Sentenza 4 giugno 2008
Massime • 2
In considerazione del riparto delle competenze tra avvocato e procuratore dello Stato, quest'ultimo non è legittimato a proporre ricorso per cassazione.
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, il direttore dei lavori di un'opera pubblica commissionata da un ente pubblico riveste la qualità di pubblico ufficiale, sicchè gli atti dallo stesso posti in essere nell'esercizio dei poteri e dei doveri connessi all'incarico hanno natura di atti pubblici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/06/2008, n. 36641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36641 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 04/06/2008
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ODLI Paolo - rel. Consigliere - N. 2554
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NI - Consigliere - N. 20537/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MIN. INFRASTRUTTURE TRASPORTI E INTERNO (P.C.);
nei confronti di:
VI SALVATORE, N. IL 24/12/1948;
PICCIRILLI ETTORE, N. IL 15/01/1962;
CAGLIO GIOVANNI, N. IL 14/08/1947;
FABIANI VITTORIO, N. IL 19/05/1942;
ES ANTONIO, N. IL 15/06/1938;
FABIANI S.P.A. (RESPONSABILE CIVILE);
nonché sui ricorsi proposti da:
2) VI SALVATORE, N. IL 24/12/1948;
3) PICCIRILLI ETTORE, N. IL 15/01/1962;
4) CAGLIO GIOVANNI, N. IL 14/08/1947;
avverso la SENTENZA del 28/04/2005 CORTE DI APPELLO di CAGLIARI - SEZ. DIST. di SASSARI;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Udito, per la parte civile Servizi Tecnici s.p.a., l'Avv. Marco Maria Monaco e per i Ministeri ricorrenti l'Avv. Maurizio Greco;
Uditi i difensori Avv. Cucca Giuseppe Luigi RE per RD, Avv. Concas Luigi per LL, AN, HE e per la responsabile civile AN s.p.a., Avv.ti Magri Roberto e Giuseppe Carboni per GL.
FATTO
Con sentenza in data 28 aprile 2005 la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermando in parte qua la decisione assunta dal Tribunale di Nuoro, ha riconosciuto NI GL, TO LL e RE RD responsabili, in concorso fra loro, del reato di falsità ideologica in atti pubblici, in riferimento agli stati di avanzamento dei lavori di costruzione del comando intermedio dei carabinieri di Bono, appaltati dalla società Servizi Tecnici s.p.a., concessionaria del Ministero dei Lavori Pubblici, alla Cos.Cab. s.r.l.; ha quindi tenuto ferma la loro condanna, anche al risarcimento dei danni, in favore delle Amministrazioni statali e della committente, costituitesi parti civili.
Con la stessa sentenza ha rigettato l'appello del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell'Interno avverso l'assoluzione degli imputati TT AN e NI HE, sul presupposto di una tacita revoca della costituzione di parte civile, e ha dichiarato la nullità del rapporto processuale instauratosi col responsabile civile società AN s.p.a..
Secondo l'accusa il RD, nella sua qualità di direttore dei lavori, in accordo con gli altri coimputati aveva sottoscritto gli stati di avanzamento e i certificati di pagamento nei quali veniva attestata, contrariamente al vero, una lunghezza dei pali di fondazione superiore a quella reale.
Hanno proposto ricorso le Amministrazioni costituitesi parti civili, nonché - separatamente fra loro - gli imputati GL, LL e RD.
Nel proprio ricorso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, per conto delle parti civili ricorrenti, contrasta l'affermazione secondo la quale la mancata comparizione della parte civile in udienza d'appello e la mancata presentazione di conclusioni scritte comporterebbe revoca della costituzione;
impugna la declaratoria di nullità del rapporto processuale col responsabile civile;
si duole dell'esclusione del reato di frode in pubbliche forniture.
Il RD, col primo dei suoi tre motivi, contesta la qualifica di pubblico ufficiale attribuitagli quale direttore dei lavori. Col secondo denuncia travisamento del fatto in ordine alla ritenuta falsità. Col terzo lamenta l'entità eccessiva e sproporzionata della pena infertagli, nonché il giudizio di equivalenza delle circostanze, anziché di prevalenza della attenuanti generiche. Il LL, col suo primo motivo, contesta a sua volta la qualità di pubblico ufficiale in capo al RD. Col secondo contesta di aver avuto alcuna parte nella falsificazione, avendo egli svolto solo attività tecnico-strutturale e progettuale nel cantiere. Col terzo denuncia vizio di motivazione in ordine all'entità della pena, al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, alla mancata esclusione dell'aggravante ex art. 61 c.p., n.
