Sentenza 6 ottobre 1998
Massime • 1
Il termine, di carattere perentorio, entro il quale il contravventore deve di norma chiedere di essere ammesso all'oblazione facoltativa di cui all'art. 162-bis cod. pen. (prima dell'apertura del dibattimento) non opera anche in quei casi in cui tale facoltà non sia dalla legge prevista in relazione al titolo di reato contestato nel decreto di citazione e il titolo stesso venga in un momento successivo modificato. (Fattispecie nella quale il fatto, qualificato nel decreto di citazione a giudizio come reato di cui all'art. 10, commi sesto e decimo, della legge n. 110 del 1975, ostativo alla concedibilità dell'oblazione era stato successivamente ritenuto, con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, integrare gli estremi della contravvenzione all'art. 13 t.u.l.p.s.).
Commentario • 1
- 1. La Corte costituzionale sulla rimessione in termini per l’istanza di oblazione nel caso di riqualificazione giuridica officiosa.Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020
Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 11706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11706 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 6/10/98
1. Dott. Umberto GIORDANO Consigliere SENTENZA
2. " Vincenzo TARDINO " N.988
3. " Emilio GIRONI " REGISTRO GENERALE
4. " Enrico EL " N.22291/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Nuoro
avverso la sentenza emessa il 5/2/98 dal OR di Nuoro nel procedimento penale a carico di AT ES PE, n. a Nuoro il 29/10/31
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Martusciello che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Osserva:
AT ES PE è stato citato a giudizio davanti al OR di Nuoro per rispondere del delitto di cui all'art.10 commi 6 e 10 legge 110/1975 per avere detenuto del 20/2/92 al 20/2/95 una collezione di armi con licenze scaduta, non avendo chiesto il rinnovo di quelle con validità annuale rilasciatagli dal locale Questore il 20/2/91.
Con sentenza in data 6/12/98 il OR - avendo ritenuto con ordinanza dibattimentale in data 25/9/97 che doveva invece configurarsi la violazione dell'art. 13 TULPS, sanzionata dall'art.17 con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila, e preso atto che la domanda di oblazione era stata presentata prima dell'inizio della discussione finale, come previsto dal comma 5 dell'art.162-bis C.P., e che dopo la derubricazione il AT aveva versato la somma prescritta - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto ai sensi del citato art.162-bis C.P. Ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo violazione di legge per non avere il OS presentato la domanda di oblazione in fase predibattimentale con contestuale richiesta di derubricazione dell'addebito. Il gravame non può trovare accoglimento.
Correttamente infatti il OR ha ammesso il AT all'oblazione, anche se a stretto rigore non è appropriato il richiamo contenuto in sentenza al comma 5 dell'art.162-bis C.P. prevedendo tale disposizione solo la possibilità di riproporre una domanda che sia stata in precedenza respinte.
Contrariamente a quanto sostenuto dal P.M. ricorrente, non è possibile, invero, ritenere che il termine, di carattere perentorio, "prima dell'apertura del dibattimento" entro cui il contravventore deve di norma chiedere di essere ammesso all'oblazione ai sensi del comma 1 dell'art.162-bis C.P. operi anche nei casi, come quello di specie, in cui tale facoltà non sia dalla legge prevista in relazione al titolo di reato contestato nel decreto di citazione e il titolo stesso venga in un momento successivo modificato. Questa interpretazione, alla luce della quale la pronuncia del OR trova giustificazione, appare la più rispondente a criteri di razionalità e si pone in linea con quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 530/1995 che, con riferimento a situazioni analoghe, ha dichiarato l'illegittimità degli artt.516 e 517 C.P.P. nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso e al reato concorrente contestati in dibattimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 1998