CASS
Sentenza 3 giugno 1987
Sentenza 3 giugno 1987
Massime • 1
Il riconoscimento fotografico, non è previsto dalla legge e non è soggetto alle formalità previste dall'art. 360 cod. proc. pen., pur non rivestendo la stessa efficacia probatoria di una formale ricognizione di persona, ben può essere utilizzato, al pari di ogni altro accertamento, come fonte legittima di convincimento, stante il principio del libero apprezzamento della prova, che consente al giudice di attingere le valutazioni processuali dalle ricognizioni non formali di persone e di cose, qualora esse diano sicuro affidamento. (nella specie, la ricognizione fotografica fu effettuata dagli ufficiali di polizia giudiziaria che si dissero certi della identificazione dell'imputato).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/1987, n. 11538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11538 |
| Data del deposito : | 3 giugno 1987 |
Testo completo
E
L
A IO R 1 1530 N A I IM S S G A I M R L A Udienza pubblica REPUBB] ICA ITALIANA O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 3.6.87
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I* PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg : N. 1609
Dott. Presidente LEO PICCININNI
PAOLO Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. SCOPELLITI
2. >>> >>> N. 2185/86 VALERIO SAVOI-COLOMBIS
3. >>>>
ENZO PI OZ
4. >>> >>> ZO VA ENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ABBINANTE AN, n. 30 ottobre 1958
RUOCCO AN, n.13 a rile 1959
MOIO LE, n.22 ottobre 1956
avverso la sentenza
17 ottobre 1985 della Corte d'Assise d'Appello di
Napoli
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi Roma SAVOI COLOMBIS.
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. f. vitale che ha concluso per i rigetto dei ricorst
Udit i difensore avv. A. Augeluce SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Assise di Napoli con sentenza IO luglio
1984 affermava la responsabilità di:-BB Anto=
nio per i delitti di tentato omicidio aggravato(artt.
56,61 nn.2 e IO,575 e 576 n.I C.P.), di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo (artt.10,12 e
14 legge n.497 del 1974), di rapina aggravata(art. 628 n. I V.P.) e della contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni per arma comune (art.697 C.P.),
reat tutti unificati per continuazione e, con la contestava recidiva specifica infraquinquennale, lo condannava alla pena complessiva di anni 14 di reclu=
sione e lire 1.000.000 di multa, condonati anni 2 di reclusione e l'intera pena pecuniaria ex DPR n.744
del 1981;RU AN per i delitti di detenzione e por o abusivi di pistola (artt. 10,12 e 14 legge n.
497 del 1974), porto e detenzione di pistola clande=
stina, TH & SS cal.38 con matricola abrasa(art. 23 legge n.IIO del 1975), reati unificati per conti=
nuazione, e lo condannava alla pena complessiva di anni di reclusione e lire 500.000 di multa;
IO
LE per i delitti di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo (artt. 10,12 e 14 legge n.497
del 1974), di resistenza a pubblico ufficiale (art.337
C.P.) e della contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo (art.697 C.P.),
reati unificati per continuazione, e can la recidi= '
va specifica infraquinquennale, lo comdannava alla pena complessiva di anni 3 di reclusione e lire
500.000 di multa. Anche nei confronti del OC se del MO erano condonati anni 2 di reclusione e l'in'
•
tera pena pecuniaria ex DPR n.744 del 1981.
La Corte d'Assise d'Appello di Napoli il 17 ottobre
1985 confermava detta decisione.
