Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/1987, n. 11538
CASS
Sentenza 3 giugno 1987

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Il riconoscimento fotografico, non è previsto dalla legge e non è soggetto alle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen., pur non rivestendo la stessa efficacia probatoria di una formale ricognizione di persona, ben può essere utilizzato, al pari di ogni altro accertamento, come fonte legittima di convincimento, stante il principio del libero apprezzamento della prova, che consente al giudice di attingere le valutazioni processuali dalle ricognizioni non formali di persone e di cose, qualora esse diano sicuro affidamento. (nella specie, la ricognizione fotografica fu effettuata dagli ufficiali di polizia giudiziaria che si dissero certi della identificazione dell'imputato).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/1987, n. 11538
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11538
    Data del deposito : 3 giugno 1987

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