Sentenza 20 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/01/2003, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 C.C. 61064 MA TER N. 131 TAB. ALL. B N. 5 IA TRIP 0 0 8-0 7 /.0 3 S REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COFIE M ICASSAZIONE Tributaria SVIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente R.G.N. 14090/98 Cron.1651 Dott. Massimo ODDO - Consigliere Dott. Mario CICALA - Rel. Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud.24/05/02 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: FIDEL SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE DELLE GIOIE 9, presso lo studio dell'avvocato COVA MARIA ALESSANDRA, difesa dagli avvocati FAMIGLIETTI ANTONIO, FINOCCHIARO MARIA, giusta procura in calce;
CORTE SUPREMA DI C. SSAZIONE ricorrenteCAMPIONE CIVILE N. 61064
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI 2002 PORTOGHESI 12, presso 1 AVVOCATURA GENERALE DELLO 2357 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
-1- controricorrente nonchè
contro
UFF IVA GENOVA;
- intimato avversO la sentenza n. 137/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 10/07/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/05/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Dario CAFIERO che ha l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La società Fidel spa in liquidazione ricorre per cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza n. 137 del 10 luglio 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria accoglieva l'appello dell'Ufficio avverso la pronuncia di primo grado e dichiarava legittimo l'avviso di rettifica emesso a carico della società dall'Ufficio IVA di Genova e relativo all'anno 1989. Il giudice di merito riteneva che l'accertamento fosse possibile in quanto l'opzione della società per il regime di contabilità semplificata non doveva ritenersi validamente compiuto per errore nella barratura della apposita casella. E che non assumesse rilievo la tesi della società secondo cui tale opzione poteva agevolmente dedursi per facta concludentia. La Amministrazione si costituiva con controricorso. Il Procuratore Generale concludeva per la manifesta fondatezza del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento. Invero, in tema di regimi speciali I.V.A., l'art. 1, comma primo, del D.P.R. 11 ottobre "1997 n. 442 dispone testualmente che l'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalla modalità di tenuta delle scrittura contabili" e che la validità dell'opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall'inizio dell'anno o dell'attività ; tale norma ha efficacia retroattiva per espresso disposto dell'art. 4 della legge 21 novembre 2000 n. 342 ed è, pertanto, applicabile ai comportamenti concludenti tenuti dal contribuente in epoca anteriore all'entrata in vigore del decreto stesso. Di conseguenza, nell'ipotesi che il contribuente assuma di aver diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, avendo barrato per errore, nella dichiarazione a fini I.V.A., la casella relativa all'opzione di cui all'art. 36 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 per le imprese che effettuano operazioni esenti, occorre accertare, anche con riferimento ad annualità di imposta antecedenti al decreto del 1991, seit contribuente ha osservato gli adempimenti prescritti dall'applicazione del regime ordinario dell'I.V.A., non avvalendosi in concreto della dispensa accordata dall'art. 36 bis;
che i detti principi, più volte affermati dalla Corte Suprema (cfr. Cass. 2001/2878, 2001/2886; 2001/5931, 2001/6886, 2001/11455, 2001/5450; nonché Cass. 21 maggio 2001 n. 6886), inducono a ritenere la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. per l'accoglimento del ricorso in camera di consiglio.
P.Q.M.
e rinvia La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata la controversia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale Liguria che deciderà anche per le spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 24 maggio 2002 PRESIDENTé M (L спива Отк -ast FECENTE DA REGISTRAZIONE IL CANCELLIERS AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 صفف ملا✓ N. 131 TAB, ALL. B - N. 5 MATERIA ERIA DEPL 20 GEN 2003.. Oggi ... LIERE C1 saño TRIBUTARIA