Sentenza 18 agosto 2003
Massime • 1
In applicazione del fondamentale canone ermeneutico, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, la disposizione dell'art. 2, comma primo, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, la quale stabilisce che il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo, del medesimo decreto legislativo, non consente che al lavoratore vengano corrisposti crediti relativi a prestazioni lavorative svoltesi prima degli ultimi tre mesi del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece riconosciuto il diritto della ricorrente - che negli ultimi tre mesi del rapporto non aveva svolto attività lavorativa in forza di unilaterale provvedimento di sospensione della prestazione per permesso non retribuito - al pagamento di crediti relativi a prestazioni di lavoro svolte prima degli ultimi tre mesi, per le quali non era stata corrisposta alcuna retribuzione, ritenendo che il riferimento ai dodici mesi indicasse l'ambito temporale di copertura da parte del Fondo di Garanzia, mentre quello relativo ai tre mesi concernesse solo il "quantum" della garanzia).
Commentari • 2
- 1. Equa riparazione da irragionevole durata del processo. esecuzioni: un’ardita interpretazione normativa da rivederePolimeni Domenico · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2010
- 2. Equa riparazione da irragionevole durata del processo. Esecuzioni: un’ardita interpretazione normativa da rivedereDomenico Polimeni · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2010
La legge 89/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità di ricorrere alle Corti territoriali per ottenere la c.d. “equa riparazione” per l'irragionevole durata del processo. La finalità della c.d. legge “Pinto” era quella di evitare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fosse adita direttamente. Ogni cosa sembrerebbe perfettamente disciplinata, chiara e limpida, se non fosse che, in via di fatto, l'esecuzione di detti decreti di condanna viene incredibilmente ostacolata da continue e confuse normative, da opposizioni pretestuose ed infondate e, purtroppo, anche da interpretazioni giudiziarie spesso difficilmente condivisibili. Come dire: un credito solo sulla carta, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12081 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv. Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Luigi Umberto Picciotto, per procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IU PU;
- intimata -
per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Torino, depositata in data 9 luglio 2001, n. 623 (R.G.N. 1449/2000);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 28/3/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Fabiani;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GI TO, dipendente della s.r.l. Alexander's, quale addetta mensa, con contratto part time del 1^ gennaio 1995,aveva ricevuto il 5 giugno 1997 una lettera della datrice di lavoro, la quale le aveva comunicato che, essendo venuta a mancare la necessità di utilizzazione delle sue prestazioni per la distribuzione dei pasti nelle mense del Comune di Pino Torinese, sarebbe stata considerata, dal 28 giugno 1997 e fino alla riapertura dell'anno scolastico 1997/98,in permesso non retribuito senza la maturazione degli istituti contrattuali, compresa l'indennità di fine rapporto. Il 30 settembre 1997,prima della ripresa del lavoro, la TO era stata licenziata dalla società Alexander's la quale veniva dichiarata fallita il 23 dicembre dello stesso anno. La lavoratrice aveva chiesto l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992,n.80,per conseguire il pagamento della retribuzione, non percepita, relativa agli ultimi tre mesi lavorati, ossia dal 28 marzo al 27 giugno 1997,ma l'Istituto le aveva respinto l'istanza rilevando che la stessa non aveva prestato alcuna attività negli ultimi tre mesi del rapporto antecedenti il suo licenziamento.
Tanto premesso, la TO conveniva davanti al Tribunale del lavoro di Torino l'INPS, chiedendone la condanna alla corresponsione della somma di lire 3.067.202,oltre interessi, per l'anzidetto titolo. Nella resistenza del convenuto, il Tribunale, con sentenza del 20 luglio 2000, accoglieva la domanda e la decisione, su gravame del convenuto, veniva confermata con sentenza del 9 luglio 2001, dalla Corte d'Appello di Torino, sul rilievo che l'appellata aveva diritto al beneficio richiesto, ancorché il rapporto di lavoro fosse stato sospeso per "permesso non retribuito".
L'INPS ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo.L1intimata non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, denunciandosi violazione dell'art. 12, comma primo, delle preleggi e dell'art. 2, comma primo, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e
5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel riconoscere alla dipendente di società dichiara fallita il trattamento previsto a carico del Fondo di Garanzia, ha inammissibilmente esteso il campo di applicazione della tutela prevista, modificando il significato chiaro e univoco della normativa, reso palese dal suo contenuto testuale.
Il motivo va accolto perché fondato.
L'art. 2, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, nel dare attuazione alla direttiva CEE n. 987/80, prevede che
"Il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b)........" (vedi anche Cass., 12 gennaio 2000, n. 294; 5 ottobre 1999, n. 11088, 12 gennaio 2000, n. 294, sulle condizioni per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del fondo di garanzia).
Ed è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (vedi, fra le tante, Cass., 17 novembre 1993, n. 11359; 16 ottobre 1975, n. 3359). Alla stregua di tale canone, va subito rilevato che le chiare ed inequivoche espressioni della norma all'esame evidenziano, nel profilo letterale, la precisa intenzione del legislatore di delimitazione del campo di applicazione della tutela de qua esclusivamente ai crediti retributivi maturati ed eventualmente rimasti insoddisfatti nell'ultimo periodo di validità del rapporto di lavoro, ossia negli ultimi tre mesi prima della cessazione, ricadenti negli ultimi dodici mesi precedenti - come nella specie - la dichiarazione di fallimento.
Siffatti principi sono stati violati dalla Corte d'Appello. che ha confermato la decisione di primo grado sull'erroneo postulato che:
se negli ultimi tre mesi di esistenza del rapporto non era maturata alcuna retribuzione, stante la sua sospensione per "permesso non retribuito", sussisteva tuttavia un credito relativo agli ultimi tre mesi lavorati precedenti la sospensione, comunque rientranti nell'ambito dei dodici mesi precedenti la dichiarazione di fallimento;
tale termine delimitava rigidamente l'ambito temporale di copertura da parte del Fondo, mentre quello dei tre mesi si riferiva al "quantum" della garanzia.
Al contrario, la Corte d'Appello, qualora avesse applicato il fondamentale canone ermeneutico su richiamato, senza fare ricorso ad interpretazioni di tipo logico ed estensivo, avrebbe rilevato che:
il rapporto di lavoro de quo era stato unilateralmente risolto dalla società-datrice il 30 settembre 1997,senza alcuna impugnativa dell'interessata; la TO nell'ultimo trimestre non aveva lavorato per la sospensione delle prestazioni in occasione della pausa estiva legata all'attività di mensa scolastica;
la stessa non aveva quindi diritto al trattamento richiesto, essendo l'intervento del Fondo connesso esclusivamente alla mancata corresponsione delle tre mensilità immediatamente precedenti la cessazione del rapporto. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La Corte, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., decide la causa nel merito, rigettando la domanda. Non si provvede sulle spese dell'intero giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2003