Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/04/2001, n. 5971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5971 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
59 7 1/0 1 LIRE 2000 CANCELLERIA ud. pubbl. 15.11.2000 7467+1990 BB477628 oggetto: prova clausola contrattuale LIRE 2000 CANCELLERIA Gow. 12891 REPUBBLICA ITALIANA Пер 2160 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BB477633 LIRE 2000 TERZA SEZIONE CIVILE CANCELLERN riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : DUVA Presidente;
dott. Vittorio BB477634 LUPO Consigliere;
dott. Ernesto LIRE 2000 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SABATINI relatore dott. Francesco "1 CANCELLERIA UFFICIO COPIE " dott. Renato PERCONTE LICATESE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE " dott. Italo PURCARO ' per dirith L. 6000 ha pronunciato la seguente il 23 APR 2001- BB477635 IL CANCELLIERE SENTE NZA LIRE 2000 sui ricorsi : CANCELLER n. 17467/98 proposto da AL IO di MO UM & C. s.n.c. ' BB477627 in persona dell'amministratore MO UM ' via Monte Asolone 8/6 LIRE 2000 elett. dom. in Roma ' ' CANCELLERIA presso lo studio dell'avv. Carmine Verticchio che la rappresenta e difende ' anche disgiuntamente CANCELLERIA BB477632 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE LIRE 10000 CANCELLER LIRE 2000 Richiesta Copia esecutiva CANCELLERIA dal Sig. SPERATI per diritti L. 28000+6 -- 1834 11.8 6 0 00674132 IL CANCELLIERE AT981893 BE143968 all'avv. Enrico Bonavera in virtù di procura a margine del ricorso ricorrente
contro
PO. FERRYMASTERS B.V. ( già RS Holland B.V. ) in persona del legale rappresentante sig. ' Bastiaan Belder elett. dom. in Roma piazza ' Mazzini n. 27 ' presso lo studio dell'avv. Alessandro Sperati che la rappresenta e difende ' unitamente all'avv. Kristian Kielland in virtù di ' procura notarile controricorrente n. 19907/98 proposto da PO FERRYMASTERS B.V. elett. dom. , rappresentata ' e difesa ut supra ricorrente incidentale
contro
AL IO di MO AL e C. s.n.c. intimata avversO la sentenza n. 3258 in data 22.10. 21.11.1997 - della Corte di Appello di Milano ( r.g. n. 1127/95 ). 2 Udita nella pubblica udienza del 15 novembre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini E' comparso per la ricorrente incidentale l'avv. K. Kielland che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e in subordine l'accoglimento ' dell'incidentale . in persona del sost. Sentito il P.M. procuratore generale dott. Raffaele Ceniccola , che ha chiesto il rigetto del ricorso principale ' assorbito l'incidentale . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 22 ottobre 1985 la società UM IO s.n.c. convenne dinanzi al Tribunale di Milano la società RS Holland B.V. e ne chiese la condanna al pagamento della somma di lire 388.638.000 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale A sostegno della domanda dedusse che nel maggio del 1984 aveva noleggiato alla convenuta sette trattori per la durata di un anno a decorrere dal primo luglio successivo , e che il relativo accordo prevedeva un chilometraggio minimo di 80.000 km. per trattore al prezzo di lire 1.000 al km. i al 3 risultati percorsi termine del rapporto erano invece del minimo soltanto 171.162 km. contrattuale di 560.000 km. , talché le era dovuto corrispettivo concordato per la relativail differenza . La convenuta pur ammettendo che il corrispettivo era stato pattuito in lire 1.000 al km. , impugnò la domanda negando che , per il resto ' contenuto pretesol'accordo avesse il dall'attrice : diversamente infatti ' da quanto da costei allegato *11 rapporto doveva avere una ' durata di soli sei mesi ed era prevista la garanzia non già di un chilometraggio minimo per motrice a prescindere dall'impiego del mezzo ' ' sibbene della fatturazione di un minimo di km. nel caso di effettivo utilizzo di una motrice;
inizialmente aveva posto a l'attrice ' inoltre ' 'disposizione di essa convenuta cinque motrici ma successivamente ne aveva ridotto il numero e quindi le aveva ritirate tutte dal servizio;
l'iniziale in tali termini concluso a Milano nelaccordo maggio del 1984 era stato successivamente ' ' allorquando l'attricemodificato ad Anversa aveva accettato di continuare il rapporto con motrici c.d. spot e cioè secondo le esigenze 4 giornaliere dell'altro contraente e con facoltà della stessa attrice di impegnare le motrici con altri noleggiatori • Con sentenza del 1.9.1994 l'adito Tribunale respinse la domanda e pose le spese a carico dell'attrice ' riteņendo carente la prova del contenuto del contratto , quale da costei dedotto ' e ciò per l'inesistenza di qualsiasi riscontro documentale e per l'esito contrastante della prova testimoniale . Con la pronuncia ora gravata ' la Corte di appello ha respinto le impugnazioni , principale ed incidentale ' rispettivamente proposte avverso la suindicata decisione dall'attrice e dalla convenuta , ed ha condannato la prima al pagamento delle spese del grado • La Corte ribadita l'inesistenza della prova documentale del contratto , ha ritenuto come già ' il Tribunale non credibile il teste CA con ' il rilievo che la circostanza da lui riferita ' ' della pattuizione di un minimo garantito di 80.000 km. era logicamente incompatibile con l'ulteriore ' pure riferita pattuizione di un minimo garantito di 150 km. al giorno , circostanza , quest'ultima ' neppure dedotta in citazione dall'attrice ed emersa 5 solo nel corso dell'interrogatorio formale del UM , al quale , così come alle dichiarazioni ' non potevade relato della di lui moglie annettersi alcun rilievo probatorio favorevole alla tesi dell'attrice L'appello incidentale era invece inammissibile perché introduceva una domanda nuova Per la cassazione di tale decisione la società UM ha proposto ricorso affidato a due ' cui resiste la società RS con motivi controricorso contenente altresì due motivi di ricorso incidentale condizionato MOTIVI DELLA DECISIONE I due ricorsi devono essere riuniti ( art. 1 • 335 c.p.c. ) perché investono la medesima sentenza . 