Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 11706
CASS
Sentenza 6 ottobre 1998

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Il termine, di carattere perentorio, entro il quale il contravventore deve di norma chiedere di essere ammesso all'oblazione facoltativa di cui all'art. 162-bis cod. pen. (prima dell'apertura del dibattimento) non opera anche in quei casi in cui tale facoltà non sia dalla legge prevista in relazione al titolo di reato contestato nel decreto di citazione e il titolo stesso venga in un momento successivo modificato. (Fattispecie nella quale il fatto, qualificato nel decreto di citazione a giudizio come reato di cui all'art. 10, commi sesto e decimo, della legge n. 110 del 1975, ostativo alla concedibilità dell'oblazione era stato successivamente ritenuto, con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, integrare gli estremi della contravvenzione all'art. 13 t.u.l.p.s.).

Commentario1

  • 1La Corte costituzionale sulla rimessione in termini per l’istanza di oblazione nel caso di riqualificazione giuridica officiosa.
    Ottavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 settembre 2020

    Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/1998, n. 11706
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11706
Data del deposito : 6 ottobre 1998

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