Sentenza 26 ottobre 2006
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del "giustificato motivo" - idoneo ad escludere la configurabilità in capo allo straniero extracomunitario del reato di inottemperanza dell'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato - è insufficiente la mera allegazione da parte dello straniero della carenza di mezzi economici e della mancanza di attività lavorativa nel Paese di origine, in quanto tali circostanze da sole non integrano una situazione personale di grave e pressante condizionamento psicologico in grado di legittimare l'applicazione dell'esimente speciale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2006, n. 37787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37787 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 26/10/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 1227
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 021813/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
ELASSAL MOUHSEN, N. IL 16/03/1968;
avverso SENTENZA del 15/12/2005 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO O. che ha concluso per l'annullamento c.r. della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15/12/2005 il Tribunale di Roma in composizione monocratica ha assolto il cittadino straniero Elassal Mouhsen con la formula "perché il fatto non costituisce reato" dalla violazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter. Il Tribunale, sottolineato che lo straniero, al momento dell'arresto, trovavasi in Italia da circa un anno e svolgeva attività di muratore, ha ritenuto che la impossibilità per lo stesso di svolgere un'attività lavorativa nel suo Paese di origine e, quindi, di mantenere la sua famiglia (così come dallo stesso dichiarato in sede di udienza di convalida) costituisse "giustificato motivo" del suo inottemperamento all'ordine di allontanamento impartitogli dal Questore. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica deducendo erronea applicazione di legge. Il ricorrente P.G., richiamato il concetto di "giustificato motivo", ha rilevato come nel caso di straniero entrato clandestinamente nello Stato nella consapevolezza di non disporre di fonti e mezzi di sostentamento non fosse ravvisabile uno stato di necessità idoneo a scriminare la successiva condotta inadempiente, a meno di non comprovare una analoga situazione nel paese di origine;
come altresì, di fronte alla mera allegazione di un giustificato motivo, non si fosse effettuata alcuna verifica da parte del P.M. e del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Corre però l'obbligo di puntualizzare che, se devono senz'altro condividersi le considerazioni in ordine al significato da attribuire all'espressione "giustificato motivo" con le quali si sono introdotti i motivi di ricorso, deve escludersi la fondatezza, ai fini che qui interessano, delle conclusioni che subito dopo si sono tratte, secondo le quali lo straniero avrebbe posto in essere, con condotta volontaria e deliberata, sol perché introdottosi clandestinamente in Italia, "i presupposti di uno stato di necessità inidoneo a scriminare la violazione della legge penale" integrata dall'inadempimento del futuro (ed eventuale) ordine di allontanamento da parte del Questore;
e ciò perché il presumibile pagamento di un oneroso "prezzo di viaggio" comprovante una originaria e sufficiente disponibilità economica dello straniero e la riconducibilità dell'omesso reperimento in Italia di lecite fonti di sostentamento ad una sua negligente e colposa condotta sono mere congetture inidonee ad assumere una qualche rilevanza processuale e giudiziaria, oltre che in contrasto con quanto spesso constatato in proposito (all'oneroso pagamento del viaggio il clandestino provvede spesso con la dismissione di ogni suo avere ed anche con la futura attività lavorativa lungamente e pesantemente sfruttata dagli organizzatori del viaggio;
il mancato reperimento di fonti di sostentamento ben può essere addebitabile a circostanze e situazioni non controllabili dallo straniero che, in genere, si sottopone agli onerosi adempimenti di viaggio con la speranza e volontà di reperire un lavoro con il quale sostentarsi). Costituisce congettura del pari priva di rilevanza e non conforme al notorio quella per la quale il clandestino, avendo riservato ogni sua risorsa economica al pagamento del viaggio e non potendo egli contare in Italia su una regolare attività lavorativa, si sarebbe posto consapevolmente e volontariamente in una situazione di indigenza inidonea, come tale, a giustificare la violazione di legge;
in contrasto con una asserzione di tale generalizzata valenza basta considerare quanto più sopra sottolineato circa l'intendimento - ragionevolmente ipotizzabile - del clandestino, che abbia investito ogni suo avere nel viaggio, di reperire in Italia una qualche attività lavorativa, nonché il possibile concretizzarsi di un tale intendimento atteso il notorio fenomeno del massiccio impiego nel nostro Stato di clandestini per lavori "in nero". Ciò puntualizzato, va però condiviso il ricorso - e la censura di erronea applicazione di legge-laddove si è rilevata la insufficienza della mera allegazione di carenza di mezzi e di attività lavorativa nel proprio Paese di origine a costituire "giustificato motivo" del mancato ottemperamento all'espulsione. Ed infatti: da un lato l'onere di allegazione può dirsi convenientemente adempiuto solo quando il riferimento al motivo, alle ragioni od alle circostanze poste a base del mancato ottemperamento sia connotato da concretezza e non si risolva in una mera generica affermazione (oltre tutto assai poco controllabile e valutabile attesi i plurimi dati identificativi fomiti e la pacata provenienza da Stati diversi), dall'altro lato se l'esimente dalla sanzione per l'inosservanza dell'ordine di allontanamento deve consistere in una situazione personale che renda l'obbligo inesigibile, stante il condizionamento che la situazione di fatto può esercitare sulle capacità individui di adempiere (cfr. Cass. sentenze n. 32929/05 e n. 26734/04), appare di totale evidenza che la deduzione di una impossibilità di reperire lavoro nel proprio Paese non è assolutamente sufficiente a delineare la rammentata situazione personale di grave e pressante condizionamento psicologico che, sola, legittima l'applicazione della esimente speciale. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2006