2. Il GL, col suo primo motivo, deduce vizio di motivazione in ordine alla lunghezza effettiva dei pali, alla ascrivibilità dell'illecito al deducente e alla sussistenza del dolo. Col secondo contrasta il giudizio di nullità della citazione del responsabile civile.
Vi è in atti memoria della responsabile civile società AN s.p.a., con la quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso delle parti civili, perché sottoscritto da un procuratore - anziché da un avvocato - dello Stato.
Vi è anche memoria del ricorrente GL, recante eccezione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. DIRITTO
I ricorsi sono tutti inammissibili, per le ragioni di seguito esposte. L'inammissibilità del ricorso proposto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, nell'interesse delle Amministrazioni costituitesi parti civili, deriva dalla carenza dello ius postulandi in capo al procuratore dello Stato che ha sottoscritto il relativo atto.
Già sotto il regime del codice di rito previgente si era affermato in giurisprudenza il principio in base al quale al procuratore dello Stato era consentito, bensì, presentare la dichiarazione di ricorso per cassazione, ma non anche sottoscrivere i motivi, essendo quest'ultimo adempimento riservato all'avvocato dello Stato (v. Cass.1 dicembre 1988, Volpe;
Cass. 9 febbraio 1988, Guerra). La
ripartizione delle competenze fra avvocato e procuratore dello Stato non si è, medio tempore, modificata per effetto di norme sopravvenute: mentre l'introduzione del nuovo codice di procedura penale, comportando la contestualità della dichiarazione d'impugnazione e della presentazione dei motivi, ha reso necessaria la sottoscrizione dell'avvocato in calce all'atto unitario nel quale s'incorpora il ricorso per cassazione.
Il gravame proposto per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Interno, perciò, recando la sola sottoscrizione del procuratore dello Stato Giandomenico Tenaglia, non può dirsi incoato nel rispetto dei canoni normativi. Quanto al ricorso introdotto dal RD, va rilevata la manifesta infondatezza del primo motivo. La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio per cui il direttore dei lavori di un'opera pubblica, commissionata da un ente pubblico (cui deve equipararsi il concessionario: v. Cass. 3 settembre 1992, Furlan), riveste la qualità di pubblico ufficiale, con la conseguenza che gli atti e le scritture da lui posti in essere nell'esercizio dei poteri e doveri connessi all'incarico sono da considerare atti pubblici (Cass. 23 giugno 2005, Basile e altri;
Cass. 23 novembre 1999, Bonacci).
Il secondo motivo esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Le censure con esso elevate, invero, dietro l'apparente denuncia di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito -non consentito in sede di legittimità - attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti.
La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l'hanno indotta a ritenere provata la difformità - per eccesso - della lunghezza dei pali computata in contabilità, rispetto a quella effettivamente realizzata;
a tal fine ha considerato che, in base agli accertamenti peritali, la minor lunghezza riportata nei rapporti di cantiere della società ICOS, esecutrice della palificazione, è risultata pienamente corrispondente alla realtà. Tale accertamento di fatto, sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, non può essere sottoposto a riesame in sede di legittimità: mentre lo sforzo del ricorrente di dare una giustificazione tecnica alle diverse modalità realizzative dalla palificazione potrebbe approdare, al più, a una spiegazione della diversa lunghezza dei pali rispetto alle previsioni progettuali, ma non anche rispetto ai dati riportati nella contabilità dei lavori. Nè giova al RD addurre, a propria discolpa, di aver costantemente disposto la rigorosa osservanza del progetto;
si tratta di argomento che - al pari del precedente - non contrasta la ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale si è ritenuta la sua responsabilità non per avere operato in difformità dal progetto, ma per avere attestato fatti diversi dalla realtà, nei registri di contabilità e negli stati di avanzamento dei lavori. Ancora inerente al merito, siccome volto a contestare le modalità di esercizio di un potere discrezionale del giudice, qual è quello di graduare la pena, è il terzo motivo di ricorso del RD. La statuizione assunta in proposito, tra l'altro, è attestata su una determinazione della pena base corrispondente al minimo di legge, con un modesto aumento per la continuazione interna: sicché neppure sussisteva un obbligo del giudice di addurre una dettagliata motivazione. Quanto al giudizio di comparazione fra circostanze, l'argomento addotto dalla Corte d'Appello - con l'evidenziare la reiterazione della condotta criminosa -a motivazione del giudizio di mera equivalenza è esauriente e tale da sottrarre la statuizione al sindacato di legittimità.
