Sentenza 2 maggio 1990
Massime • 1
In materia di reati di stampa la responsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la commissione del reato, è ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale ultima in tanto può sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell'art. 110 cod. pen., tra i quali in primo luogo il dolo. Per affermare il concorso nella diffamazione commessa dall'autore dello scritto occorre dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui. Quando invece al direttore è addebitabile solo l'omissione del controllo dovuto ci si trova in presenza della diversa fattispecie colposa di cui all'art. 57 cod. pen. rispetto alla quale l'eventuale diffamazione si configura come l'evento dello specifico reato previsto a carico del direttore. ( V mass n 169148, ed ivi citate; ( V mass n 158270; ( V mass n 154101; ( V mass n 150976; ( V mass n 150398; ( V mass n 138738).*
Commentari • 3
- 1. Art. 596-bis - Diffamazione col mezzo della stampa (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza La testata giornalistica telematica, in quanto assimilabile funzionalmente a quella tradizionale, rientra nel concetto ampio di stampa e soggiace alla normativa, di rango costituzione e di livello ordinario, che disciplina l'attività d'informazione professionale diretta al pubblico. Il giornale on-line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa (SU, 31022/2015). Funzione della stampa e limiti al diritto di critica Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, …
Leggi di più… - 2. Diffamazione: non è applicabile al direttore del giornale la riparazione pecuniaria (Cass. Pen. n. 44117/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è applicabile l'istituto della riparazione pecuniaria, previsto dall'art. 12 l. 8 febbraio 1948 n. 47, al direttore del giornale che sia dichiarato responsabile del delitto di omesso controllo colposo della pubblicazione ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto l'irrogazione della sanzione pecuniaria costituisce una sanzione civile che consegue al reato di diffamazione, dei cui elementi costitutivi presuppone l'accertamento (Cassazione penale sez. V - 10/10/2019, n. 44117) Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in tema di diffamazione? La sentenza integrale RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza …
Leggi di più… - 3. La diffamazione e l’aggravante del mezzo della stampa ex art. 595, co.3, Codice PenaleFaustino Petrillo · https://www.filodiritto.com/ · 21 maggio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/1990, n. 11494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11494 |
| Data del deposito : | 2 maggio 1990 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 2 maggio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1990 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE SENTENZA
N. 633 Composta, dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Raffaele BERTONI Presidente
1. Dot Pietro SABEONE Consigliere REGISTRO GENERALE
j N. 2949/90 2. » Giuseppe Vincenzo PANDOLFO-
3. Guido IETTI
->>
» ~
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4. >> Giorgio LATTANZI
->>
UFFICIO COPIE
Pilasciata ha pronunciato la seguente opia legale
SENTENZA Der diritti 1. 10.00073
28 SET 1990 sul ricorso proposto da EU AL, nato il 6 apri INCELLIERE
# le 1924 e da TT FR IL, nato il 1°
dicembre 1935. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
"UFFICIO ČOPIE
Richiesta copia studio dal Sig. desinONE per diritti co
IL CANCELLIERE avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in
ME VARIE DCI data 20 gennaio 1989
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma
BE77
Udito, per la parte civile, l'avv. IL ON
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Gianfranco CIANI
che ha concluso per l'annullamento con rinvio nel pun'
to relativo al concorso nella diffamazione ed il ri getto nel resto
-410
Uditi difensori avv. ti Fabio MONTEFOSCHI e Giovan'
ni LE PERA Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma con sentenza dell'11 gennaio
" -
-
Vittorioha ritenuto EU AL e 1986
FR IL, direttori dei quotidiani "La
Repubblica" e "Il Messaggero", responsabili, "in
concorso con persona rimasta sconosciuta", del reato di diffamazione (artt. 110 e 595 c.p., 13 e 21 1. 8
febbraio 1948, n.47) in danno di IL ON e,
: די
con le attenuanti generiche giudicate equivalenti alle aggravanti contestate, li ha condannati ciascuno alla
pena di lire 150.000 di multa e al risarcimento dei danni subiti dall'offeso, costituitosi parte civile.
