Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sia nella previsione della prima che della seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen., è inapplicabile ai reati edilizi in quanto non compatibile con la loro natura contravvenzionale.
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- 1. stupefacenti e lucro di speciale tenuitàAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2022
- 2. Attenuante della speciale tenuità anche per spaccio lieve (Cass., 24990/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2021
La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2009, n. 23872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23872 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 08/04/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 816
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 767/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT GI, nato a [...] il 29 agosto del 1969;
avverso la sentenza della corte d'appello di Salerno del 7 ottobre 2008;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Gioacchino Izzo, il quale ha concluso per la declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo d) e per il rigetto del ricorso nel resto;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 7 ottobre del 2008, confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 27 marzo del 2007, con cui NT GI era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile della contravvenzione di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere, in assenza del permesso di costruire, in aderenza ad un preesistente immobile di sua proprietà, realizzato un corpo di fabbrica aggiuntivo che al momento del sopralluogo era costituito da quattro pilastri in cemento armato e due solai, nonché dei reati satelliti di cui agli artt. 71, 72, 64, 65 e 95, citato D.P.R. per la violazione delle norme sulle costruzioni in cemento armato e su quelle site in zone sismiche. Fatto accertato il 18 marzo del 2004. Ricorre per cassazione l'imputato deducendo:
1) la nullità della sentenza d'appello per svariate ragioni: a) per la violazione del termine di comparizione sia in appello che in primo grado;
b) per il rigetto dell'istanza di rinvio avanzata sia dall'imputato che dal difensore;
c) per l'illeggibilità della sentenza a causa delle numerose correzioni manoscritte;
2) contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui si era rigettata l'istanza di sospensione del processo per la presentazione della domanda di condono sulla premessa che l'opera non era completata al rustico per la mancata realizzazione dei muri di compagno, non essendo richiesta alcuna tompagnatura trattandosi di un semplice balcone;
3) violazione di legge perché, per la realizzazione del manufatto in questione, non era richiesto il permesso di costruire, essendo sufficiente una semplice autorizzazione;
4) omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, seconda parte.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, oltre che per l'aspecificità dei motivi, perché si ripetono censure già puntualmente disattese dalla corte territoriale senza l'indicazione dei vizi del ragionamento del giudice censurato, anche per la manifesta infondatezza dei motivi. Con riferimento al primo motivo si osserva che sia la sentenza della corte d'appello che quella di primo grado risultano dattiloscritte e non contengono correzioni manoscritte e sono comunque leggibili. La corte ha precisato che l'eccezione d'inosservanza del termine di comparizione in primo grado era tardiva perché avrebbe dovuto essere formulata nella fase degli atti preliminari al giudizio di primo grado e non in appello e comunque era infondata perché la norma non era stata violata, in quanto il termine era stato concesso. Anche l'eccezione relativa al decreto di citazione in appello era insussistente perché il termine era stato rispettato. Tali affermazioni della corte non risultano contrastate con censure specifiche.
Con riguardo al secondo motivo si rileva che il processo non poteva essere sospeso perché l'opera non era stata ultimata al rustico entro la data del 31 marzo del 2003, posto che al momento del sopralluogo (18 marzo del 2004) non era stato completato il rustico. Le opere si considerano completate al rustico quando è stata realizzata la copertura e la tompagnatura. L'imputato assume che quello realizzato era un balcone aperto che non richiedeva alcuna tompagnatura, ma tale circostanza non risulta in alcun modo asseverata, anzi è smentita dagli atti. Al momento dell'accertamento eseguito l'8 marzo del 2004 l'opera sembrava iniziata da poco ed era costituita da quattro pilastri e due solai in calcestruzzo delle dimensioni di m 4, 20 di lunghezza e 3, 20 di larghezza con un'altezza complessiva di m 4, 20, il tutto realizzato in aderenza ad un precedente fabbricato. Appare quindi palese, per le caratteristiche e dimensioni dell'opera, che non trattavasi di un semplice balcone, ma di un intervento ristrutturativo destinato ad ampliare la superficie, il volume e l'abitabilità del fabbricato preesistente. A norma del testo unico sull'edilizia approvato con D.P.R. n. 380 del 2001, art. 10 richiedono il permesso di costruire, oltre agli interventi di nuova costruzione, anche quelli di ristrutturazione edilizia allorché comportino aumento di unità immobiliari o modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
Legittimamente quindi i giudici del merito hanno ritenuto necessario il permesso di costruire e respinto l'istanza di sospensione per la pendenza della domanda di condono, in base al rilievo che l'opera non era stata ultimata neppure al rustico. Invero, in materia urbanistica, la determinazione del momento consumativo del reato, allorché sia accertato in data successiva al termine utile per chiedere il condono edilizio ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n.47, art. 31, (fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell'edificio abusivamente costruito), secondo le regole generali sulla distribuzione dell'onere probatorio, spetta all'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva del reato dimostrare che l'opera per cui si chiede la concessione in sanatoria è stata ultimata entro il termine prescritto.
Anche la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 per l'asserita lieve entità dell'abuso è stata legittimamente respinta dai giudici del merito perché tale attenuante è incompatbilile con i reati edilizi che costituiscono generalmente contravvenzioni e non delitti. La testuale limitata applicazione dell'attenuante ai soli delitti rende palese l'inapplicabilità alle contravvenzioni, a prescindere da ulteriori considerazioni sull'offesa al patrimonio. In questo grado il ricorrente, senza esplicitare la censura, lascia intendere di avere voluto fare riferimento non alla lieve entità del danno, ma alla seconda ipotesi prevista dall'art. 62 c.p., n.
4. Anche sotto tale ulteriore profilo, a prescindere dalla novità della questione, l'attenuante è inapplicabile alle contravvenzioni edilizie. L'inammissibilità del ricorso impedisce di dichiarare la prescrizione per la contravvenzione di cui al capo d) maturata prima della sentenza impugnata ma non dedotta dalla parte o rilevata dal giudice, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa corte con la sentenza del 22 marzo del 2005, Bracale. Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2009