Sentenza 24 aprile 2008
Massime • 2
La liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati ai fini della confisca speciale di cui all'art. 12 sexies della L. n. 356 del 1992, deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dagli artt. 58, 59 e 275 del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendosi in proposito applicare la disciplina dettata dalla L. n. 575 del 1965, richiamata dal citato art. 12 sexies esclusivamente con riguardo ai criteri di nomina del custode.
La figura dell'amministratore con il compito di provvedere alla custodia ed alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro ai sensi dell'art. 12 sexies L. 7 agosto 1992 n. 356 è diversa da quella dell'amministratore di patrimoni sequestrati ai sensi della L. 31 maggio 1965 n. 575, perché in quest'ultimo caso egli esercita poteri propri dell'attività di gestione dei beni anche al fine di incrementarne la redditività. Ne consegue che l'estensione al custode della normativa antimafia prevista per l'amministratore deve intendersi limitata ai criteri di nomina e non anche alla disciplina dell'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso, che nel caso di specie deve essere rinvenuta nell'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/04/2008, n. 20399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20399 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 24/04/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana G. - Consigliere - N. 1030
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 027260/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di BRINDISI;
nei confronti di:
1) ZU ON;
avverso ORDINANZA del 15/03/2006 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANATO GRAZIANA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci Vincenzo che ha chiesto l'annullamento del provvedimento.
OSSERVA
Il Gip presso il Tribunale di Brindisi con due provvedimenti in data 18.7.2005 liquidava al dott. TO ZU, nominato custode giudiziario di beni sottoposti a sequestro ex art. 321 c.p.p. e L. n.356 del 1992, art. 12 sexies, comma 4 le somme di Euro 136.910 e di
Euro 31.301, oltre IVA e CAP, ritenendo che dovessero essere applicate le tariffe professionali, per il richiamo contenuto nell'art. 4 bis dello stesso articolo alla L. 31 marzo 1965, n. 575. Pertanto il GIP calcolava i compensi al predetto custode giudiziario in forza del D.P.R. n. 645 del 1994, art. 27 in materia di amministrazione di aziende, assumendo altresì che in questo senso essi erano stati concordati ed il tribunale in composizione monocratica, in sede di opposizione promossa dal Procuratore della Repubblica di Brindisi, confermava tale criterio, escludendo - tuttavia - dal conteggio gli importi delle indennità incompatibili con la natura pubblicistica dell'incarico, per cui gli importi venivano ridotti rispettivamente ad Euro 90.895,63 ed Euro 31.301 oltre accessori.
Avverso questo secondo provvedimento assunto in data 15.3. 2006 hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore della Repubblica predetto sia il dott. EZ.
Il Procuratore deduce violazione di legge con riferimento al T.U. delle spese di giustizia D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 2, 50 e 275 e L. 8 luglio 1980, n. 319, art. 4, D.L. 8 giugno 1992, art. 12 sexies, commi 4 bis e 2 octies e L. 31 maggio 1965, n. 575. Sostiene il ricorrente che il rinvio a quest'ultima normativa non riguarda il calcolo delle spettanze, ma solo la gestione e destinazione dei beni sequestrati, in quanto nel caso della legge antimafia le norme regolano un procedimento di prevenzione a carattere patrimoniale, ben diverso da quello prettamente processual- penalistico di cui al combinato disposto degli artt. 321 e 12 sexies c.p.p.. Per questo secondo deve valere la disciplina contenuta nel citato testo unico che all'art. 2 definisce l'ambito di applicazione con riferimento al processo civile, penale ed amministrativo;
ambito dal quale resta fuori il procedimento di prevenzione, in ragione della sua peculiarità. Mancando un espresso rinvio della legge ed in assenza di una esplicita disciplina delle liquidazioni spettanti al custode giudiziario dei beni sequestrati a sensi dell'art. 321 c.p.p. e dell'art. 12 sexies, legge citata, è necessario fare esclusivo richiamo norme contenute nel testo unico che agli artt. 58 e 59 e 275 fanno riferimento alle tabelle da approvarsi dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ed in mancanza delle medesime, applicare il sistema del conteggio a vacazione.
Il ricorrente a sostegno della propria tesi cita il contenuto della sentenza n. 11955 del 13.3.03 della prima sezione di questa Corte, che sia pure non affrontando la soggetta materia, ma quella della competenza per l'opposizione ha affermato che la figura dell'amministratore con il compito di provvedere alla custodia ed alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro a sensi dell'art. 12 sexies è diversa da quella dell'amministratore di patrimoni sequestrati a sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 sexies) perché in questo caso compito dell'amministratore è quello di gestire i beni incrementandone la produttività, mentre nel primo caso il compito è limitato all'ordinaria gestione tipica della custodia. Pertanto l'estensione al custode della disciplina prevista per l'amministrazione deve intendersi limitata ai criteri denomina dell'amministratore e non si estende anche alla competenza. La citata decisione della Corte di Cassazione continua ravvisando nelle peculiarità oggettive e soggettive presentate dall'attività dell'amministratore dei beni di soggetti indagati per appartenenza a cosche mafiose la legittimazione di una disciplina particolare, mentre per le altre situazioni di custodia la competenza deve seguire le regole stabilite dal testo unico.