ON aveva presentato una querelaIL
per diffamazione nei confronti dei due imputati ed aveva esposto che il 25 novembre 1982 "La Repubblica"
e "Il Messaggero" avevano pubblicato la notizia che il pubblico ministero aveva chiesto il suo rinvio a
giudizio per un reato di calunnia, mentre - aveva precisato il querelante- il processo era "in formale istruzione tutt'ora in corso".
alla In effetti la notizia non corrispondeva realtà in quanto nel procedimento рег calunnia pendente in istruzione l'organo dell'accusa non aveva
ancora formulato le sue richieste conclusive;
solo tempo dopo, con la requisitoria del 21 marzo 1983, il
pubblico ministero aveva chiesto al giudice istruttore il rinvio a giudizio di ON. Gli imputati, come risulta dalla sentenza, si
3 erano difesi sostenendo che l'articolo in questione era sostanzialmente inoffensivo perché era già noto
che nei confronti di ON pendeva un procedimento penale per calunnia sicché la reputazione di questo non poteva avere subito un'ulteriore lesione per effetto della notizia della richiesta di rinvio a giudizio e che di conseguenza doveva ravvisarsi nella
specie un reato impossibile per inidoneità dell'azione
(art. 49 comma 2° c. p.); inoltre a propria giustificazione gli imputati avevano addotto il facendo diritto di cronaca rilevare che successivamente era intervenuta la richiesta di rinvio a giudizio e che dunque la notizia era risultata
veritiera.
tesi Il tribunale però ha ritenuto queste difensive prive di fondamento, e della stessa opinione
è stata la Corte di appello di Roma che con sentenza
del 20 gennaio 1989 ha confermato la decisione di primo grado.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo entrambi i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché ha ritenuto
l'offensività della notizia pubblicata dai due
quotidiani. IL prospetta il motivo sotto il profilo della violazione dell'art. 49 comma 2 c.p. mentre AL fa diretto riferimento all'art. 595
inoltre deducono un vizio di c. p. ; entrambi motivazione.
La tesi che l'art. 49 comma 2° c.p. quando menziona la "inidoneità dell'azione" intende escludere
- la punibilità di fatti conformi ad una fattispecie i, penale ma privi di offensività è sostenuta da una
32 inparte della dottrina ma non ha trovato adesione
giurisprudenza se non in isolate pronunce. Non occorre
però il supporto dell'art. 49 comma 2° c.p. per non punibile a titolo di diffamazione un ritenere fatto inidoneo a ledere l'altrui reputazione perché un fatto del genere non potrebbe costituire la fattispecie tipica dell'art. 595 C.P., dato che l'offesa della reputazione (o, secondo un'opinione più
rigorosa
, il pericolo per questa) è un elemento
richiesto dalla stessa disposizione incriminatrice. Ciò non è stato negato dalla sentenza impugnata che, I come la sentenza di primo grado, è giunta alla conclusione della responsabilità degli ricorrenti non
perché ha ritenuto che si potesse prescindere dalla lesione della reputazione ma perché è giunta alla conclusione che nella specie una lesione si era sicuramente verificata.
Quindi non è ravvisabile alcun errore di diritto sotto il profilo denunciato nel primo motivo e resta stabilire se può ritenersi viziata ladasolo
motivazione con la quale i giudici di merito sono
5 ad affermare l'offensività degli articoli pervenuti avevano parlato della richiesta di rinvio a che giudizio.
