Sentenza 11 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2001, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'A' 01 0 REPUBBLIFRICA 5.45 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO R.G. N. 15634/99 - Cron. 11730 Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere Ud.20/02/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliate rappresentante in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che le rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AN SA, LI PP, AL LE, BO ER, TT TA, TO RA, BAGHI STEFANO, CALI' MARCELLO, DI RL VALERIO, DI ET AN, FERRARI STEFANO;
2001 - intimati 821 -1- avverso la sentenza n. 47/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 29/04/99 R.G.N. 74/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. I ricorrenti indicati in epigrafe, dipendenti dell'Ente Poste Italiane come operatori di esercizio ed addetti al recapito, con separati ricorsi, chiedevano al Pretore di Parma di ordinare all'Ente poste italiane di corrispondere loro somme di diverso importo. Esponevano che, con circolare n. 2 dell'1 4 94, il servizio di recapito delle stampe di peso superiore ai 500 grammi, prima affidato in appalto a terzi, così detti accollatari, era stato affidato ai portalettere, ai quali era stato riconosciuto un compenso giornaliero ragguagliato a 10 minuti per ogni portalettere che effettuava il servizio. Poiché avevano svolto tale servizio, reclamavano il relativo compenso. Il Pretore emetteva i chiesti decreti ingiuntivi. L'Ente Poste proponeva opposizione avverso i medesimi, esponendo che, dopo la circolare - citata dal ricorrente, il 7 7 94,l'Ente tramite il proprio Direttore Generale, aveva diramato una nota con la quale aveva precisato che il riconoscimento dei 10 minuti si doveva escludere nelle zone o quartieri presso i quali, mediamente il numero delle stampe di peso superiore a 500 grammi non era superiore a cinque e che, analogamente, era stato disposto nell'incontro con i rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali nella riunione del 14 7 94. Sosteneva che, presso gli uffici postali di Parma e provincia, solo saltuariamente era affidato ai portalettere il recapito di stampe di peso superiore ai 500 grammi in misura di almeno sei. Il Pretore, riuniti i giudizi, con sentenza depositata il 10 7 98, rigettava l'opposizione, ritenendo che il maggior compenso spetterebbe ai portalettere in misura fissa e forfettizzata per ogni giorno di effettuazione del servizio, a prescindere dall'effettivo recapito delle stampe e dal loro numero. Riteneva che la disposizione del dirigente che limitava il compenso, così come il verbale della riunione sindacale, non potevano avere alcuna efficacia abrogante o modificativa della circolare. Le Poste proponevano appello, che il Tribunale di Parma rigettava con sentenza depositata if 12 l marzo 99. p m i Le Poste Italiane hanno proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria. V 2 Gli intimati non si sono costituiti. Motivi della decisione. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto che la circolare n. 2 sia stata emanata a seguito di accordi sindacali. Che, invece, il telex del direttore generale non rifletteva accordi sindacali e, quindi, non poteva andare contro le disposizioni contrattuali in base alle quali era stata emanata la circolare;
che le OOSS, nella riunione di Bologna del 14 7 94 non concordarono sulla - limitazione introdotta dal telex del direttore generale, ma si preoccuparono solo di escludere che ad ogni portalettere venisse affidato un numero di stampe superiore a sei, per non rendere troppo onerosa la prestazione. ,comunque, insufficiente e Con l'unico motivo di ricorso le Poste deducono l'omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. La società afferma che con la circolare n. 2 l'Ente “non ha mai previsto, per il relativo servizio (quello delle stampe voluminose) una remunerazione aggiuntiva corrispondente a dieci minuti di lavoro”(pag. 6). Si afferma che il preteso "premio" dei dieci minuti.....non è previsto e regolamentato in nessun accordo collettivo e ciò nonostante che le OOSS si siano interessate ai problemi applicativi concernenti la circolare n. 2/1994. Parimenti, non sono in alcun modo regolamentati i criteri e le modalità in base ai quali il “premio” dovrebbe essere erogato: non sono indicati i termini di corresponsione;