Era avvenuto:-che il 19 dicembre 1980 in Qualiano,
sulla pubblica via Di Vittorio, il MO, il quale porta=
va addosso vistosamente (infilata nella cintura dei pantaloni)una pistola, opponeva resistenza al mar.116
dei CC. GL RI, che tentava di disarmarlo ed arrestarlo;
-che contemporaneamente l'BB, pre=
sente sul posto, sparava all'indirizzo del sottufficia=
le più volte con una pistola, attingendo lo stesso con due colpi,l'uno all'estremità della coscia sinistra e l'altro al lato medio della gamba destra;
-che l'Ab=
binante ed il MO erano fuggiti e veniva catturato di lì a poco solo il secondo, mentre il primo, nella fuga, s'impossessava di autovettura, transitante sul'
la stessa via e costringendo con la minaccia dell'ar=
ma il proprietario-conducente NT IG a conse=
gnargliela;-che il OC, pure presente sul posto e senza essere coinvolto nei fatti precedentemente de=
scritti,si dava a sua volta alla fuga, durante la quale i carabinieri che lo inseguivano da vicino notavano che egli abbandonava gettandola per terra una pistola cal.38 TH & SS con il numero di matricola abra=
so, arma poi raccolta dai militari;
-che la relazione di perizia medico-legale sulle lesioni riportate dal
GL, dopo aver descritto la zona delle ferite e la sua importanza ai fini della sopravvivenza del leso,
aveva i dicato in gg.30 il termine di guarigione ed in giorni 60 quello dell'incapacità ad attendere al'
le occupazioni, senza pericolo di vita e con assenza di residui postumi inabilitanti.
Ricorrono ora per Cassazione:
BB, il quale deduce:
con motivi depositati il 16 novembre 1985 dall'avv.to
V.M. Siniscalchi (revocato però con dichiarazione del
29 ottobre 1985):
1°)-Violazione di legge in ordine all'erronea applica=
zione dell'art.225 bis C.P.P., ed erronea affermazione di respon abilità per la rapina;
2p)-Nullità della sentenza per i difetti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo omicida;
2°)-Mancanza di motivazione ed erronea applicazione legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
-con motivi depositati il 6 dicembre 1985 dall'avv.to
A. Angelucci(nominato con dichiarazione del 24 ottobre
1985):
I°) Vizio di motivazione in ordine alla, ritenuta re=
sponsabilità dell'imputato nel reato d rapina per T
inidoneità delle prove sul punto acquisite;
2°)-Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una volontà omicida, anzichè quella di ledere;
3°)-Vizio di motivazione in ordine al iniego delle circostanze attenuanti generiche;
l a m
RU, il quale con motivi presentati da difensore e n t a :
I°)-Violazione di legge, per omessa motivazione sul'
la denunciata violazione delle norme at tinenti alla ritualità delle ricognizioni fotografiche, che sareb=
gerd state esguite per individuare il OC;
2 )-Difetto di motivazione sul diniego delle atte=
nuanti generiche, che sarebbero state non concesse senza dare risposta ai motivi d'appello,
- MO, il quale con unico motivo depositato da di=
fensore deduce vizio per motivazione apparente sul diniego della concessione della diminuente di cui all'articolo 5 legge n.895 del 1967 in ordine ai delitti sulle armi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Tutti i ricorsi vanno rigettati e di conseguenza i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di somma a favore della Cassa delle am=
mende.
Rileva la Corte:
ricorso BB:
-che inammissibili si presentano i motivi deposita=
ti dall'avv.to V.M. Siniscalchi, perchè il detto difen'
sore venne revocato dall'incarico prima della data del deposito dei citati motivi;
-che, quanto ai motivi presentati dall'altro difenso=
re,non può trovare accoglimento la prima censura circa la idoneità delle prove sulla responsabilità
in ordine alla addebitata rapina, poichè ambedue i giudici del merito,con omogeneità di accertamenti di criteri di valutazione del materiale di prova, si sono espressi in modo ben sufficiente e corretto nell'indicare l'BB come l'autore del fatto criminoso. Invero i detti giudici hanno sottoposto ad esame critico sia le dichiarazioni fatte dallo stesso BB sia quelle rese dalla parte lesa al momento della denunzia(pochissimo tempo dopo il fatto e quelle successive(a distanza di tempo)du=
rante l'istruttoria. E l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove,
il giudizio sulla loro attendibilità e concludenza,
nonchè la scelta delle ragioni ritenute idonee a sor=
reggere la decisione, sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,il cui apprezzamento, se congruamente motivato dal pun'
to di vista logico-giuridico, come è avvenuto nella specie, non è sindacabile in Cassazione.
che pure non è accoglibile il secondo motivo, con il quale si insiste nella mancanza di un animus necandi nell'BB allorchè ae-aveva esploso vari colpi di pistola all'indirizzo del mar.llo GL.