Con il secondo motivo il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge con riferimento all'art. 50, comma 2 e art. 59, comma 2, T.U. spese di giustizia. Richiamato il calcolo in concreto effettuato dal Tribunale di Brindisi osserva che è stato applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ad un dirigente d'azienda commerciale operante nel settore del terziario e ciò in contraddizione con quanto stabilito dall'art. 50 T.U. che richiede il contemperamento, nel caso di applicazione di tariffe, con la natura pubblicistica dell'incarico.
Pertanto anche sotto tale profilo il ricorrente insiste nel ravvisare nella liquidazione impugnata una violazione di legge, non essendo stata applicato l'art. 275, menzionato T.U. che sino all'emanazione del regolamento stabilisce che la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al D.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e L. 8 luglio, n. 319, art. 4 come modificato per gli importi dal D:M. 5 dicembre 1997 ed in particolare dal citato art. 4 disciplina il pagamento degli onorari sulla base delle sole vacazioni, e aggiunge che il Tribunale in persona del GUP inoltre avrebbe violato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50 e art. 59, comma 2 per non avere contemperato la tariffa professionale alla natura pubblicistica dell'incarico.
Il EZ, premesso di esser stato nominato custode giudiziario con poteri di amministrazione in sostituzione del Dott. Davigo Luciano;
che per il notevole impegno previsto dall'incarico, aveva dovuto predisporre un'apposita organizzazione onde gestire il notevole patrimonio sottoposto a sequestro, dislocato prevalentemente nella zona di Fasano a circa 100 chilometri dal suo studio professionale;
che tra i beni vi era un'azienda operante nel settore della panificazione;
che i due provvedimenti impugnati riguardavano tre richieste di liquidazione di cui le prime due rispettivamente per l'attività svolta nell'anno 2003 e nell'anno 2004 (primo provvedimento) e la terza un acconto per i primi cinque mesi dell'anno 2005 (secondo provvedimento), deduce più motivi di impugnazione.
Con il primo solleva la questione di nullità dell'ordinanza per inosservanza delle norme processuali previste dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 octies e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e art. 321 c.p.p., ravvisando l'inammissibilità del ricorso del Procuratore
della Repubblica di Brindisi in quanto proveniente da parte non legittimata e proposta ad autorità giudiziaria non competente. Secondo la normativa citata l'opposizione poteva essere effettuata solo dall'amministratore giudiziario dinanzi alla Corte d'appello. Inoltre l'inammissibilità dell'impugnazione derivava anche dal fatto che si trattava di liquidazioni provvisorie, come tali non ricorribili autonomamente.
Con il secondo motivo eccepisce l'inammissibilità del ricorso anche nel caso si ritenesse applicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 in quanto sarebbe stato violato il termine perentorio di giorni 20 che debbono decorrere dal momento in cui il Pubblico Ministero viene a conoscenza della liquidazione.
Nel caso di specie questa conoscenza deve datarsi al 6.10.05, momento in cui il PM esprimeva il suo parere su altra istanza di liquidazione dei compensi del custode in quanto in tale circostanza il Gip, nel trasmettergli gli atti, allegava anche i due precedenti provvedimenti di liquidazione.
Con il terzo motivo il EZ deduce violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, della L. n. 575 del 1965, art. 2 octies,
comma 4 e D.P.R. n. 645 del 1994, art. 19, in quanto il tribunale, a differenza del GIP, nell'applicare la tariffa professionale dei dottori commercialisti, aveva escluso le voci relative alle indennità.
Per altro anche nel caso di applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002 non essendo ancora state approvate le tabelle previste dagli artt. 50 e 59 (le prime previste per gli ausiliari e le seconde per i custodi), dovrebbe essere fatto riferimento alle tariffe professionali.
In sede di opposizione assume il tribunale aveva errato, invece, nella parte in cui non aveva considerato che le indennità "assenza studio" coprivano gli oneri derivanti dal fatto che egli era stato costretto ad operare lontano dal proprio studio professionale. Patimenti erano dovute le indennità inerenti la formazione del fascicolo, finalizzato alla conservazione della documentazione cartacea, attività che non rientra in quella tipica della custodia. Con il quarto motivo il EZ deduce nullità dell'ordinanza per l'esclusione di alcune voci della sua specifica relativa ai compensi ai suoi ausiliari, essendo egli figura autonoma rispetto alle persone che l'avevano coadiuvato, la cui attività era distinta da quella prestata personalmente;
attività che si era concretizzata in una mole considerevole di adempimenti, tutti indicati nel rendiconto di gestione, per cui il tribunale aveva errato nel considerare tali importi una duplicazione dei compensi richiesti dall'amministratore giudiziario.