non è previsto se tale somma debba essere o meno computata nella tredicesima mensilità, se debba o meno formare la base imponibile per il trattamento di fine rapporto ecc.>>. Il ricorso è fondato. La circolare n. 2,nel punto che interessa, recita(cfr. sentenza impugnata):” Nei casi in cui la consegna delle stampe di peso superiore ai 500 grammi è attualmente effettuata a mezzo di specifica organizzazione o congiuntamente alla distribuzione dei pacchi, alla consegna stessa в е д 3 provvedono i portalettere, previo riconoscimento del relativo impegno ai fini della valutazione della prestazione complessiva della misura di 10' per ogni portalettere che effettua il servizio". Oggetto della controversia è l'interpretazione della circolare:se, cioè, con essa si sia individuata una somma da corrispondere ai portalettere,come sostenuto dai lavoratori, ovvero se " 10 minuti a cui fa riferimento la circolare rappresentano unicamente un parametro ai fini della valutazione della complessiva prestazione giornaliera e,cioè, un parametro predeterminato volto alla individuazione del fabbisogno del personale come sostenuto dalle poste (pag. 6 del 66 ricorso). Il Tribunale ha fatto propria l'interpretazione dei lavoratori. La motivazione del Tribunale si articola, sostanzialmente, su tre punti: 1°) l'interpretazione dei lavoratori data alla circolare troverebbe conferma negli accordi sindacali. 2°) la circolare, come interpretata dai lavoratori, risponderebbe alla ratio di assicurare loro un maggior compenso a fronte di un aggravio del lavoro assegnato. 3°) in prime cure le Poste avrebbero riconosciuto che il riferimento ai dieci minuti riguardava un compenso per l'aggravio suddetto. Orbene, ancorchè prospettati dal Tribunale con appropriatezza formale, i tre punti suddetti hanno solo l'apparenza di argomentazioni adeguate;
in realtà, sono di tutta evidenza, ' inconsistenti. Cominciando dal primo punto, il Tribunale fa riferimento ad accordi sindacali, ma, poi, quando va a specificarli, indica solo la riunione del 14 7 94,nella quale si stabilì soltanto, come lo stesso Tribunale riporta, che le consegne sarebbero avvenute “nel numero massimo di 6 pezzi, assicurando i relativi appoggi" Ci si limitò, dunque, a limitare a sei il numero dei pacchi giornalieri, senza alcun riferimento a un eventuale compenso. 4 Risulta,pertanto, omessa ogni reale base argomentativa al primo punto di cui si è detto. Col secondo punto, il Tribunale si richiama all'esigenza di compensare il maggior aggravio della prestazione richiesta e sulla base di detta esigenza interpreta la circolare. Senonchè, il Tribunale non tiene presente che la circolare è un atto unilaterale e che di norma la ratio ispiratrice di un atto unilaterale è l'interesse del suo autore, non della controparte. Un atto plurilaterale può essere interpretato tenendo presenti le esigenze di tutte le parti (art. 1371), ma, nel caso di specie, trattandosi di atto unilaterale, il Tribunale ha omesso ogni motivazione per spiegare perché la ratio del medesimo avrebbe dovuto essere, necessariamente, la concessione di un vantaggio ai lavoratori e non, invece, la regolamentazione del servizio nel proprio interesse. Venendo al terzo punto, il Tribunale afferma che, in primo grado, la società avrebbe ammesso la natura di corrispettivo del riferimento ai dieci minuti. In realtà risulta, dalla stessa esposizione dei fatti come proposta dal tribunale, che in primo grado la difesa della società si concentrò sul telex del direttore generale, per sostenere che con esso era escluso ogni effetto, nel senso di un vantato riconoscimento di un compenso, nell'area di Parma. In appello la società, restando ferma la sua difesa di non dovere nulla alla parte attrice, portò altri e più ampi argomenti alla sua tesi, negando ogni effetto, in nuce, alla circolare n. 2 come intesa nei sensi voluti dagli attori. Non si ravvisa in detto comportamento, che inerisce alla prospettazione di mere difese, alcuna ammissione. Quest'ultima può riguardare solo un fatto e la società non ha mai ammesso che, anche una sola volta, aveva monetizzato i dieci minuti di cui alla circolare;
anzi, una tale circostanza non risulta mai sostenuta nemmeno da parte attrice. 5 La società si è limitata ad offrire in primo grado una difesa che, poi, ha superato in appello con più diffusa ed appropriata argomentazione circa l'interpretazione da dare ai propri atti. IL Tribunale non ha dato adeguata motivazione per spiegare, all'opposto, che vi sarebbero state sicure ammissioni, con concreto carattere di decisività. Poichè, dunque, la costruzione argomentativa offerta dal Tribunale appare,per quanto detto, insufficiente e in alcuni punti non logica (specie in ordine all'asserita ratifica sindacale del compenso,alla ratio ispiratrice della circolare e alle ravvisate ammissioni) la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata e la causa rimessa per nuovo esame ad altro Giudice, il quale provvederà sulla stessa con adeguata motivazione. Il medesimo provvederà anche in ordine alle spese di questo ricorso per cassazione.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Bologna, la quale provvederà anche sulle spese di questo giudizio di cassazione. 20 febbraio 2001 Il Cons. est.: Il Presidente: Vinel كل للسود 3 0 Pall I 3 A 1 S D 5 . S , T . A O R T N L A , L ' A IL CANCELLIERE L 3 O S L B 7 E - E Depositato in Cancelleria I P 8 D S D - Oggi, 11 APR. 2001 I I 1 A S N 1 T N G S E O O S A P L IL CANCELLIEME 2 D A M I 5 E 1 , A O D A E L T L E N E E D S O R E