La prova del dolo nel resto deve trarsi dall'insie=
me della condotta dell'imputato e quindi dalle stes'
se circostanze di fatto che concorrono a costitui=
re l'azione criminosa e nelle quali si riverbera np la coscienza e volontà dell'agente. In particola=
re nel reato di omicidio l'animus necandi va accer=
tato prevalentemente interpretando le modalità e=
steriori di espletamento dell'azione nociva e gli elementi obiettivi idonei ed individuare l'orienta=
mento di essa(come p.es.i mezzi usati, la distanza la intensità del loro impingo, ecc.). Orbene i giu=
dic del merito si sono attenuti, nella motivazione del loro convincimento sulla responsabilità del ri= corrente per tentato omicidio, ai principi sopra espo=
sti sono stati essunti come criteri esse siali la mi=
cidialità dell'arme usata, la distanze di esplosione,
la pluralità dei colpi esplosi e le pericolosità del'
la zoni attinta (molto vicina all'arteri: femorale).
E gli accertamenti e li apprezzamenti cui il iudice di merito sia pervenuto attraverso l'esame delle risultanze processuali sono sottratti :l sindaca=
to di legittimità cuando siano sorretti, come è avve=
nuto nella specie,da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, e non possono ssere eensu=
rati soltanto perchè contrari all'assunto del ricor= rente ,il quale prospetti una diversa ricostruzio= ne e valutazione dei fatti.
-che infondato si presenta il terzo motivo, cuello concernente il preteso vizio di motivazione sul di=
niego delle circostanze attenuanti generiche.
Invece l'obbligo della motivazione in ordine a tale diniego è stato sufficientemente adempiuto con il richiamo alla gravità dei fatti, al comportamento processuale ed ai precedenti penali;
non (imenticando altresì che la concessione delle dette attenuanti ha carattere facoltativo o discrezionale, in quanto
è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
ricorso OC -che di nessun pregio appare il primo motivo. Il rico=
inoscimento fotografico, non essendo soggetto, proprio perchè nôn previsto dalla legge e, perciò irrituale,
alle formalità previste dall'articolo 360 0. P. P. per
le ricognizioni personsli, come ron deve avvenire secondo regole determinate, in quanto costituisce un mero accertamento di fatto, pur non potendo rivesti=
re la stessa efficacia probatoria di una formale ricognizione di persona, ben può essere utilizzato,
I
al pari di ogni altro accertamento, come fonte legit'
tima di convincimento, stante il principio del libero apprezzamento della prova, che consente di attingere le valutazioni processuali asunto dalle ricognizio=
ni non formali di nersone e cose, qualora essere dia=
no sicuro affidamento. E nel caso di specie la certez=
za della prova è derivata dalla attendibilità accor=
data a coloro che, avendo esaminata la fotografia dell'imputato ( gli ufficiali di polizia giudiziaria),
si dissero certi della sua identificazione.
-che inammissibile risulta il secondo motivo sul di=
niego delle attenuanti generiche. Qualora, come nel caso, il motivo di ricorso per cassazione si limiti ad affermare che la sentenza i mata è assoluta=
mente carente di sufficiente motivazione in ordine al mancato accomlimento dei motivi d'impugnazione, senza indicare questi ultimi, si è in presenza di un motivo assolutamento vago e generico.Invero ogni atto d'impugnazione ha carattere autonomo;
richiedendosi che esso abbia in sè tutti i requisiti voluti dal'
la legge per consentire il controllo del giudice superiore, mentre la semplice enunciazione del vi=
zio, senza la precisazione di quale particolare esa=
me di fatto decisivo vi sia stata l'omissione, non basta, perchè obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e supposizione che la legge processuale non gli affida.
ricorso MO
-che infondata è la censura sulla mancata concessio=
ne dell'attenuante di cui all'articolo 5 della leg ge n.895 del 1967. Premesso che l'attenuante speciale della lieve entità del fatto è di annlicazione di=
screzionale, rettamente i giudici del merito hanno negato tale applicazione non avendo potuto provves dere all'accertamento qualitativo dell'arma (non rin'
venuta perche fatte scomparire dall'imputato).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, visti gli articoli
537 e 549 C.P.P., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del processo e ciascuno al versamento della somma di lire 300.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 giugno 1987.=
IL PRESIDENTE
Laviery Il Consigliere estensore
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navacci)
Depositato in Cancelleria.
