Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12081
CASS
Sentenza 18 agosto 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In applicazione del fondamentale canone ermeneutico, secondo cui la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, la disposizione dell'art. 2, comma primo, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, la quale stabilisce che il pagamento effettuato dal Fondo di Garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma primo, del medesimo decreto legislativo, non consente che al lavoratore vengano corrisposti crediti relativi a prestazioni lavorative svoltesi prima degli ultimi tre mesi del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva invece riconosciuto il diritto della ricorrente - che negli ultimi tre mesi del rapporto non aveva svolto attività lavorativa in forza di unilaterale provvedimento di sospensione della prestazione per permesso non retribuito - al pagamento di crediti relativi a prestazioni di lavoro svolte prima degli ultimi tre mesi, per le quali non era stata corrisposta alcuna retribuzione, ritenendo che il riferimento ai dodici mesi indicasse l'ambito temporale di copertura da parte del Fondo di Garanzia, mentre quello relativo ai tre mesi concernesse solo il "quantum" della garanzia).

Commentari2

  • 1Equa riparazione da irragionevole durata del processo. esecuzioni: un’ardita interpretazione normativa da rivedere
    Polimeni Domenico · https://www.diritto.it/ · 23 dicembre 2010

  • 2Equa riparazione da irragionevole durata del processo. Esecuzioni: un’ardita interpretazione normativa da rivedere
    Domenico Polimeni · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2010

    La legge 89/2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano la possibilità di ricorrere alle Corti territoriali per ottenere la c.d. “equa riparazione” per l'irragionevole durata del processo. La finalità della c.d. legge “Pinto” era quella di evitare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo fosse adita direttamente. Ogni cosa sembrerebbe perfettamente disciplinata, chiara e limpida, se non fosse che, in via di fatto, l'esecuzione di detti decreti di condanna viene incredibilmente ostacolata da continue e confuse normative, da opposizioni pretestuose ed infondate e, purtroppo, anche da interpretazioni giudiziarie spesso difficilmente condivisibili. Come dire: un credito solo sulla carta, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/2003, n. 12081
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12081
Data del deposito : 18 agosto 2003

Testo completo