Secondo i ricorrenti, in sostanza, poiché era noto il procedimento penale in corso di istruzione nei confronti di ON, la notizia della richiesta del rinvio a giudizio non aggiungeva alcunchè di rilevante e dunque non poteva risultare lesiva.
tesi difensiva è stata considerata Questa tanto dal giudice di primo grado quanto attentamente ed da quello di secondo grado entrambi con una motivazione diffusa hanno spiegato le ragioni della
infondatezza. I giudici di merito hanno rilevato sua
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innanzi tutto che la tutela della reputazione non può
venir meno neppure nei confronti di coloro che abbiano eventualmente già subito un certo discredito, poi hanno affermato che la pendenza di un procedimento penale non autorizza, specie in presenza di una
costituzionale di non colpevolezza, lapresunzione pubblicazione di notizie non rispondenti al vero
lesive nei confronti dell'imputato ed hanno aggiunto che la conoscenza dei successivi atti o provvedimenti quali si sviluppa il processo penale,attraverso fonteanche quando ne è nota la pendenza, costituisce di riprovazione e di discredito e quindi lede
ulteriormente la reputazione della persona imputata. Non è vero che, come sostiene nel suo ricorso
6 D ipotizzati nella richiesta IL, "gli indizi di rinvio a giudizio" erano "già insiti nella pendenza di una procedura che per di più si prorogava da alcuni anni". Basta considerare che la fase istruttoria può
chiudersi con il proscioglimento o con il rinvio a
giudizio per convincersi che la richiesta dell'accusa provvedimento del giudice istruttore hanno un e il
! significato ben diverso a seconda che siano in un senso o nell'altro e che quindi la richiesta di rinvio
P
a giudizio non può risultare priva di rilevanza per
quanto concerne la reputazione dell'imputato perché
sta a significare che secondo il pubblico ministero nel stati acquisiticorso dell'istruzione sono elementi di prova tali da far escludere il proscioglimento.
della Perciò deve concludersi che la motivazione
"
impugnata per quanto concerne il sentenza carattere diffamatorio dei due articoli non presenta i vizi asseriti dai ricorrenti.
Con un secondo motivo IL ha denunciato la
"violazione ed omessa applicazione dell'art. 59 1 c.p.
perché la sentenza impugnata ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi un esercizio putativo del diritto di cronaca. Secondo il ricorrente dal fatto che dopo la pubblicazione dell'articolo era stata effettivamente formulata la richiesta di rinvio a giudizio il giudice di merito avrebbe dovuto dedurre che della richiesta erano pervenuti "segni al
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giornalista", il quale aveva "giustificata ragione di
opinare ch'essa fosse già stata completata in termini formali e ne fosse quindi legittima la pubblicazione".
motivo è privo di fondamento. LaAnche questo notizia data non era veritiera e la sola circostanza che successivamente il pubblico ministero aveva concluso nel modo indicato nei due articoli non può
certo far ritenere che l'ignoto redattore dell'articolo avesse svolto un serio accertamento. In
realtà quando è avvenuta la pubblicazione mancavano quattro mesi alla presentazione della ancora circa requisitoria del pubblico ministero e rileva poco il
fatto che essa poi sia stata nel senso anticipato dai
due quotidiani. Non sarebbe stato difficile accertare
almeno se la presentazione della requisitoria era effettivamente avvenuta ed è palese che neppure questo accertamento era stato effettuato.
Con l'ultimo motivo entrambi i ricorrenti hanno denunciato la violazione delle norme sul concorso di di persone nel reato e dell'art. 57 c.p. ed il vizio motivazione, con riferimento all'affermazione della loro responsabilità a titolo di concorso nella diffamazione commessa dagli ignoti autori degli articoli pubblicati sui rispettivi giornali.
Il motivo è fondato.
La sentenza impugnata, nonostante la questione circa la responsabilità a titolo di concorso fosse
0
0 stata dedotta con i motivi di appello da entrambi
ricorrenti, solo con riferimento a SCALFARI ha affermato che "la penale responsabilità derivante dalla pubblicazione dei vari articoli giornalistici risulta a carico del prevenuto perché quale direttore
responsabile a lui spettava consentire 0 meno la pubblicazione dell'articolo incriminato" ed ha
1 di tutta evidenza premesso risulta aggiunto: " ciò
di un previo accordo criminoso con l'esistenza l'ignoto autore dell'articolo, la cui pubblicazione fu voluta, ovviamente, sia dal prevenuto, sia dall'autore dello stesso".
