Sentenza 21 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2002, n. 2492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2492 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
0 24 92 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.17147/01 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron. 6005 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Ud. 12.12.01 Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente: b. SENTENZA sul ricorso proposto da: ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. in persona del Dirigente Generale dott. Ennio De Luca, rappresentato e difeso dagli avv. Adriana Pignatari e Saverio Muccio, in virtù di procura speciale per notaio Tuccari e con essi elettivamente domiciliato in Roma alla via IV Novembre, n. 144;
- ricorrente -
contro 4948 -1- CURATELA del FaLLmento della IMU s.p.a, già FrateLL de TI, in persona del Curatore avv. Claudio Preziosi e con esso el.te domiciliato in Roma alla via Roccaporena,34 presso lo studio De Luca Tamajo- Boursier Niutta, rappresentato e difeso giusta procura a margine dall'avv. Giorgio Fontana;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di AveLLno n.1136 del 5.7.2000, reg. gen. n. 142/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Saverio Muccio e Giorgio Fontana;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti, che ha concluso per l'accoglimento del riccorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 5.7.2000 il Tribunale di AveLLno, decidendo sull'appello proposto dall'INAIL nei confronti della Curatela del faLLmento IMU s.p.a, gia F.LL De TI, e sull'appello incidentale della Curatela, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello principale ed accoglieva quello incidentale condannando l'INAIL alla restituzione di premi non dovuti per l'erronea determinazione del tasso specifico aziendale (T.S.A.). Osservava in motivazione che erroneamente l'INAIL, come rilevato dal consulente tecnico, aveva determinato il T.S.A. computando una serie di oneri indiretti e la quota riserva sinistri sulla base di -2- valori medi riferiti a tutte le classificazioni e non sulla base dei dati riferiti alla singola azienda nel triennio precedente, quindi condannava l'INAIL al rimborso dei maggiori premi riscossi nella misura determinata dal CTU di appello. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo l'INAIL, resiste con controricorso la Curatela, illustrato poi con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo l'INAIL, denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 39,40 e 41 DPR 30.6.1965 n.1124 e 20 e 21 del D.M. 18.6 1988 ed il vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non avere seguito nel computo del tasso specifico aziendale criteri omogenei a queLL di computo del tasso medio nazionale, ed in particolare per avere escluso nel computo del primo la voce riserva sinistri. La censura è fondata. Sul computo nel tasso specifico aziendale della voce riserva sinistri, cioè del costo delle prestazioni per infortuni e malattie professionali per sinistri non ancora definiti, nel caso che nell'azienda e nel triennio di osservazione non ve ne siano, vi era contrasto nella giurisprudenza della Corte, affermando alcune decisioni, n.3767 del 2000, n.5937 del 1996, la non computabilità della voce nel T.S.A., ed altra, n.13447 del 1999, l'inclusione della voce. Componendo il contrasto della giurisprudenza le Sezioni Unite della Corte con sentenza n.7853 del 2001 hanno affermato il principio: -3- "Ai fini della determinazione del premio dovuto dalle aziende industriali per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali, nel calcolo del tasso specifico aziendale devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortunio e di malattia professionale ancora da de finire alla data di tale calcolo (riserva sinistri), anche quando nell'azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato;
ed infatti il detto tasso specifico aziendale e' stato previsto dal D.M. 18 giugno 1988 e dai precedenti decreti (contenenti le tabelle di classificazione delle diverse lavorazioni con i corrispondenti tassi di tariffa, nonche' i criteri di determinazione del tasso specifico aziendale) con riferimento non all'andamento infortunistico della singola azienda, bensi' al rapporto tra l'andamento infortunistico in ciascuna categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese, in corrispondenza di un principio di mutualita' tra le imprese assicuranti, che - salvaguardando l'equilibrio finanziario dell'ente assicuratore e ripartendo gli effetti dei sinistri fra le imprese - consente di evitare che l'assenza di eventi dannosi per una pluralita' di imprese e la conseguente riduzione contributiva, eventualmente assai consistente nel complesso, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri o si ripercuota sul bilancio dell'ente assicuratore, mentre l'assenza di sinistri per la singola azienda puo' eventualmente comportare per quest'ultima il beneficio di una riduzione del tasso, una volta che questo sia stato determinato previa inclusione della detta riserva (ex art. 20, quarto comma, del citato D.M. del 1988). - 4- Ritiene il Collegio di conformarsi a detto principio e che, pertanto, è erronea in diritto la sentenza impugnata ove ha escluso dal computo del T.S.A. la voce riserva sinistri perché nell'azienda faLLta non vi erano sinistri da definire nel triennio di riferimento. La sentenza impugnata va pertanto cassata e la causa va rinviata ad altro giudice, che si designa nel dispositivo, il quale nel decidere si atterrà al principio di diritto enunciato dalle SS.UU. Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Salerno Così deciso in Roma il 12.12.2001 Il PresidentePresidente Il Consigliere est. Fem IL CANCELLIERE Depositato in Cancellería 21 FEB. 2002 oggi, R E D O C E R IL CANCELLIERE R H S -5-