Sentenza 22 maggio 1998
Massime • 1
Il difensore di ufficio che, non limitandosi a svolgere il patrocinio obbligatorio dell'imputato, insiste nella richiesta di rinvio del dibattimento presentata dal difensore di fiducia, agisce, in relazione a tale istanza, in nome e per conto di quest'ultimo, al quale pertanto non deve essere notificata l'ordinanza di fissazione della nuova udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/05/1998, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 22.5.98
1. Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
2 " Renato L. Calabrese " N. 1062
3. " Giuseppe Sica " REGISTRO GENERALE
4. " Angelo Di Popolo " N. 1705/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CR CA, nato a [...] il 13 gennaio avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 11 novembre 1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Renato Calabrese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Elena Paciotti che ha concluso per il rigetto del ricorso.
O S S E R V A
CR CA ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe (confermativa di quella di primo grado, recante condanna per il reato di emissione di assegni a vuoto)chiedendone l'annullamento per violazione dell'art.606 c.I lett.c) c.p.p. in relazione agli artt. 601, n.5, 178 e 179 stesso codice.
Lamenta l'omesso avviso al difensore di fiducia, (circa la data della nuova udienza fissata a seguito di rinvio del dibattimento per impedimento dello stesso difensore.
Il ricorso va disatteso.
Il primo atto processuale del giudizio di appello lo registrò la mancata comparsa del difensore di fiducia che venne sostituito, ex art. 97 c.p.p., da difensore di ufficio. La corte territoriale, come risulta dal relativo verbale di udienza, dette atto che era pervenuta in cancelleria dichiarazione del difensore fiduciario di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati e procuratori del foro locale. Lo stesso verbale attesta che "il difensore d'ufficio insiste nella richiesta" e che la corte dispose il rinvio del dibattimento alla udienza dell'11 novembre 1997. Ciò premesso, si osserva che l'ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti (art. 486, 4^ co. c.p.p.). Nella specie, il difensore di ufficio, avendo insistito nella richiesta di rinvio formulata dal difensore di fiducia, agì, in relazione a tale istanza in nome e per conto di quest'ultimo. Al quale, pertanto, non doveva essere notificata l'ordinanza con la quale veniva fissata la data della nuova udienza (art.486. 3^ co. c.p.p.), poiché ne era stato direttamente informato il difensore di ufficio, che non si era limitato ad assumere il patrocinio obbligatorio dell'imputato (art.97 c.p.p.), ma aveva in più svolto un compito non inerente alla funzione obbligatoria ex lege, agendo come sostituto del difensore di fiducia (art.102 c.p.p.). Il che comportava che la notizia a lui data equivaleva alla notizia data al difensore di fiducia.
Non sussistendo dunque la denunziata nullità, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge in ordine alle spese.
P. Q .M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1998