CASS
Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2023, n. 45357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45357 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR OL nato a [...] il [...] avverso il decreto del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 45357 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale della medesima città del 09/06/2021, che aveva rigettato, sul rilievo del difetto di attualità della pericolosità sociale, la proposta - avanzata nei confronti di RT NI - finalizzata all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno e aveva disposto, nel contempo, la confisca di beni immobili, mobili registrati, quote societarie e ditte individuali - formalmente intestate a terzi, ma ritenute riferibili al proposto - considerate oggetto di acquisizioni operate grazie ai proventi dell'attività delittuosa del traffico di sostanze stupefacenti. 1.1. Con riferimento alla misura patrimoniale, il Tribunale aveva disposto la confisca disgiunta, a norma dell'art. 18 d.lgs n. 159 del 2011, ancorandola alla pericolosità sociale pur non attuale, di beni ritenuti rientranti nella disponibilità del NI, al quale aveva ricondotto una "regia unificatrice all'interno della trama parentale", differenziando poi i beni intestati a prossimi congiunti conviventi (segnatamente, la moglie LA GA e la figlia, ON NI), rispetto a quelli intestati a prossimi congiunti non conviventi (ossia la madre, ON NI e il nipote, LI Cua) nonché rispetto, infine, a quelli riferibili a SI NI, con il quale il Tribunale riteneva esservi una cointeressenza economica. 1.2. La declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, trova origine nella ritenuta carenza di legittimazione a proporre impugnazione in capo al proposto - unico soggetto che aveva interposto gravame - a fronte della formale intestazione di tutti i beni ablati a soggetti terzi non appellanti. 2. Ricorre per cassazione RT NI, a mezzo del difensore avv. Giuseppe TO, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, r. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la natura solo apparente della motivazione. La difesa, in sede di appello, aveva censurato la sussistenza dei presupposti necessari per 2 disporre la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di NI;
l'insussistenza di tali presupposti, se accertata„ avrebbe una diretta efficacia sul profilo della legittimità della misura, così concretizzandosi pacificamente l'interesse ad impugnare, in capo all'odierno ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la estraneità dei beni oggetto di ablazione alla sfera patrimoniale del proposto, la negazione dell'interposizione e la sussistenza ad impugnare. Con riferimento ai beni immobili, il proposto aveva cercato di dimostrare la non riconducibilità di tali beni al suo asse patrimoniale, nonché l'insussistenza della contestata fittizia interposizione e, infine, la effettiva appartenenza dei beni stessi ai formali intestatari, per averli essi acquisiti grazie a provviste di natura lecita;
il tutto era volto a contestare il giudizio di sproporzione reddituale, che era stato operato dal Tribunale in sede di confisca. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen. NI, pur non dichiarandosi mai espressamente proprietario delle società intestate alla moglie e oggetto di ablazione, ha inteso dimostrare di aver contribuito alla formazione dell'intero patrimonio societario della quale è titolare la moglie, che è stato costituito grazie a risorse che avevano provenienza lecita e che erano riconducibili al nucleo familiare. 2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. .575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la natura solo apparente della motivazione. La difesa aveva contestato il requisito oggettivo della disponibilità, nonché della provenienza da attività illecita, delle provviste utilizzate per le acquisizioni ablate;
a tal fine, aveva allegato ampia documentazione, finalizzata a fornire la dimostrazione di come i beni immobili ablati non rientrassero minimamente, all'interno della sfera patrimoniale del preposto;
