Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/1990, n. 11494
CASS
Sentenza 2 maggio 1990

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Massime1

In materia di reati di stampa la responsabilità del direttore, a titolo di colpa, per non avere impedito la commissione del reato, è ben diversa da quella a titolo di concorso, la quale ultima in tanto può sussistere in quanto siano presenti tutti gli elementi generalmente occorrenti a norma dell'art. 110 cod. pen., tra i quali in primo luogo il dolo. Per affermare il concorso nella diffamazione commessa dall'autore dello scritto occorre dimostrare che il direttore ha voluto la pubblicazione nell'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e, quindi, con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui. Quando invece al direttore è addebitabile solo l'omissione del controllo dovuto ci si trova in presenza della diversa fattispecie colposa di cui all'art. 57 cod. pen. rispetto alla quale l'eventuale diffamazione si configura come l'evento dello specifico reato previsto a carico del direttore. ( V mass n 169148, ed ivi citate; ( V mass n 158270; ( V mass n 154101; ( V mass n 150976; ( V mass n 150398; ( V mass n 138738).*

Commentari3

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  • 2Diffamazione: non è applicabile al direttore del giornale la riparazione pecuniaria (Cass. Pen. n. 44117/2019)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 02/05/1990, n. 11494
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11494
Data del deposito : 2 maggio 1990

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