1 2 NOV. 1987
IL CANCELLIERĘ
L
A IO R 1 1530 N A I IM S S G A I M R L A Udienza pubblica REPUBB] ICA ITALIANA O
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 3.6.87
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I* PENALE SENTENZA
Composta dagli Ill.mi Sigg : N. 1609
Dott. Presidente LEO PICCININNI
PAOLO Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. SCOPELLITI
2. >>> >>> N. 2185/86 VALERIO SAVOI-COLOMBIS
3. >>>>
ENZO PI OZ
4. >>> >>> ZO VA ENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ABBINANTE AN, n. 30 ottobre 1958
RUOCCO AN, n.13 a rile 1959
MOIO LE, n.22 ottobre 1956
avverso la sentenza
17 ottobre 1985 della Corte d'Assise d'Appello di
Napoli
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Mod. 82 A. Spinosi Roma SAVOI COLOMBIS.
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. f. vitale che ha concluso per i rigetto dei ricorst
Udit i difensore avv. A. Augeluce SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Assise di Napoli con sentenza IO luglio
1984 affermava la responsabilità di:-BB Anto=
nio per i delitti di tentato omicidio aggravato(artt.
56,61 nn.2 e IO,575 e 576 n.I C.P.), di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo (artt.10,12 e
14 legge n.497 del 1974), di rapina aggravata(art. 628 n. I V.P.) e della contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni per arma comune (art.697 C.P.),
reat tutti unificati per continuazione e, con la contestava recidiva specifica infraquinquennale, lo condannava alla pena complessiva di anni 14 di reclu=
sione e lire 1.000.000 di multa, condonati anni 2 di reclusione e l'intera pena pecuniaria ex DPR n.744
del 1981;RU AN per i delitti di detenzione e por o abusivi di pistola (artt. 10,12 e 14 legge n.
497 del 1974), porto e detenzione di pistola clande=
stina, TH & SS cal.38 con matricola abrasa(art. 23 legge n.IIO del 1975), reati unificati per conti=
nuazione, e lo condannava alla pena complessiva di anni di reclusione e lire 500.000 di multa;
IO
LE per i delitti di detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo (artt. 10,12 e 14 legge n.497
del 1974), di resistenza a pubblico ufficiale (art.337
C.P.) e della contravvenzione di detenzione abusiva di munizioni per arma comune da sparo (art.697 C.P.),
reati unificati per continuazione, e can la recidi= '
va specifica infraquinquennale, lo comdannava alla pena complessiva di anni 3 di reclusione e lire
500.000 di multa. Anche nei confronti del OC se del MO erano condonati anni 2 di reclusione e l'in'
•
tera pena pecuniaria ex DPR n.744 del 1981.
La Corte d'Assise d'Appello di Napoli il 17 ottobre
1985 confermava detta decisione.
Era avvenuto:-che il 19 dicembre 1980 in Qualiano,
sulla pubblica via Di Vittorio, il MO, il quale porta=
va addosso vistosamente (infilata nella cintura dei pantaloni)una pistola, opponeva resistenza al mar.116
dei CC. GL RI, che tentava di disarmarlo ed arrestarlo;
-che contemporaneamente l'BB, pre=
sente sul posto, sparava all'indirizzo del sottufficia=
le più volte con una pistola, attingendo lo stesso con due colpi,l'uno all'estremità della coscia sinistra e l'altro al lato medio della gamba destra;
-che l'Ab=
binante ed il MO erano fuggiti e veniva catturato di lì a poco solo il secondo, mentre il primo, nella fuga, s'impossessava di autovettura, transitante sul'
la stessa via e costringendo con la minaccia dell'ar=
ma il proprietario-conducente NT IG a conse=
gnargliela;-che il OC, pure presente sul posto e senza essere coinvolto nei fatti precedentemente de=
scritti,si dava a sua volta alla fuga, durante la quale i carabinieri che lo inseguivano da vicino notavano che egli abbandonava gettandola per terra una pistola cal.38 TH & SS con il numero di matricola abra=
so, arma poi raccolta dai militari;
-che la relazione di perizia medico-legale sulle lesioni riportate dal
GL, dopo aver descritto la zona delle ferite e la sua importanza ai fini della sopravvivenza del leso,
aveva i dicato in gg.30 il termine di guarigione ed in giorni 60 quello dell'incapacità ad attendere al'
le occupazioni, senza pericolo di vita e con assenza di residui postumi inabilitanti.