intendeva dimostrare, altresì, come gli ulteriori beni e 3 utilità oggetto di confisca derivassero da redditi legittimi e sufficienti, riferibili al nucleo familiare in relazione ai vari periodi di acquisizione. 2.5. Con il quinto motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3 -ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi inesistenza o mera apparenza della motivazione. La finalità esclusiva delle allegazioni documentali, effettuate in sede di gravame, era quella di dimostrare la non riconducibilità dei beni immobili alla sfera patrimoniale del proposto, quindi a negare la ritenuta interposizione fittizia, con riferimento alla evidente influenza sul giudizio di proporzione e sulla legittimità del provvedimento di confisca. La difesa non ha mai chiesto la restituzione dei beni, ma ha contestato il fatto che le acquisizioni degli stessi venissero riferite al proposto come illecite, in virtù di una erronea ricostruzione, operata dal Tribunale, della condizione reddituale del nucleo familiare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Correttamente la Corte territoriale ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ad opera di Bruzzabiti, per essersi questi limitato a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo ai terzi intestatari. Questi sarebbero stati, pertanto, gli unici soggetti legittimati alla proposizione dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo un provvedimento di confisca di prevenzione, adottato in relazione a una serie di beni (immobili, mobili registrati e quote societarie) formalmente intestati a terzi soggetti, tutti a vario titolo ritenuti collegati al proposto. Quest'ultimo, RT NI, è l'unico soggetto che ha proposto appello, ma tale gravame è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
NI, allora, ha impugnato in cassazione tale decisione, sostanzialmente sostenendo la propria legittimazione ad interporre impugnazione. 2.1. Occorre rifarsi - in via preliminare e assorbente - alla costante e risalente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il 4 decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, nel caso in cui il soggetto "schermato" impugnante spenda una posizione processuale di tenore semplicemente adesivo, rispetto a quella del soggetto ritenuto formalmente interposto. In un caso del genere, infatti, deve reputarsi pacifica la sussistenza della legittimazione ad impugnare, in capo al solo apparente intestatario, unico soggetto al quale deve riconoscersi il diritto all'eventuale restituzione del bene. Nel campo delle misure di prevenzione, infatti, in presenza di provvedimento di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, deve ritenersi la carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione in capo al proposto, laddove quest'ultimo deduca esclusivamente l'insussistenza del rapporto fiduciario, così contestando la effettiva riconducibilità alla propria sfera patrimoniale del bene;
il proposto è legittimato all'impugnazione, al contrario, allorquando ammetta la sussistenza del rapporto fiduciario, sostenendo poi l'acquisizione dei beni attraverso la spendita di una provvista lecita. Solo al ricorrere della situazione da ultimo descritta, il proposto diviene portatore di un interesse proprio, sia al raggiungimento di una pronuncia che statuisca in ordine alla pretesa carenza di condizioni, atte a legittimare l'ablazione, sia - in via consequenziale - alla restituzione del bene ablato (Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258:; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822:; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389). 2.2. Posto il sopra richiamato principio di diritto, rappresentato dalla inammissibilità - per carenza di interesse - dell'impugnazione proposta dal solo proposto, laddove questi si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario, la questione posta dal presente ricorso appare di agevole soluzione. Il NI, in sede di gravame, aveva contestato - per quanto ora interessa la riconducibilità a sé dei beni ablati, negando anche la provenienza degli stessi da attività illecite o di reimpiego dei relativi profitti. Aveva dunque scelto una linea difensiva di inequivocabile significazione, attestandosi solo sulla deduzione della lecita provenienza delle provviste adoperate per l'acquisto, che assumeva però essere effettivamente riconducibili - in via esclusiva - ai formali intestatari (la madre ON ZZ, quanto all'immobile di Garbagnate Milanese;
IO AR e LA GA, quanto alla società GIO.CA . s.r.I.; LA GA, quanto alla ditta individuale rilevata dalla ditta Lucisano Santa;
fa figlia ON NI, quanto agli immobili a lei intestati, ubicati in Garbagnate Milanese). Esaminato tale punto del gravame, la Corte di appello di Reggio Calabria - in perfetta aderenza alle regole ermeneutiche sopra esposte - ha ritenuto inammissibile l'appello di NI, per carenza di interesse. Il proposto, infatti, non si è mai dichiarato reale proprietario dei beni (quindi, ha sempre negato la veste attribuitagli, di soggetto interponente), limitandosi a sostenere la liceità dei relativi 5 acquisti, asseritamente effettuati dai formali intestatari e con lecite provviste derivanti dai propri redditi. In definitiva - secondo la ineccepibile conclusione sussunta nel provvedimento ora impugnato - legittimati alla proposizione dell'impugnazione sarebbero stati esclusivamente i terzi intestatari dei beni, quali soggetti titolari del diritto alla eventuale restituzione degli stessi. 2.3. I motivi di ricorso, del resto, non oltrepassano la soglia della mera critica generica e assertiva, non proponendo elementi di valutazione e conoscenza atti a condurre a difformi lumi;
