Sentenza 20 aprile 1999
Massime • 1
In tema di reati militari, la causa di non punibilità prevista dall'art. 14, comma quinto, della legge 8 luglio 1998 n. 230 per coloro che abbiano espiato, per precedenti condotte di rifiuto del servizio militare di leva, la pena della reclusione per un periodo non inferiore alla durata del servizio stesso, opera indipendentemente dalla circostanza che l'esecuzione della pena (nella specie intervenuta nella forma dell'affidamento in prova al servizio sociale) sia avvenuta prima o dopo la commissione dell'ultimo reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/04/1999, n. 7281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7281 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 20/4/1999
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE NI Consigliere N. 446
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO Consigliere N. 04626/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso C.MIL.APP. di Roma nei confronti di:
AU NI AR N. IL 21/5/1973
Avverso sentenza del 23/9/1998 C.MIL.APP. di Roma Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
UDITO IL Pubblico Ministero in persona del S. Procuratore Generale Militare Dott. Vittorio Garino che ha concluso per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell'art. 14, comma 5 l. 230/98; in subordine, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6/2/1998, il Tribunale Militare di Cagliari assolveva EP NT MA, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", dal reato di diserzione aggravata (artt. 148 n. 2 e 154 n. 1 p.m.p.) contestatogli per il fatto che, dopo essere stato condannato il 18/5/1994 per un precedente reato di assenza dal servizio, ometteva di presentarsi senza giusto motivo al proprio reparto o ad altra autorità militare, rimanendo assente per oltre sei mesi consecutivi, sino al 13/6/1996, data in cui veniva tratto in arresto. L'assoluzione veniva giustificata osservando che non poteva seguirsi, perché contrario al principio di legalità, il consolidato orientamento giurisprudenziale che, nella persistenza della condotta antigiuridica di assenza dal servizio militare, fa sorgere un nuovo reato di diserzione a decorrere dalla pronuncia della sentenza di primo grado.
In data 23/9/1998 la Corte Militare di Appello respingeva l'appello del Procuratore Generale e confermava la sentenza di primo grado, rilevando che, pur non essendo condivisibili le argomentazioni sviluppate nella pronuncia impugnata, questa, tuttavia, doveva essere tenuta ferma in quanto, in pendenza di giudizio, era entrata in vigore la l. 8/7/1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, il cui art. 14, comma 5 dispone che "coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva". La Corte Militare precisava che il EP per la precedente assenza dal servizio era stato condannato ad un anno di reclusione militare e che tale pena era stata espiata mediante la misura alternativa dell'affidamento in prova conclusosi con esito positivo. Aggiungeva che non erano rilevanti le circostanze che la permanenza nel secondo reato, quello cioè di diserzione, era cessata prima dell'entrata in vigore della l. n. 230/98 e che tale condotta è stata posta in essere allorché la pena della reclusione di un anno non era stata ancora espiata, dato che - per quanto riguarda quest'ultima obiezione - la ratio evidente della disposizione di cui al citato quinto comma dell'art. 14 è quella di evitare la c.d. "Spirale delle condanne".
Il Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello proponeva ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 14, comma 5 della l. n. 230/98, sul rilievo che per la condotta di rifiuto antecedente all'espiazione della pena, siccome realizzata in un tempo in cui l'esonero dal servizio non è ancora intervenuto, non può ritenersi operante l'esimente prevista dalla predetta disposizione. Ciò posto, il P.G. ricorrente chiedeva a questa Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 l. n. 230/98 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione ai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 14, nella parte in cui prevede che, nei casi ivi considerati, l'esonero dalla prestazione dal servizio militare consegua, anziché alla condanna, all'espiazione della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio di leva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento, in quanto a mezzo dello stesso sono state formulate censure non convalidanti una corretta interpretazione dell'art. 14, comma 5 della l. 8/7/1998, n. 230. Tale disposizione, inserita in un testo legislativo recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, stabilisce che "coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'art. 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva". La ratio giustificatrice della disciplina trova immediato precedente nel contenuto della sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 3 l. 15/12/1972, n. 772, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio stesso dopo avere addotto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 l. n. 772/72 o senza avere addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena della reclusione in misura complessivamente non inferiore a quella del servizio militare di leva (Corte Cost., 28 luglio 1993, n. 343): in tale decisione il giudice delle leggi ha posto in luce la palese irragionevolezza derivante dall'art. 8, comma 3 l. n. 772/72 in dipendenza della possibilità reale della c.d. spirale delle condanne in relazione ai reati di rifiuto totale di prestazione del servizio militare diversi da quello determinato da obiezione di coscienza, tale da comprimere ingiustificatamente, in particolare, il valore costituzionale della libertà personale e da vanificare, altresì, quello della finalità rieducativa della pena.
