Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
La richiesta di aiuti comunitari avanzati sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità, presuppone che sia stata preventivamente concordata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Pertanto, colui che consegue il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi, affermando contrariamente alla realtà, la sussistenza, in concreto, di tale carattere nel terreno di cui si tratta, è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, concretizzando la sua falsa affermazione di per sè l'elemento psicologico della colpa, richiesto dall'art. 3 della legge 689/81 ed a nulla rilevando l'errore di fatto intervenuto sulle reali caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo delle stesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - rel. Consigliere -
Dott. Alfonso ARATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 1, presso lo studio dell'avvocato NATALE LINO, difeso dall'avvocato FRANCO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONI FRODI DI SALERNO, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2/98 della Sezione distaccata di Pretura di CHIAROMONTE, emessa il 28/1/1998, depositata il 09/02/98;
RG.1140/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09100 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato MARIO FRANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 22/5/97 OV OR proponeva opposizione, davanti al RE di Lagonegro, avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 10 del 17/3/97 notificata il 21/4/97 con la quale l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi di Salemo gli aveva inflitto la sanzione complessiva di L.
8.319.625 per la violazione dell'art. 2, 1^ co., l. 23 dicembre 1986 n. 898 (come modificato dall'art. 73 1. n. 142 del
1992) per avere indebitamente percepito l'aiuto comunitario connesso al ritiro dei seminativi della produzione per le annate dall'89/90 al 93/94.
L'ispettorato si costituiva ed eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito. Senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria il RE lucano respingeva l'opposizione e condannava l'opponente alle spese processuali, con sentenza 9 febbraio 1998, rigettando l'eccezione pregiudiziale di incompetenza e ritenendo non incolpevole l'errore nell'indicazione dei terreni al momento della richiesta dei contributi CEE.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il OR, articolandolo su tre motivi. La discussione, già fissata per l'udienza del 6/3/2000, è stata differita per consentire la notificazione del ricorso all'Avvocatura Generale dello Stato, che ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 23 l. n. 689 del 1981 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per il mancato ordine pretorile di deposito agli atti del rapporto dei funzionari del Corpo Forestale relativo all'accertamento dell'infrazione, con conseguente violazione del diritto di difesa. La censura non coglie nel segno. Da un lato, infatti, nel decreto pretorile di fissazione dell'udienza si rinviene l'ordine di deposito del provvedimento reclamato;
dall'altro, tale deposito risulta effettuato con il fascicolo di parte dell'Amministrazione e, dunque, l'opponente è stato messo in grado di conoscere l'esatto contenuto, come emerge dallo stesso atto di opposizione. Il primo motivo va, pertanto, disatteso.
Con il secondo mezzo il OR denuncia l'insufficienza della motivazione sul punto decisivo della controversia attinente alla scusabilità dell'errore relativo all'indicazione inesatta delle particelle beneficiarie del contributo CEE.
L'esposta doglianza non è fondata. Fermo restando che nel caso di "errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa" (art. 3, 2^ co., l. n. 689 del 1981), nella specie il RE ha escluso il riconoscimento dell'invocata buona fede affermando che l'indicazione esatta ed attenta dei terreni appare il minimo di diligenza esigibile nei confronti di chi richiede gli aiuti comunitari". Così opinando il suddetto Giudice si è uniformato all'insegnamento di questa Corte, secondo cui la richiesta di aiuti comunitari avanzata sulla base di dati affermati dall'istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata previamente controllata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati. Pertanto, colui che consegua il beneficio comunitario riservato a terreni seminativi, affermando, contrariamente alla realtà, la sussistenza in concreto di tale carattere nel terreno di cui si tratta, è passibile della sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, concretizzando la sua falsa affermazione di per sè l'elemento psicologico della colpa, richiesto dall'art. 3 della legge n. 689 del 1981, ed a nulla rilevando l'errore di fatto intervenuto sulle reali caratteristiche del terreno, dovuto a mancato controllo delle stesse (Cass. 27 agosto 1999 n. 8991). Anche il secondo motivo va, quindi, disatteso.
Resta da esaminare il terzo ed ultimo mezzo con cui il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 L. n. 689/81 cit., lamenta che il RE non abbia rilevato d'ufficio la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione, quanto meno con riguardo alle annate 1989/90 e 1990/91. Neppure questa censura coglie nel segno. Da un lato, infatti, va ricordato che per l'orientamento di gran lunga prevalente la prescrizione ex art. 28 cit. non è rilevabile d'ufficio; dall'altro e soprattutto che siffatta eccezione è nuova, non essendo stata formulata in sede di opposizione e che, per costante giurisprudenza, non può sollevarsi per la prima volta in cassazione, importando accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità (ex plurimis Cass. 14 dicembre 1993 n. 12304). Conclusivamente, il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 11.000= oltre L.
1.300.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001