2 . Con il primo tivo del ricorso principale la ricorrente censura la sentenza impugnata , nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il teste CA ' e deduce con riferimento all'art. 360 ". nn. 3 e 5 c.p.c. , la violazione degli artt. 116 e 232 c.p.c. e degli artt. 1362 e SS. C.C. nonché a sostegno del motivovizio di motivazione : afferma che le qualità personali del teste avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale 6 ' che i due minimi di all'opposto convincimento chilometraggo , da lui riferiti erano tra loro compatibili , e che la stessa Corte avrebbe dovuto " resa nel "tener conto della risposta nulla So proprio interrogatorio formale dal legale rappresentante della convenuta Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato . Nel contrasto tra le parti in ordine al contenuto nell'affermata del contratto da loro stipulato e punto della mancanza di prova documentale quest'ultimo ' sul quale , in difetto decisione ' - la Cortedi censure si è formato il giudicato ' territoriale al fine di dirimere tale contrasto non poteva che riferirsi alla prova orale ed in particolare alla deposizione del teste CA la quale , come la stessa ricorrente 'rileva era in tal senso determinante • Orbene il doveroso giudizio sull'attendibilità ' dei testimoni involge apprezzamenti di fatto come ' tali rimessi al giudice del merito e non censurabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati : come deve riconoscersi nella specie , nella quale la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione sul rilievo lacensurata che 7 percorrenza minima di 80.000 km. all'anno riferita dal solo CA era incompatibile con ' quella minima giornaliera di 150 km. , anche da lui riferita essendo la prima ben più conveniente ' Il convincimento dei giudici del merito è dunque motivato e la doglianza di vizio di motivazione è sostanzialmente ma inammissibilmente diretta ad una diversa valutazione dell'attendibilità del teste ' non consentita nel giudizio di legittimità - e la tesi della ricorrente riguardo alla asserita compatibilità dei due minimi si traduce in un diverso apprezzamento delle risultanze processuali importa alcun vizio del convincimentoma non maturato dai giudici del merito . Essi hanno invero valutato la prova secondo il loro prudente apprezzamento talché non sussiste ' la violazione del primo comma dell'art. 116 c.p.c. inammissibile l'allegata violazionementre è degli artt. 1362 e SS. C.C. : tali norme disciplinano infatti l'interpretazione del contratto e non possono dunque essere invocate nella fase antecedente dell'accertamento alla stregua di prova soltanto orale dell'effettivo e • Non si trattava controverso contenuto di esso ' come invece ed erratamente sostiene la infatti 8 i ricorrente di attribuire un qualche effetto alla ' clausola degli 80.000 km. ma nel contrasto tra ' le parti di accertare se essa fosse stata effettivamente concordata . La ricorrente non spiega come dalla risposta "I nulla So del legale rappresentante della convenuta gli stessi giudici avrebbero necessariamente dovuto trarre la conclusione dell'acquisizione della prova in questione nè è ' invocabile al riguardo l'art. 232 c.p.c. , che ' ipotesi regola la diversa della mancata presentazione della del rifiuto parte ingiustificato a rispondere così come non ' sussiste il vizio di motivazione di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in difetto del necessario presupposto della decisività . 3 . Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112principale e 92 e SS. c.p.c. nonché vizio di motivazione in punto di regolamento delle spese professuali : le quali suo, a dire stante la reciproca soccombenza avrebbero dovuto essere compensate ' Il motivo è in parte inammissibile essendo rimessa al giudice del merito la valutazione dell'opportunità della compensazione totale о 9 parziale delle spese ( da ultimo Cass. n. 5909/99 ' ed in parte infondato avendo la Corte ) - ' territoriale posto per intero a carico dell' appellante principale rimasta soccombente le ' ' pertinente spese del grado con il motivato e inammissibilità giudizio che la dichiarata dell'appello incidentale aveva avuto nell'economia del giudizio un rilievo del tutto ' marginale . 4 . Il rigetto del ricorso principale comporta l'assorbimento dell'incidentale ' dichiaratamente condizionato ' e la condanna ( art. 91 c.p.c. ) della ricorrente principale alle spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte 'riuniti i ricorsi , rigetta il ricorso principale dichiara assorbito l'incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in lire ' 267.400 * oltre lire 6.000.000 ( seimilioni ) di onorari in favore della controricorrente . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 15 novembre 2000 • Il Consigliere est. Il Presidente Niñons Anva F J-b-tic 10 λ CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Aphy Depositata in Cancelleria Oggi, lì 2 3 APR. 2001 D. C. IL CANCELLIERE M E R Giovanni Giambattistathe P U E S O N N A T R O C 60000 310000 UFFICIO DELLE ENTRATE R 2001 Registrato in data 07.24226 Ser al n. versate £. 310 (lire conrodiecimila Digente Area Seni 2 Grazia Respons e Servizio A ud (Dr. M. RACC CH DEL