Sentenza 19 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/04/2001, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2001 |
Testo completo
E A 57 85 /0 1 L N L O I E * Z " D A 7 R 9 1 A EPUBBLICA ITALIANA T 3 . T S IN NOME DEL POPOLO ITALIANOPOLO ITALIA . I S R N G A E ' 7 L R 6 L 9 E A 1 - D D RTE SUPREMA DICACSAZIONE 5 - Oggetto I E 3 S T N E Notificaliong N SEZIONE PRIMA CIVILE E G E S MT 12 PASTA G S I E E PER Compiuta " L A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIACEN LA R.G.N. 19187/98 ROCCHI - Presidente Dott. Alfredo Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere Cron.12441 - Rep. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Ud. 31/01/01 Dott. Mario ADAMO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE • UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 3000 19 APR. 2007 PANNONE OTTAVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE GRAMSCI 201 l'avvocato PERONE GIANCARLO, presso e difeso da se medesimo in unione rappresentato all'avvocato PANNONE PASQUALE, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI CASERTA;
intimato avversO la sentenza n. 695/98 del Pretore di CASERTA, 2001 depositata il 24/09/98; 272 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 1 udienza del 31/01/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e per l'assorbimento del secondo motivo. Svolgimento del processo Pannone Ottavio il 10.3.1997 propose opposizione dinanzi al Pretore di Caserta all'avviso di mora rela- tivo ad una sanzione amministrativa per infrazione del codice della strada avvenuta 1'11.1.1993, assumendo tra l'altro di non aver ricevuto prima alcun verbale o car- tella esattoriale. Il Comune di Caserta, cui la opposi- zione era stata notificata, non si costituì, ma inviò la documentazione relativa alla contestazione ed il pretore, con sentenza 24.9.1998, rigettò la opposizione rilevando che la infrazione risaliva al 15.7.1992, che il verbale relativo era stato notificato a mezzo posta, con compiuta giacenza, sicché nessuna prescrizione era maturata;
che irrilevante fosse la mancata notifica della cartella esattoriale, avendo potuto l'opponente esercitare il diritto di difesa contro l'avviso di mo- ra, che del pari irrilevante fosse la mancata indica- zione nel verbale del soggetto passivo, identificato attraverso il numero di targa del veicolo, bene espli- 2 citato in quell'atto. Ha proposto ricorso per cassazione il Pannone, con due motivi illustrati da memoria;
non ha presentato di- fese il Comune di Caserta, cui il ricorso è stato noti- ficato. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/1981;112,116 e 314 c.p.c., nonché la omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione su punti de- cisivi della controversia, afferenti alla mancata Co- stituzione del Comune di Caserta nel giudizio di meri- to, in forza della quale il pretore avrebbe dovuto ac- cogliere la opposizione senza tenere conto della docu- mentazione inviata, non risultante peraltro da nessun atto di causa. Il motivo è palesemente infondato. L'art. 23 L. 24.11.1981 n.689 al II° comma stabili- "I Se il ricorso è tempestivamente proposto, il sce: giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accerta- mento, nonché alla contestazione o notificazione della 3 violazione". Il IV ° comma aggiunge : "L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente;
l'autorità che ha emesso l'or- dinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati". Trattasi, come è evidente, di norme che hanno con- tenuto e finalità diversi, rispettivamente regolando - l'acquisizione de- l'una indipendentemente dall'altra - gli elementi documentali, utili alla risoluzione della controversia, e la costituzione in giudizio, dell'oppo- nente e dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato. Ne consegue che la predetta acquisizione prescinde dal- la successiva attività delle parti ed è indispensabil- mente connessa alla funzione del giudice, mentre l'at- tività difensiva sollecitata dalla opposizione è rimes- sa alle scelte dell'interessato, che in nessun modo influenzare l'esercizio della giurisdizione, possono alla quale la acquisizione della documentazione giova e per la quale è stata correttamente compiuta. Tale rilievo rende inconferente la asserzione circa la mancata costituzione in giudizio del Comune, peral- tro accertata e attestata dal pretore nella impugnata sentenza. Merita invece di essere accolto il secondo motivo, con cui il Pannone denunzia la violazione e falsa ap- 4 plicazione degli artt. 112,116 c.p.c.; 8 L.890/1982; 201 cod. strad.; 24 Cost. 14 e 18 L. 689/1981, nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione Deduce il ricor-su punti decisivi della controversia. rente che la mancata notifica di ordinanze di ingiun- zione e di cartelle esattoriali avevano impedito l'esercizio del diritto di difesa, mancando nell'avviso di mora elementi utili ad identificare le circostanze dell'accertamento, la data della presunta notifica del verbale di constatazione, il luogo, la data e il tipo della infrazione e l'autore; a collegare il verbale 5892/1992, mai acquisito al processo, all'avviso di mo- ra impugnato e a valutare la ritualità della notifica- zione del verbale di constatazione, con riguardo sia alle forme trattandosi di notifica a mezzo posta per compiuta giacenza sia al termine di 150 giorni previ- sto dall'art. 201 I comma cod. strad.. Delle ragioni poste a fondamento del motivo di censura è assorbente quella che attiene alla notifica del verbale accertamento della infrazione, con le moda- Ilità della compiuta giacenza", previste dall'art. 8 II° comma L. 20.11.1982 n.890, che disciplina la noti- ficazione degli atti a mezzo posta, applicabile al caso di specie, ai sensi degli artt. 12 1° comma e 201 comma III° cod. strad.. 5 Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 23.9.1998 n. 346, applicabile anche alle notifiche effettuate pri- ma della sua pubblicazione - attenendo a rapporti non ancora esauriti, per essere ancora in corso il sindaca- to sulla validità ed efficacia delle notifiche ( Cass., SS.UU. 562/2000; 1203/1999) - sicché è per tale verso ammissibile la opposizione alla cartella esattoriale, con cui è stata dedotta la mancata notifica del verba- le, la quale consente di prospettare le doglianze sulla sussistenza della violazione, la cui valutazione è ov- viamente rimessa al giudice di merito. La sentenza impugnata, che la notifica del verbale accertamento dell'infrazione ha ritenuto corretta, di ai sensi dell'art. 8 citato, va pertanto annullata, con rinvio al Tribunale di Caserta, nessuna incidenza aven- do nel presente giudizio l'entrata in vigore del D.L.gvo. 30.12.1999 n.507, che attribuisce al giudice di pace competenze in materia di opposizione alle ordi- nanze di ingiunzione che irrogano sanzioni amministra- tive, atteso che tale attribuzione, non avendo caratte- re retroattivo, lascia applicabile il principio genera- le dell'art. 5 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo;
accoglie per 6 quanto di ragione il secondo;
cassa la sentenza impu- gnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribu- nale di Caserta in composizione monocratica, anche per le spese di cassazione. Roma 31.01. 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Donato Affred CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancellerfa Luisa Passinetti A г 19 APR. 2001 IL CANCELLIERE Мих байлна E A L N L O I E Z D " A 7 9 R 1 T 3 . T S . I R N G A ' E 7 L R 6 L 9 1 E A - D D 5 - I 3 E S T N E N E G E S G S I E E " L A 7