Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2009, n. 23872
CASS
Sentenza 8 aprile 2009

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Massime1

La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, sia nella previsione della prima che della seconda parte dell'art. 62, n. 4 cod. pen., è inapplicabile ai reati edilizi in quanto non compatibile con la loro natura contravvenzionale.

Commentari2

  • 1stupefacenti e lucro di speciale tenuità
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2022

  • 2Attenuante della speciale tenuità anche per spaccio lieve (Cass., 24990/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2021

    La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE UNITE PENALE Sent., (data ud. 30/01/2020) 02/09/2020, n. 24990 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARCANO Domenico - Presidente - Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - Dott. MOGINI Stefano - rel. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2009, n. 23872
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23872
Data del deposito : 8 aprile 2009

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