Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
Sussiste continuità normativa - valutabile, dopo l'abrogazione del principio di ultrattività penale (art. 24, comma 1, D. Lgs. N. 507 del 1999),alla luce dell'art. 2 cod. pen., - tra il reato di irregolarità nella circolazione (art. 49 D. Lgs 26 ottobre 1995, n. 504) ed il reato di trasporto di oli minerali senza il prescritto certificato di provenienza (art. 15 legge n. 474 del 1957), avuto riguardo sia alla natura di Testo Unico del D. Lgs n. 504 del 1995 nonché alla permanente continuità di tutela del bene protetto dalla fattispecie originaria, sia alla corrispondenza del fatto contestato a quello che costituisce oggetto della nuova disciplina, sia alla immutata valutazione legislativa della fattispecie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/05/2000, n. 8352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8352 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Davide AVITABILE Presidente del 9.5.2000
1. Dott. Aldo GRASSI Consigliere SENTENZA
2. " Luigi PICCIALLI " N.1775
3. " Aldo FIALE " REGISTRO GENERALE
4. " Francesco NOVARESE " N. 29001/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IA IN, n. a Palermo il 26.10.1953
avverso la sentenza 15.3.1999 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. IN ZZ che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Marco CLEMENTI, il quale ha concluso l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sentenza impugnata per intervenuta depenalizzazione del reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 15.3.1999 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza 18.9.1997 del Tribunale di quella città, che aveva affermato la penale responsabilità di IU IN (e di IU OM e D'MO TO) in ordine al reato di cui:
- all'art. 15, 2^ comma, del D.L. 5.5.1957, n. 271, convertito nella legge 2.7.1957, n. 474 [per avere trasportato e fatto trasportare Kg. 32.750 di gasolio per autotrazione (quantitativo eccedente i 20 quintali), senza il prescritto certificato di provenienza - acc. in Palermo, il 12.8.1993]
ed aveva condannato lo stesso IU IN alla pena di mesi otto di reclusione e lire 45 milioni di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il solo IU IN, il quale lamenta:
- erronea applicazione dell'ari 15 della legge n. 474/1957, in quanto nella specie la sanzione sarebbe stata incongruamente correlata non soltanto all'accertato trasporto di circa Kg. 840 di gasolio per autotrazione (non eccedente i 10 quintali), effettuato senza la certificazione prescritta, bensì ad un ulteriore quantitativo di Kg. 31.910 del medesimo prodotto, rinvenuto in un deposito dal quale era partita la minore quantità effettivamente movimentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, che viene qui ribadita:
- il certificato di provenienza ha lo scopo di assicurare un continuo controllo di ogni movimento del prodotto petrolifero, che, per la sua fungibilità, non potrebbe essere identificato una volta estratto dal deposito (Cass., Sez. III, 7.5.1997, n. 4051, Peri);
- rientra nella nozione di "trasporto" tanto la circolazione quanto la sosta del prodotto petrolifero in ogni località compresa tra il deposito di estrazione e quello di destinazione, nel cui tragitto la legge impone un controllo ininterrotto per impedire ogni frode fiscale (Cass, Sez. III, 12.6.1984, n. 5512). Nella fattispecie in esame, indipendentemente dal singolo carico la cui iniziale verifica ha dato origine al completo accertamento, è stato rinvenuto un intero deposito abusivo, ove il prodotto petrolifero veniva clandestinamente occultato in cisterne interrate ed opportunamente mimetizzate, prima di essere smistato verso le destinazioni finali. Tutto il prodotto esistente in detto deposito è risultato privo di certificato provenienza.
Il D.L. 5.5.1957, n. 271, convertito con modificazioni dalla legge 2.7.1957, n. 474 (disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli olii minerali), è stato abrogato dall'art. 68, 1^ comma - lett. m), del D.Lgs. 25.10.1995, n.504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
Il principio di ultrattività delle norme penali finanziarie, posto dall'art. 20 della legge 7.1.1929, n. 4, è stato abrogato dall'art. 24, 1^ comma, del D.Lgs. 30.12.1999, n. 507. La fattispecie contesta al IU, pertanto, deve essere attualmente riguardata [con applicabilità delle regole generali dell'art. 2 cod. pen.] alla stregua delle previsioni dell'art. 49 del D.Lgs. n. 504/1995, secondo le quali:
"I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza, in tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta" (primo comma). "Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire i milione a lire 6 milioni... " (secondo comma). Alla stregua di tali disposizioni, deve rilevarsi che si è avuta una "abrogatio sine abolitio" dell'art. 15 della legge n.271/1957, e ciò emerge ad evidenza allorché si tenga conto: della formulazione dell'anzidetto art. 49 del D.Lgs. n. 504/1995, della natura di Testo Unico del D.Lgs. n. 504/1955, della permanente continuità di tutela del bene giuridico già in precedenza protetto, della corrispondenza del fatto per il quale è stata promossa l'azione penale con quello che costituisce oggetto dell'attuale disciplina, della immutata valutazione legislativa della fattispecie. Nel caso che ci occupa, conseguentemente, non essendo dimostrati la legittima provenienza del gasolio ed il regolare assolvimento dell'imposta (è stata accertata, anzi, un'evasione di imposta per lire 22.140.310), il reato contestato deve considerarsi tuttora sussistente. Anche la pena risulta correttamente determinata con riferimento alla norma precedente, poiché la fattispecie attualmente è punita con sanzione più grave nel minimo edittale della pena pecuniaria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2000