anzi, risulta ancora costante la negazione del dato fondamentale, rappresentato dalla fittizia interposizione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 45357 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il decreto del Tribunale della medesima città del 09/06/2021, che aveva rigettato, sul rilievo del difetto di attualità della pericolosità sociale, la proposta - avanzata nei confronti di RT NI - finalizzata all'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno e aveva disposto, nel contempo, la confisca di beni immobili, mobili registrati, quote societarie e ditte individuali - formalmente intestate a terzi, ma ritenute riferibili al proposto - considerate oggetto di acquisizioni operate grazie ai proventi dell'attività delittuosa del traffico di sostanze stupefacenti. 1.1. Con riferimento alla misura patrimoniale, il Tribunale aveva disposto la confisca disgiunta, a norma dell'art. 18 d.lgs n. 159 del 2011, ancorandola alla pericolosità sociale pur non attuale, di beni ritenuti rientranti nella disponibilità del NI, al quale aveva ricondotto una "regia unificatrice all'interno della trama parentale", differenziando poi i beni intestati a prossimi congiunti conviventi (segnatamente, la moglie LA GA e la figlia, ON NI), rispetto a quelli intestati a prossimi congiunti non conviventi (ossia la madre, ON NI e il nipote, LI Cua) nonché rispetto, infine, a quelli riferibili a SI NI, con il quale il Tribunale riteneva esservi una cointeressenza economica. 1.2. La declaratoria di inammissibilità dell'appello, pronunciata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, trova origine nella ritenuta carenza di legittimazione a proporre impugnazione in capo al proposto - unico soggetto che aveva interposto gravame - a fronte della formale intestazione di tutti i beni ablati a soggetti terzi non appellanti. 2. Ricorre per cassazione RT NI, a mezzo del difensore avv. Giuseppe TO, deducendo cinque motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, r. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la natura solo apparente della motivazione. La difesa, in sede di appello, aveva censurato la sussistenza dei presupposti necessari per 2 disporre la misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di NI;
l'insussistenza di tali presupposti, se accertata„ avrebbe una diretta efficacia sul profilo della legittimità della misura, così concretizzandosi pacificamente l'interesse ad impugnare, in capo all'odierno ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la estraneità dei beni oggetto di ablazione alla sfera patrimoniale del proposto, la negazione dell'interposizione e la sussistenza ad impugnare. Con riferimento ai beni immobili, il proposto aveva cercato di dimostrare la non riconducibilità di tali beni al suo asse patrimoniale, nonché l'insussistenza della contestata fittizia interposizione e, infine, la effettiva appartenenza dei beni stessi ai formali intestatari, per averli essi acquisiti grazie a provviste di natura lecita;
il tutto era volto a contestare il giudizio di sproporzione reddituale, che era stato operato dal Tribunale in sede di confisca. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen. NI, pur non dichiarandosi mai espressamente proprietario delle società intestate alla moglie e oggetto di ablazione, ha inteso dimostrare di aver contribuito alla formazione dell'intero patrimonio societario della quale è titolare la moglie, che è stato costituito grazie a risorse che avevano provenienza lecita e che erano riconducibili al nucleo familiare. 2.4. Con il quarto motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. .575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi la natura solo apparente della motivazione. La difesa aveva contestato il requisito oggettivo della disponibilità, nonché della provenienza da attività illecita, delle provviste utilizzate per le acquisizioni ablate;
a tal fine, aveva allegato ampia documentazione, finalizzata a fornire la dimostrazione di come i beni immobili ablati non rientrassero minimamente, all'interno della sfera patrimoniale del preposto;