Ricorrono ora per Cassazione:
BB, il quale deduce:
con motivi depositati il 16 novembre 1985 dall'avv.to
V.M. Siniscalchi (revocato però con dichiarazione del
29 ottobre 1985):
1°)-Violazione di legge in ordine all'erronea applica=
zione dell'art.225 bis C.P.P., ed erronea affermazione di respon abilità per la rapina;
2p)-Nullità della sentenza per i difetti di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo omicida;
2°)-Mancanza di motivazione ed erronea applicazione legge in ordine al diniego delle attenuanti generiche;
-con motivi depositati il 6 dicembre 1985 dall'avv.to
A. Angelucci(nominato con dichiarazione del 24 ottobre
1985):
I°) Vizio di motivazione in ordine alla, ritenuta re=
sponsabilità dell'imputato nel reato d rapina per T
inidoneità delle prove sul punto acquisite;
2°)-Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di una volontà omicida, anzichè quella di ledere;
3°)-Vizio di motivazione in ordine al iniego delle circostanze attenuanti generiche;
l a m
RU, il quale con motivi presentati da difensore e n t a :
I°)-Violazione di legge, per omessa motivazione sul'
la denunciata violazione delle norme at tinenti alla ritualità delle ricognizioni fotografiche, che sareb=
gerd state esguite per individuare il OC;
2 )-Difetto di motivazione sul diniego delle atte=
nuanti generiche, che sarebbero state non concesse senza dare risposta ai motivi d'appello,
- MO, il quale con unico motivo depositato da di=
fensore deduce vizio per motivazione apparente sul diniego della concessione della diminuente di cui all'articolo 5 legge n.895 del 1967 in ordine ai delitti sulle armi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Tutti i ricorsi vanno rigettati e di conseguenza i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di somma a favore della Cassa delle am=
mende.
Rileva la Corte:
ricorso BB:
-che inammissibili si presentano i motivi deposita=
ti dall'avv.to V.M. Siniscalchi, perchè il detto difen'
sore venne revocato dall'incarico prima della data del deposito dei citati motivi;
-che, quanto ai motivi presentati dall'altro difenso=
re,non può trovare accoglimento la prima censura circa la idoneità delle prove sulla responsabilità
in ordine alla addebitata rapina, poichè ambedue i giudici del merito,con omogeneità di accertamenti di criteri di valutazione del materiale di prova, si sono espressi in modo ben sufficiente e corretto nell'indicare l'BB come l'autore del fatto criminoso. Invero i detti giudici hanno sottoposto ad esame critico sia le dichiarazioni fatte dallo stesso BB sia quelle rese dalla parte lesa al momento della denunzia(pochissimo tempo dopo il fatto e quelle successive(a distanza di tempo)du=
rante l'istruttoria. E l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove,
il giudizio sulla loro attendibilità e concludenza,
nonchè la scelta delle ragioni ritenute idonee a sor=
reggere la decisione, sono attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito,il cui apprezzamento, se congruamente motivato dal pun'
to di vista logico-giuridico, come è avvenuto nella specie, non è sindacabile in Cassazione.
che pure non è accoglibile il secondo motivo, con il quale si insiste nella mancanza di un animus necandi nell'BB allorchè ae-aveva esploso vari colpi di pistola all'indirizzo del mar.llo GL.
