Sentenza 16 luglio 2002
Massime • 1
Nel giudizio di risarcimento danni derivanti da occupazione cd. "appropriativa", oggetto della pretesa azionata non è il diretto e rigoroso accertamento del diritto di proprietà dell'istante sul fondo (trattandosi di "petitum" risarcitorio e non rivendicatorio), bensì la (sola) individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, sicché il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla dedotta pretesa può legittimamente formarsi sulla base di qualsiasi elemento, documentale e/o presuntivo, sufficiente ad escludere una erronea destinazione soggettiva del pagamento dovuto (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, peraltro, escluso che, nella specie, tale convincimento si fosse legittimamente formato in capo al giudice di merito che aveva accolto l'istanza risarcitoria esclusivamente sulla base della mera esibizione, da parte dell'attore, di un piano particellare dei terreni abusivamente occupati dalla P.A., comprendente, oltretutto, un'area di estensione inferiore rispetto a quella in questione, sulla quale gravava, per di più, un diritto di usufrutto spettante a terzi).
Commentario • 1
- 1. Occupazione illegittima della PA: la sentenza del CdSRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 28 febbraio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10294 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BAGHERIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso l'avvocato LAURA MATTARELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato BERNARDO MATTARELLA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AG MO, AG AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. MERCATI 51, presso l'avvocato ANTONIO IELO, rappresentati e difesi dall'avvocato SERGIO CONIGLIARO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 772/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 06/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione, rigetto nel resto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Palermo con sentenza del 22 ottobre 1993, condannava il comune di Bagheria al risarcimento del danno in favore gi IR ed ON GL il risarcimento del danno liquidato in L. 248.797.000, oltre interessi legali per l'occupazione espropriativa di un terreno di loro proprietà ubicato nel territorio di quel comune (fg. 11, part. 348), nonché al pagamento dell'indennità per l'occupazione temporanea dell'immobile, determinandola in L. 44.010.000, oltre agli interessi legali a far data dalla scadenza di ciascuna annualità.
In parziale accoglimento dell'impugnazione dell'amministrazione comunale, la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 6 settembre 1999, ha ridotto la somma dovuta al GL a titolo di danno per l'avvenuta occupazione acquisitiva, nella misura di 167.662.990, confermando nel resto l'impugnata sentenza, in quanto:
a) nessuna contestazione aveva mosso il comune al diritto dominicale del GL risultante dalla documentazione catastale prodotta, anche perché la superficie interessata dall'opera pubblica coincideva con la particella ad essi intestata;
b) il Tribunale aveva correttamente determinato anche l'indennità per l'occupazione temporanea loro spettante, richiesta dagli attori con la domanda di aver corrisposto il mancato utile dei redditi non percepiti dal tempo della materiale occupazione del fondo e con detrazione delle somme già versate e da essi accettate a titolo di acconto;
c) era esatto anche il valore dell'immobile stimato in L. 163.000 mq. con riferimento al marzo 1987, in quanto l'area espropriata si trovava in una zona urbanizzata con densità fondiaria di 5 mc/mq. ed era ubicata a brevissima distanza dalle arterie principali di quel comune.
Per la cassazione della sentenza, detta amministrazione ha proposto ricorso per tre motivi;
cui resistono il GL con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso, il comune di Bagheria, deducendo violazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2697 cod. civ. censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che i GL avessero fornito la prova della proprietà dell'immobile espropriato, e quindi, della loro legittimazione attiva, da essa amministrazione contestata, in base ad una motivazione illogica che senza compiere alcun accertamento sul loro diritto dominicale, aveva ritenuto sufficiente il piano particellare dei terreni occupati, privo di alcuna rilevanza probatoria;
e per di più comprendente un'area di estensione inferiore di quella occupata, pari a mq. 1080 e sulla quale, peraltro, gravava l'usufrutto di tale Maggiore Maria. Il motivo è fondato.
La stessa sentenza impugnata ha dato atto che il comune di Bagheria, con il primo motivo di appello, aveva censurato la decisione dei primi giudici per avere considerato i GL proprietari dell'immobile espropriato, malgrado gli stessi non avessero fornito alcuna prova del loro diritto dominicale, perciò contestandone la titolarità attiva del rapporto obbligatorio controverso;
per cui a nulla rilevava la circostanza che detta amministrazione nel giudizio di primo grado non avesse contestato siffatto diritto reale una volta che la stessa Corte territoriale non aveva ritenuto che la circostanza fosse stata esplicitamente ammessa dal comune ovvero che l'ente avesse impostato le proprie difese su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento della proprietà del fondo in capo alla controparte;
sì da poter ritenere il fatto in questione, pacifico. E che, d'altra parte non sussiste nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte onde evitare che essa venga ritenuta come ammessa (Cass. 5149/2001; 10790/1999; 5699/1999).