In ordine al ricorso del LL, si osserva quanto segue. Il primo motivo ripropone la questione inerente alla contestata qualità in capo al RD di pubblico ufficiale, onde sull'argomento non vi è che da richiamarsi a quanto già osservato nel trattare il primo motivo del ricorso proposto da costui;
dalla configurabilità del delitto di cui all'art. 479 c.p. a carico del RD discende la corresponsabilità dei compartecipi non qualificati, secondo i principi desumibili dagli artt. 110 e 117 c.p.. Il secondo motivo esula dal novero di quelli consentiti dall'art. 606 c.p.p., in quanto aspira a fondarsi su una ricostruzione dei fatti -
in relazione alle mansioni svolte nel cantiere dal ricorrente - difforme da quella argomentatamente fetta propria dal giudice di merito. In proposito non sarà inutile ricordare che, per consolidata giurisprudenza, pur dopo la modifica legislativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n.46, art. 8, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo sulla motivazione - la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. 15 marzo 2006, Casula); e il riferimento ivi contenuto anche agli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" non vale a mutare la natura del giudizio di legittimità come dianzi delimitato, rimanendovi comunque estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Cass. 22 marzo 2006, Cugliari). Il terzo motivo eccede, a sua volta, i limiti delle critiche consentite in sede di legittimità; con esso, infatti, il ricorrente censura - con l'apparente utilizzo della chiave d'accesso costituita dal vizio di motivazione - le valutazioni discrezionali che hanno condotto il giudice di merito alla quantificazione della pena, all'apprezzamento delle circostanze e al giudizio di comparazione fra esse. Vale anche qui quanto dianzi osservato in ordine al disposto contenimento della pena base nel minimo edittale e alla modestia dell'aumento apportato per la continuazione interna. Per quanto si riferisce al ricorso del GL, va subito detto che la ritenuta sua responsabilità a titolo di concorso nel reato si è fondata sulla qualità, da lui rivestita, di procuratore speciale della AN s.p.a., con ampi poteri di rappresentanza verso il committente e con mansioni direttive tali da porlo in una posizione di garanzia comportante l'obbligo giuridico di impedire la commissione di illeciti quale quello per cui si procede. Nella sentenza impugnata si è ben rilevato, inoltre, che i poteri di vigilanza e di controllo spettanti al GL anche nel settore della contabilità, in una col suo livello culturale e professionale, impedivano che l'operato dei sottoposti potesse sfuggire alla di lui consapevolezza, privando perciò di fondamento ogni contestazione riguardante l'elemento soggettivo del reato.
La motivazione così addotta dal giudice di merito, esente da vizi logici e fondata su una ricostruzione dei fatti operata in conformità ai prescritti canoni di valutazione delle prove, si sottrae a censura in sede di legittimità. Su altro versante il tentativo del ricorrente di accreditare la tesi di un'errata misurazione della lunghezza dei pali, per derivarne l'insussistenza del falso, si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria (come si è constatato dianzi) dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.
Quanto al secondo motivo, la sua inammissibilità discende dalla carenza d'interesse nel ricorrente a far valere la regolarità della citazione del responsabile civile, negata dal giudice di appello. Ed invero, la limitazione soggettiva della condanna risarcitoria alla sola persona dell'imputato (o, come nel caso, a quelle dei coimputati), conseguente all'esclusione del responsabile civile per vizio del contraddittorio, non influisce minimamente sui principi che regolano la solidarietà nell'obbligazione ed, in particolare, sulla ripartizione del relativo onere nei rapporti interni fra i coobbligati.
Da ultimo mette conto di rilevare che la riscontrata inammissibilità dei ricorsi, siccome impeditiva dell'instaurazione di un valido rapporto processuale in sede di gravame, preclude la possibilità di far valere eventuali cause di estinzione del reato, quale la prescrizione eccepita dal ricorrente GL nella memoria con nuovo motivo (v. Cass. Sez. Un. 22 marzo 2005, Bracale). Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi conseguono, altresì, le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.. Spetta, infine, alla parte civile Servizi Tecnici s.p.a. la rifusione da parte dei ricorrenti RD, LL e GL, in via fra loro solidale, delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in Euro 2.500,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna inoltre il RD, il LL ed il GL alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla parte civile Servizi Tecnici s.p.a., che liquida in Euro 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008