo del reato, e non da quando il contratto deve intendersi risolto a causa dell'inadempimento nel pagamento dei canoni. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna dell'imputato, al quale era stato notificato l'avviso di risoluzione del contratto e la conseguente intimazione a restituire il veicolo oggetto della locazione finanziaria).
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Quesito con risposta a cura di Gaya Carbone, Beatrice Lo Proto e Antonino Ripepi In relazione allo schema negoziale del contratto di leasing, la condotta di appropriazione indebita si realizza non già per il solo dato del mancato pagamento dei canoni e dell'eventuale previsione pattizia della risoluzione del contratto, essendo necessario che il debitore venga a conoscenza della volontà del concedente di rientrare nel possesso del bene intimandone la restituzione e che manifesti l'avvenuta interversione del possesso, comportandosi uti dominus non restituendo il bene senza giustificazione. La conoscenza della volontà del creditore, ove sia affidata alla comunicazione attraverso il mezzo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/05/2016, n. 25288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25288 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2016 |
Testo completo
25 2 8 8/ 1 6 88 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 31/05/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. Intel Dott. ANTONIO PRESTIPINO - Consigliere - Dott. MATILDE CAMMINO REGISTRO GENERALE N. 2602/2016- Consigliere - Dott. GIACOMO FUMU Dott. ADRIANO IASILLO - Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TROVATO ANGELO N. IL 31/08/1968 avverso la sentenza n. 1571/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del 17/02/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ?-Greſe che ha concluso per l'o n low to presessione жите гило рес Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania confermava la sentenza di primo grado e condannava il Trovato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di appropriazione indebita.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva:
2.1. violazione di legge: non sarebbe integrato il reato contestato in quanto mancherebbe la prova della interversione del possesso;
in particolare si deduceva che la semplice condotta omissiva in ordine alla restituzione del bene non sarebbe sufficiente ad integrare il reato di appropriazione indebita, non essendo dalla stessa deducibile la volontà di appropriarsi del bene al fine di disporne uti dominus;
2.2. violazione di legge. Sarebbe stata violata la disciplina della prescrizione;
si contestava il calcolo dei tempi di sospensione adducendo la incompletezza dei verbali che non avrebbe dato conto del fatto che il rinvio era stato chiesto per legittimo impedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il collegio ritiene che reato di appropriazione indebita si consuma quando il possessore qualificato si comporti uti dominus. In particolare in caso di detenzione giustificata ab origine dalla stipula di un contratto di leasing, l'appropriazione indebita non si consuma in concomitanza con la risoluzione di diritto del contratto conseguente all'inadempimento dei canoni, ma si perfeziona nel momento in cui il detentore manifesta la sua volontà di detenere il bene uti dominus, non restituendo, senza alcuna giustificazione, il bene che gli viene richiesto. Nel caso di specie, in coerenza con tali linee ermeneutiche, il collegio di merito evidenziava come dagli atti fosse emerso che al Trovato era stato notificato l'avviso di risoluzione del contratto e la conseguente intimazione a restituire il veicolo oggetto di locazione finanziaria: da tali emergenze era possibile indurre la volontà di trattenere illecitamente il bene e di comportarsi da proprietario. La motivazione offerta dalla Corte territoriale evidenzia la piena compatibilità dei fatti emersi con la volontà di appropriarsi del bene. Si tratta di una motivazione che esalta la potenzialità dimostrativa della condotta non solo in ordine alla consumazione del fatto sotto il profilo oggettivo, ma anche con 2 riguardo alla dimensione soggettiva del reato. Alcune condotte sono infatti univocamente inquadrabili nella fattispecie delittuosa poiché l'elemento oggettivo è connotato da una tale evidenza da essere incompatibile con ogni riconduzione a condotte alternative lecite. In tali casi, anche la connotazione finalistica del dolo specifico può dedursi dalle condotte, nella misura in cui siano autoevidenti. La motivazione sull'elemento soggettivo può in tali casi essere limitata alla rilevazione della incompatibilità delle condotte contestate con ipotesi alternative lecite. Nel caso di specie la Corte territoriale offriva una motivazione priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali, che deduceva l'esistenza dell'elemento soggettivo proprio dalle caratteristiche della condotta accertata dotate di evidente efficacia dimostrativa.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio condivide l'autorevole interpretazione delle Sezioni unite secondo cui qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Cass. sez. un. n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262914). Nel caso di specie, contrariamente a quanto dedotto, i periodi di sospensione della prescrizione risultano legittimamente calcolati in coerenza con le indicate linee ermeneutiche. Il primo periodo di sospensione (che va dal 10\6\14 al 18\11\14) risulta conseguente ad una richiesta di rinvio generica del difensore, il quale, come si legge nel verbale, si doveva "allontanare": tale richiesta non è riconducibile a legittimo impedimento, sicchè la sospensione deve essere calcolata in relazione all'intero periodo di rinvio. Il secondo periodo di sospensione è invece limitato a soli sessanta giorni, tenuto conto della causale del rinvio, riconducibile questa volta al legittimo impedimento del difensore. Dunque il periodo di sospensione è stato correttamente individuato in mesi sette e giorni otto (pag. 5 delle sentenza impugnata).
2. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
3 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500.00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 31 maggio 2016. Il Presidente L'estensore Antonio Prestipino Sandra RecchioneSandry Recchic DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 17 GIU, 2016 Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Pianelli T R O O C N