Con memoria aggiunta, nel ribadire il contenuto del ricorso, il dott. EZ insisteva nell'applicazione della tariffa professionale, completa di indennità, anche sotto il profilo degli usi locali in quanto gli uffici giudiziali del distretto di Lecce ne avevano fatto costante applicazione.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato per le ragioni esposte nel ricorso del Procuratore della Repubblica.
Vanno rigettate le eccezioni di nullità dell'ordinanza impugnata per inammissibilità dell'atto di opposizione del PM, che non sarebbe legittimato a sensi della L. n. 575 del 1965 ed in ogni caso si sarebbe rivolto - errando - il tribunale, anziché alla corte d'appello e per tardività dell'opposizione a sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la competenza in ordine all'impugnazione dei provvedimenti di liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati a sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies non è regolata dalla Legge Antimafia n. 575 del
1965, in quanto la figura dell'amministratore con il compito di provvedere alla custodia ed alla conservazione dei beni sottoposti a sequestro in tale situazione è diversa da quella dell'amministratore di patrimoni sequestrati a sensi della legge sulla mafia poiché in questo secondo caso l'amministratore esercita i poteri propri dell'attività di gestione dei beni anche ai fini di incrementarne la redditività.
Pertanto l'estensione della normativa riguarda solo i criteri di nomina del custode non la disciplina dei provvedimenti (Cass. Pen. Sez. 1^ sent. N. 1195 del 13.3.03 RV 223666). Quanto ai termini per l'opposizione proposto a sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 170 essi decorrono dalla comunicazione al
Procuratore del provvedimento di liquidazione e non può essere utilizzata come equipollente la conoscenza che lo stesso potrebbe avere avuto attraverso allegazioni ad altre richieste che possono non essere state trasmesse con la dovuta evidenza. In ogni caso la conoscenza dedotta dal ZA non risulta dagli atti in esame e riguarderebbe altro periodo di liquidazione che è al di fuori del contesto proposto dalle impugnazioni.
Infine infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione rispetto a provvedimenti di liquidazione provvisoria perché lo stesso tribunale considera le liquidazioni in oggetto non come acconti, ma liquidazioni definitive, sia pure riguardanti alcuni periodi di attività.
Quanto ai motivi esposti nel ricorso del Procuratore della Repubblica in ordine all'applicazione della tariffa professionale, erra il tribunale nel ritenere che detta tariffa debba essere applicata in forza del richiamo operato alla L. n. 575 del 1965, in quanto detto richiamo, come già affermato da questa Corte riguarda la nomina del custode e non anche il suo compenso per le ragioni innanzi espresse dalla citata sentenza della prima sezione penale.
Trova, conseguentemente, applicazione la normativa contenuta nel T.U. sulle spese di giustizia: l'art. 58 disciplina l'attività di custodia, prevedendo la liquidazione dei compensi secondo speciali tariffe contenute in tabelle e solo in via residuale secondo gli usi locali;
l'art. 59 prevede che le tabelle siano adottate con decreto ministeriale, tenendo conto delle tariffe vigenti, contemperate con la natura pubblicistica dell'incarico e le riduzioni percentuali in relazione allo stato di conservazione del bene;
l'art. 275 stabilisce che nelle more la misura degli onorari sia disciplinata dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 352 del 1988 e dalla L. n. 319, art. 4, come modificate dal D.M. 5 dicembre 1997 che fa riferimento al compenso in base alle vacazioni. La liquidazione operata dal tribunale di Brindisi si fonda, invece, su presupposti normativi del tutto diversi da quelli regolanti la materia ed applica delle tariffe professionali che non possono essere tenute in considerazione, perché sono al di fuori del dettato normativo ed inoltre non sono state in alcun modo contemperate alla natura pubblicistica dell'incarico. Pertanto gli onorari andranno conteggiati a vacazione nella misura stabilita per gli ausiliari del giudice che svolgono compiti di natura professionale, cui andranno aggiunti gli importi per le spese sostenete, compresi quelli per i coadiutori regolarmente autorizzati, la cui attività non potrà, tuttavia essere conteggiata nel computo delle vacazioni a favore del professionista.
Ciò posto è superfluo esaminare i motivi di ricorso proposti dal ZA in ordine al mancato riconoscimento delle indennità stabilite dalla tariffa professionale.
Ne consegue l'annullamento delle due ordinanze impugnate con rinvio al tribunale di Brindisi.
Il rigetto del ricorso del ZA comporta la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Brindisi in diversa composizione. Rigetta il ricorso di ZA TO che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008