La finalità evidente della disposizione di cui all'art. 14, comma 5 l. n. 230/98, individuabile nell'esigenza di impedire condanne "a catena", non può non assumere rilievo determinante ai fini della corretta analisi ricostruttiva della portata della norma, il cui contenuto precettivo si sostanzia nel divieto per il giudice di pronunciare una nuova condanna per il protrarsi del rifiuto del servizio militare di leva allorché l'imputato abbia già espiato - per la medesima condotta posta in essere anteriormente alla interruzione della permanenza nel reato - una pena di durata non inferiore a quella del servizio stesso. L'interpretazione restrittiva della norma prospettata dal Procuratore Generale Militare ricorrente non può essere condivisa per la ragione che modella la struttura oggettiva del reato in termini tali da ritenere necessario che il nuovo reato, rispetto al quale opera la causa di non punibilità, non sia stato consumato prima dell'espiazione della pena inflitta per il nuovo reato. La tesi del ricorrente non corrisponde all'effettivo impianto della disciplina normativa dettata dal citato art. 14, comma 5, la cui precipua finalità è quella di impedire che si attivi la c.d. "spirale delle condanne" attraverso una seconda condanna per rifiuto del servizio di leva, per motivi non riconducibili nell'obiezione di coscienza, nei confronti di chi per lo stesso rifiuto abbia espiato una pena detentiva di durata non inferiore a quella del servizio militare. Se fosse vero l'assunto del P.G. ricorrente, la disciplina mancherebbe di coerenza logica e risulterebbe fortemente divergente dall'inequivoca ratio che anima la disposizione, atteso che, poiché con la sentenza di primo grado è interrotta la permanenza nel primo reato e da tale data il permanere della diserzione integra automaticamente un diverso reato, per quest'ultimo l'imputato dovrebbe in ogni caso essere, ancora una volta, condannato non avendo espiato la pena irrogata per la prima condanna: con l'inevitabile conseguenza che rimarrebbe, così, eluso l'intento del legislatore di evitare condanne a catena per il protrarsi del rifiuto del servizio militare di leva. Tali rilievi pongono in luce l'esattezza delle linee argomentative che sorreggono la sentenza gravata, conia quale la Corte Militare ha reputato non rilevante il "dato naturalistico - cronologico" dell'anteriorità della consumazione del secondo reato di diserzione rispetto all'esecuzione della pena inflitta per il primo reato, correttamente ritenendo che una diversa interpretazione risulterebbe "in malam partem", non evitando la c.d. "spirale delle condanne", e che il giudice è tenuto ad applicare la causa di non punibilità ogni qual volta che l'imputato abbia già espiato, per un precedente rifiuto, la reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva, sia avvenuta l'esecuzione della pena prima o dopo la commissione del secondo reato.
Dalle precedenti considerazioni deriva che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5 l. n. 239/98 risulta non rilevante nel presente giudizio.
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati va riconosciuto che la pronuncia di assoluzione dell'imputato dal reato di diserzione costituisce la lineare conseguenza dei dati fattuali accertati, non contestati neanche dal P.G. ricorrente, essendo pacifico che il EP ha già espiato - nella forma dell'affidamento in prova conclusosi positivamente - la pena della reclusione di un anno.
Infine, deve rilevarsi che non ha alcuna influenza la circostanza che la diserzione ha avuto termine in data 13/6/1996, prima dell'entrata in vigore della l. n. 230/98, essendo venuta meno l'illiceità penale del fatto per effetto della disposizione di cui all'art. 2, comma 2 c.p., secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999