La Corte di appello., doveva i allora i accertare se i GL avessero dato la prova del diritto dominicale da essi affermato sul fondo e dal quale gli stessi intendevano trarre conseguenze giuridiche favorevoli quali il diritto ad ottenere il controvalore del bene irreversibilmente trasformato dall'amministrazione comunale e, quindi, definitivamente ad essi sottratto in forza della c.d. occupazione espropriativa: prova che secondo la giurisprudenza di questa Corte, non contestata dalle parti, seppure non era richiesta in modo rigoroso così come deve essere data dall'attore, allorché oggetto della pretesa è direttamente l'accertamento della proprietà del fondo, doveva comunque essere offerta dagli appellati per il disposto dell'art. 2697 cod. div. sulla base di qualunque elemento documentale e presuntivo;
ma in ogni caso idoneo e sufficiente a dimostrare la pregressa spettanza in capo ad essi della titolarità dell'immobile che si traduceva nella loro qualità di titolari del credito richiesto, onde impedire una erronea destinazione del pagamento dovuto (Cass. 4188/1997; 2701/1997; sez. un. 466/1987). La sentenza impugnata nessuna disamina ha, invece, compiuto al riguardo, essendosi limitata a menzionare la documentazione catastale relativa alla particella espropriata (piano particellare di esproprio e certificato dell'U.T.E. di Palermo), l'avente valore di semplice indizio: a differenza di quanto si verifica nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione in cui la legittimazione ad opporsi va presuntivamente riconosciuta a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo e quindi i come titolare del credito indennitario, senza necessità di prove in ordine al diritto di proprietà; che deve, invece, essere dimostrata dall'avente diritto nel successivo procedimento di svincolo dell'indennizzo di cui agli art. 30 e segg. della legge 2359 del 1865 (Cass. 710/1995; 1116/1994). Tutto ciò non senza considerare che i nel caso l'amministrazione comunale aveva contestato la rilevanza probatoria anche di detta documentazione catastale sia con riferimento all'estensione della particella radicalmente trasformata che non esauriva l'intero immobile espropriato, sia con riguardo agli intestatari posto che fra di essi il comune ha indicato anche altro soggetto estraneo al giudizio e che ne risultava usufruttuario (in parte).
L'accoglimento del mezzo esaminato comporta l'assorbimento del terzo motivo del ricorso con cui il comune di Bagheria ha dedotto vizi di motivazione in merito alla valutazione del fondo espropriato, potendo (e dovendo) la censura essere esaminata (dal giudice di rinvio) soltanto se resterà preventivamente accertata la legittimazione del GL al credito risarcitorio, oggetto della presente pretesa.
Con il secondo motivo del ricorso l'amministrazione comunale, denunciando violazione degli art. 99 e 112 cod. proc. civ. si duole che la sentenza impugnata abbia altresì confermato la determinazione dell'indennità di occupazione senza alcuna richiesta da parte del GL, che non poteva ritenersi compresa nella domanda di risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva, data l'autonomia dei due crediti, aventi oggetto e titoli distinti e che, comunque, (doveva essere formulata espressamente con univoco riferimento al credito sudetto. Lamenta, altresì, che a tale indennità siano stati aggiunti anche gli interessi legali malgrado la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente enunciato il principio che detti interessi hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria alla quale accedono, sicché necessitano anch'essi di esplicita domanda.
Il Collegio ritiene fondato soltanto quest'ultimo profilo. La sentenza impugnata, infatti, al pari della decisione del Tribunale, non ha ritenuto affatto che la domanda di attribuzione dell'indennità per il periodo di occupazione legittima dovesse considerarsi contenuta in quella rivolta al conseguimento del controvalore dell'immobile per l'avvenuta occupazione espropriativa;
ma ha affermato che la relativa pretesa era stata formulata dai GL in modo autonomo fin dall'atto introduttivo del giudizio ed era ravvisabile nella istanza del tutto diversa da quella avanzata con riferimento al loro credito risarcitorio, con la quale gli stessi avevano richiesto al comune convenuto "il mancato utile dei redditi non percepiti dal tempo dell'occupazione temporanea, con detrazione della somma versata ed accettata a titolo di acconto sull'indennità di occupazione temporanea": che esplicitava in maniera univoca proprio la loro volontà di conseguire il relativo indennizzo. In tal modo la Corte di merito ha correttamente applicato anche il principio, più volte enunciato da questa Corte, che la domanda giudiziale deve essere interpretata anche e soprattutto nel suo sostanziale contenuto e con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire: come desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dal provvedimento sollecitato in concreto, con il solo limite del rispetto del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
E tuttavia, neppure la sentenza ha affermato che su detta indennità i GL abbiano chiesto anche gli interessi legali a far data dalla scadenza di ciascuna annualità; per cui se è vero che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi sull'equivalente monetario del danno medesimo, integrandone gli stessi una componente nascente dallo stesso evento generatore dell'obbligazione risarcitoria e rivolta a ristorare il creditore del pregiudizio derivante dal ritardato conseguimento di detto equivalente monetario, è pur vero che siffatto principio vale soltanto per i crediti di valore. Laddove l'indennità di occupazione temporanea integra un debito di valuta anche quando viene liquidata in sede giudiziaria ed è perciò soggetta alle norme che disciplinano le obbligazioni pecuniarie.
Conseguè che l'obbligazione di interessi (sull'indennità sudetta) è collegata con vincolo di accessorietà all'obbligazione (principale) in questione solo nel momento genetico, ma una volta sorta, ne rimane autonoma, sicché le sue vicende sono indipendenti da quelle dell'obbligazione principale (tanto che potrebbero formare oggetto di separati atti giuridici).
Ed allora, detti interessi siano moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello relativo all'obbligazione di corrispondere l'indennizzo possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura;
ed il giudice che li attribuisce senza che essi siano espressamente richiesti incorre nella denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.(Cass. 11310/1998; 11884/1993;
1561/1993).
Conclusivamente, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con conseguente rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che si atterrà ai principi esposti e provvedera al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso, nonché per quanto di ragione il secondo, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2002