Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 1
L'omessa notifica a uno dei due difensori ritualmente nominati dall'imputato dell'avviso per il giudizio di appello determina una nullità, che è a regime intermedio, in quanto la regolare notificazione a uno dei difensori non fa sussistere l'ipotesi di assenza della difesa che sola darebbe luogo a nullità insanabile a norma degli artt. 178 lett. c)- e 179 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 7272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7272 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 14.4.1999
1. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 420
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 05560/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1) OK IN n. il 10.09.1958 avverso sentenza del 16.10.1998 CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Vincenzo GALGANO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
1. Con sentenza in data 16 ottobre 1998 la Corte d'appello di Roma confermava quella in data 14 novembre 1997 del Tribunale della stessa sede, con la quale OK AL - imputato (in concorso con altri, separatamente giudicati) dei reati di cui agli artt. 110 - 112 - 630 c.p. (sequestro di persona a fine di estorsione pluriaggravato in danno di Mema Gezin), 110 - 112 - 582 - 585 - 61 n.2 c.p. (lesioni personali volontarie pluriaggravate in danno di Mema Gezin) e 110 - 605 c.p. (sequestro di persona in danno di Haxhiu Aida) - era stato condannato alla pena, unificati i reati per continuazione e applicate le circostanze attenuanti generiche, di anni diciotto di reclusione oltre a quelle accessorie di legge.
2. Ricorre per cassazione il OK, il quale deduce violazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. c) c.p.p. in relazione agli artt. 178 lett. c), 179 stesso codice), in quanto non è stato dato alcun avviso della data di svolgimento dell'udienza dibattimentale innanzi al giudice d'appello ad uno dei nominati difensori di fiducia, nonché erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 605 e 630 c.p.), perché erroneamente è stata ritenuta la sussistenza della fattispecie penale di cui all'art. 630 c.p. in mancanza dell'elemento del perseguimento, mediante la condotta incriminata, di un ingiusto profitto, peraltro illogicamente affermato in presenza di contrarie risultanze processuali emergenti dal testo della sentenza impugnata.
3. Il ricorso è fondato.
Risulta dagli atti che l'odierno ricorrente, contumace nel giudizio d'appello, era difeso dagli avvocati Gatto, presente all'udienza innanzi al giudice di secondo grado, e Bruzzese, nominato in calce all'atto d'appello, assente in detta udienza perché non avvisato della data di celebrazione della stessa.
Invero, essendo diritto, costituzionalmente garantito (art. 24 Costituzione), dell'imputato di farsi assistere da due difensori
(art. 96 c.p.p.) e di scegliere eventualmente il soggetto cui affidare la propria difesa, la sua attuazione impone che entrambi i difensori debbono essere posti in grado di esercitare il loro mandato con pienezza di autonomia e secondo la personale, specifica esperienza professionale, di guisa che l'inosservanza dell'obbligo di notificare ad essi l'avviso della data di svolgimento dell'udienza concretizza una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) del vigente codice di rito.
Detta nullità, peraltro, rientra tra quelle a c.d. regime intermedio, in quanto come già affermato, in vigenza del codice del 1930, dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 1.10.1991, ric. Di Lena e, in vigenza del codice del 1988, dallo stesso giudice con sentenza 19.7.1997 (c.c. 25.6.1997), ric. Gattellaro, emessa per un caso di udienza camerale ma, esplicitamente, riferibile "ad ogni forma di procedimenti e di articolazione all'intervento della difesa" - la ritualità dell'avviso ad uno dei due difensori di fiducia non fa sussistere l'ipotesi di assenza della difesa (la sola che darebbe luogo a nullità insanabile ex artt. 178 lett. c) e 179 c.p.p.), ma soltanto cagiona l'impossibilità per uno di essi di espletare il mandato defensionale affidatogli, in quanto la difesa, pur se parzialmente, risulta rappresentata dall'altro difensore ritualmente informato.
Detta nullità, come tale, in assenza del difensore per il quale sia stato pretermesso il predetto avviso e nella contumacia dell'imputato - come verificatosi nella fattispecie che ci occupa - , viene, ai sensi dell'art.180 seconda parte c.p.p., tempestivamente rilevata ed eccepita dopo la deliberazione della sentenza nel grado successivo e, quindi, mediante il ricorso per cassazione qualora la nullità si sia verificata nel giudizio d'appello, a nulla rilevando, ai fini della sua eventuale sanatoria, la rituale notifica dell'avviso d'udienza e la presenza nella medesima dell'altro difensore di fiducia.
Infatti l'imputato e il difensore non avvisato, non presenziando all'udienza, non erano in condizione - l'uno perché, pur se ritualmente citato, di fatto assente e, quindi, ignaro di fatto della verificatasi nullità, e l'altro, non conoscendo la data di celebrazione dell'udienza, per tale ragione impossibilitato fattualmente e giuridicamente ad eccepirla - di rilevare in tale momento la nullità in questione, avendola potuto tempestivamente eccepire soltanto con l'odierno ricorso.
Il mancato avviso in questione, incidendo sulla regolarità della costituzione del rapporto processuale, inficia di nullità, ai sensi dell'art.185 c.p.p., ogni attività processuale dipendente dallo stesso, compresa la sentenza impugnata, di tal che la stessa deve essere annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che provvederà a nuovo rituale giudizio. L'accoglimento del primo motivo di gravame assorbe ogni altra doglianza dedotta dal ricorrente.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 1999