Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2008, n. 20399
CASS
Sentenza 24 aprile 2008

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La liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati ai fini della confisca speciale di cui all'art. 12 sexies della L. n. 356 del 1992, deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 58, 59 e 275 del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi in proposito applicare la disciplina dettata dalla L. n. 575 del 1965, richiamata dal citato art. 12 sexies esclusivamente con riguardo ai criteri di nomina del custode.

La figura dell'amministratore con il compito di provvedere alla custodia ed alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992 n. 356 è diversa da quella dell'amministratore di patrimoni sequestrati ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, perché in quest'ultimo caso egli esercita poteri propri dell'attività di gestione dei beni anche al fine di incrementarne la redditività. Ne consegue che l'estensione al custode della normativa antimafia prevista per l'amministratore deve intendersi limitata ai criteri di nomina e non anche alla disciplina dell'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso, che nel caso di specie deve essere rinvenuta nell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2008, n. 20399
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20399
    Data del deposito : 24 aprile 2008

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