Un argomentazione del genere fa discendere dalla posizione di direttore responsabile conseguenze sul piano penale non giustificate e finisce con il previstaconfondere la responsabilità specificamente dall'art. 57 c.p. con quella per il delitto di diffamazione commesso in concorso con l'autore dell'articolo.
Questa Corte ha già chiarito che in materia di reati in materia di stampa è ben diversa la responsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la commissione del reato, da
quella a titolo di concorso, la quale ultima in tanto
può sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell'art. 110 tra quali va ricordato in primo luogo il dolo c. p.,
(Sez. V, 13 febbraio 1985, Criscuoli, in Giust.pen.,
9 1986, II, 621).
Le forme in cui può avvenire il concorso del
direttore con l'autore dell'articolo sono diverse, da quella in cui è concordato preventivamente il testo a
quella in cui deliberatamente il direttore omette di impedire la pubblicazione dell'articolo pur essendo
consapevole del suo contenuto offensivo. In ogni ben caso "per affermare il concorso nella diffamazione commessa dall'autore dello scritto occorre dimostrare pubblicazione che il direttore ha voluto la nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e,
consapevolezza di aggredire laquindi, con la
2 • 1 reputazione altrui" (Sez. V, 7 luglio 1981, Cingoli, in
Cass.pen., 1983, p. 640). Quando invece al direttore è
addebitabile solo l'omissione del controllo dovuto ci si trova in presenza della ben diversa fattispecie colposa dell'art. 57 c.p., rispetto alla quale, come si è affermato sia in dottrina che in giurisprudenza,
l'eventuale diffamazione si configura come l'evento
"
dello specifico reato previsto a carico del direttore
(Sez.V, 25 febbario 1983, De Santis, in Cass.pen.,
marzo 1982, Lopez, ivi, 1983, 1984, p.1666; Sez.V,
p. 2012),
qualifica di direttore Perciò dalla sola corte di appello non avrebbe certo responsabile la
potuto dedurre il concorso degli imputati nella diffamazione. Nè è sorretta da prove storiche 0
10 logiche l'affermazione della sentenza impugnata,
"risulta di tuttarelativa solo a AL, che l'esistenza di un previo accordo criminosoevidenza
l'ignoto autore dell'articolo";con infatti specie quando ci si trova in presenza di giornali con le
dimensioni e la struttura redazionale di "La
Repubblica" (che come ha ricordato i l ricorrente
Roma, oltre duecento "conta solo nella città di '
redattori, venti capi-redazione e due vice direttori")
non può presumersi che formi oggetto di un preventivo accordo con il direttore tutto ciò che viene pubblicato, anche una notizia di poche righe come
quella in questione.
che i principiLa parte civile ha sostenuto ricordati non opererebbero nei casi in cui l'autore dell'articolo non è noto, nei quali il direttore dovrebbe sempre rispondere del reato dell'ignoto articolista.
E' questa una tesi che non può essere condivisa
dal momento che non vi sono basi normative alle quali ancorare, in mancanza di dolo, una responsabilità del
direttore diversa da quella prevista dall'art. 57
c. p. anzi sul piano normativo una indicazione sicura opposto è costituita da una disposizione in senso nei decreti di amnistia (presente anche ricorrente lett. nel recente d.P.R. 12 aprile 1990, n.75: art. 1
b), che prevede l'applicabilità del provvedimento di clemenza per il reato dell'art. 57 c.p. solo "quando è
11 noto l'autore della pubblicazione" rendendo in tal
modo chiaro che il reato è ben configurabile anche nel caso opposto, quando cioè l'autore è ignoto.
le considerazioni fin qui svolte deve Per
pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata nel punto relativo al concorso dei ricorrenti nel reato di diffamazione con rinvio per nuovo esame ad
altra sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata nel punto relativo alla ritenuta sussistenza del concorso dei ricorrenti nel reato di diffamazione con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della
Corte di appello di Roma;
rigetta nel resto i ricorsi.
Roma 2 maggio 1990
I presidente
འདི་ཆེ་ཡིན Il consigliere estensore
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 17 AC0 1999
IL CANCELLIERE
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