La prova del dolo nel resto deve trarsi dall'insie=
me della condotta dell'imputato e quindi dalle stes'
se circostanze di fatto che concorrono a costitui=
re l'azione criminosa e nelle quali si riverbera np la coscienza e volontà dell'agente. In particola=
re nel reato di omicidio l'animus necandi va accer=
tato prevalentemente interpretando le modalità e=
steriori di espletamento dell'azione nociva e gli elementi obiettivi idonei ed individuare l'orienta=
mento di essa(come p.es.i mezzi usati, la distanza la intensità del loro impingo, ecc.). Orbene i giu=
dic del merito si sono attenuti, nella motivazione del loro convincimento sulla responsabilità del ri= corrente per tentato omicidio, ai principi sopra espo=
sti sono stati essunti come criteri esse siali la mi=
cidialità dell'arme usata, la distanze di esplosione,
la pluralità dei colpi esplosi e le pericolosità del'
la zoni attinta (molto vicina all'arteri: femorale).
E gli accertamenti e li apprezzamenti cui il iudice di merito sia pervenuto attraverso l'esame delle risultanze processuali sono sottratti :l sindaca=
to di legittimità cuando siano sorretti, come è avve=
nuto nella specie,da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, e non possono ssere eensu=
rati soltanto perchè contrari all'assunto del ricor= rente ,il quale prospetti una diversa ricostruzio= ne e valutazione dei fatti.
-che infondato si presenta il terzo motivo, cuello concernente il preteso vizio di motivazione sul di=
niego delle circostanze attenuanti generiche.
Invece l'obbligo della motivazione in ordine a tale diniego è stato sufficientemente adempiuto con il richiamo alla gravità dei fatti, al comportamento processuale ed ai precedenti penali;
non (imenticando altresì che la concessione delle dette attenuanti ha carattere facoltativo o discrezionale, in quanto
è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.
ricorso OC -che di nessun pregio appare il primo motivo. Il rico=
inoscimento fotografico, non essendo soggetto, proprio perchè nôn previsto dalla legge e, perciò irrituale,
alle formalità previste dall'articolo 360 0. P. P. per
le ricognizioni personsli, come ron deve avvenire secondo regole determinate, in quanto costituisce un mero accertamento di fatto, pur non potendo rivesti=
re la stessa efficacia probatoria di una formale ricognizione di persona, ben può essere utilizzato,
I
al pari di ogni altro accertamento, come fonte legit'
tima di convincimento, stante il principio del libero apprezzamento della prova, che consente di attingere le valutazioni processuali asunto dalle ricognizio=
ni non formali di nersone e cose, qualora essere dia=
no sicuro affidamento. E nel caso di specie la certez=
za della prova è derivata dalla attendibilità accor=
data a coloro che, avendo esaminata la fotografia dell'imputato ( gli ufficiali di polizia giudiziaria),
si dissero certi della sua identificazione.
-che inammissibile risulta il secondo motivo sul di=
niego delle attenuanti generiche. Qualora, come nel caso, il motivo di ricorso per cassazione si limiti ad affermare che la sentenza i mata è assoluta=
mente carente di sufficiente motivazione in ordine al mancato accomlimento dei motivi d'impugnazione, senza indicare questi ultimi, si è in presenza di un motivo assolutamento vago e generico.Invero ogni atto d'impugnazione ha carattere autonomo;
richiedendosi che esso abbia in sè tutti i requisiti voluti dal'
la legge per consentire il controllo del giudice superiore, mentre la semplice enunciazione del vi=
zio, senza la precisazione di quale particolare esa=
me di fatto decisivo vi sia stata l'omissione, non basta, perchè obbligherebbe il giudice ad quem ad un'opera di relazione e supposizione che la legge processuale non gli affida.
ricorso MO
-che infondata è la censura sulla mancata concessio=
ne dell'attenuante di cui all'articolo 5 della leg ge n.895 del 1967. Premesso che l'attenuante speciale della lieve entità del fatto è di annlicazione di=
screzionale, rettamente i giudici del merito hanno negato tale applicazione non avendo potuto provves dere all'accertamento qualitativo dell'arma (non rin'
venuta perche fatte scomparire dall'imputato).
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, visti gli articoli
537 e 549 C.P.P., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del processo e ciascuno al versamento della somma di lire 300.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 giugno 1987.=
IL PRESIDENTE
Laviery Il Consigliere estensore
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Carlo Navacci)
Depositato in Cancelleria.
1 2 NOV. 1987
IL CANCELLIERĘ