intendeva dimostrare, altresì, come gli ulteriori beni e 3 utilità oggetto di confisca derivassero da redditi legittimi e sufficienti, riferibili al nucleo familiare in relazione ai vari periodi di acquisizione. 2.5. Con il quinto motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità ex art. 4, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3 -ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, oggi, dagli artt. 10, comma 3 e 27, comma 2 d.lgs 06 settembre 2011, n. 159 e 591 cod. proc. pen., deducendosi inesistenza o mera apparenza della motivazione. La finalità esclusiva delle allegazioni documentali, effettuate in sede di gravame, era quella di dimostrare la non riconducibilità dei beni immobili alla sfera patrimoniale del proposto, quindi a negare la ritenuta interposizione fittizia, con riferimento alla evidente influenza sul giudizio di proporzione e sulla legittimità del provvedimento di confisca. La difesa non ha mai chiesto la restituzione dei beni, ma ha contestato il fatto che le acquisizioni degli stessi venissero riferite al proposto come illecite, in virtù di una erronea ricostruzione, operata dal Tribunale, della condizione reddituale del nucleo familiare. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Correttamente la Corte territoriale ha dedotto l'inammissibilità dell'appello ad opera di Bruzzabiti, per essersi questi limitato a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario e, quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo ai terzi intestatari. Questi sarebbero stati, pertanto, gli unici soggetti legittimati alla proposizione dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo un provvedimento di confisca di prevenzione, adottato in relazione a una serie di beni (immobili, mobili registrati e quote societarie) formalmente intestati a terzi soggetti, tutti a vario titolo ritenuti collegati al proposto. Quest'ultimo, RT NI, è l'unico soggetto che ha proposto appello, ma tale gravame è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse;
NI, allora, ha impugnato in cassazione tale decisione, sostanzialmente sostenendo la propria legittimazione ad interporre impugnazione. 2.1. Occorre rifarsi - in via preliminare e assorbente - alla costante e risalente giurisprudenza di legittimità, a mente della quale deve essere dichiarata inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il 4 decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, nel caso in cui il soggetto "schermato" impugnante spenda una posizione processuale di tenore semplicemente adesivo, rispetto a quella del soggetto ritenuto formalmente interposto. In un caso del genere, infatti, deve reputarsi pacifica la sussistenza della legittimazione ad impugnare, in capo al solo apparente intestatario, unico soggetto al quale deve riconoscersi il diritto all'eventuale restituzione del bene. Nel campo delle misure di prevenzione, infatti, in presenza di provvedimento di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, deve ritenersi la carenza di interesse alla proposizione del ricorso per cassazione in capo al proposto, laddove quest'ultimo deduca esclusivamente l'insussistenza del rapporto fiduciario, così contestando la effettiva riconducibilità alla propria sfera patrimoniale del bene;
il proposto è legittimato all'impugnazione, al contrario, allorquando ammetta la sussistenza del rapporto fiduciario, sostenendo poi l'acquisizione dei beni attraverso la spendita di una provvista lecita. Solo al ricorrere della situazione da ultimo descritta, il proposto diviene portatore di un interesse proprio, sia al raggiungimento di una pronuncia che statuisca in ordine alla pretesa carenza di condizioni, atte a legittimare l'ablazione, sia - in via consequenziale - alla restituzione del bene ablato (Sez. 2, n. 17935 del 10/04/2014, Tassone, Rv. 259258:; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Mangione, Rv. 271822:; Sez. 1, n. 20717 del 21/01/2021, Loiero, Rv. 281389). 2.2. Posto il sopra richiamato principio di diritto, rappresentato dalla inammissibilità - per carenza di interesse - dell'impugnazione proposta dal solo proposto, laddove questi si limiti a dedurre l'insussistenza del rapporto fiduciario, la questione posta dal presente ricorso appare di agevole soluzione. Il NI, in sede di gravame, aveva contestato - per quanto ora interessa la riconducibilità a sé dei beni ablati, negando anche la provenienza degli stessi da attività illecite o di reimpiego dei relativi profitti. Aveva dunque scelto una linea difensiva di inequivocabile significazione, attestandosi solo sulla deduzione della lecita provenienza delle provviste adoperate per l'acquisto, che assumeva però essere effettivamente riconducibili - in via esclusiva - ai formali intestatari (la madre ON ZZ, quanto all'immobile di Garbagnate Milanese;
IO AR e LA GA, quanto alla società GIO.CA . s.r.I.; LA GA, quanto alla ditta individuale rilevata dalla ditta Lucisano Santa;
fa figlia ON NI, quanto agli immobili a lei intestati, ubicati in Garbagnate Milanese). Esaminato tale punto del gravame, la Corte di appello di Reggio Calabria - in perfetta aderenza alle regole ermeneutiche sopra esposte - ha ritenuto inammissibile l'appello di NI, per carenza di interesse. Il proposto, infatti, non si è mai dichiarato reale proprietario dei beni (quindi, ha sempre negato la veste attribuitagli, di soggetto interponente), limitandosi a sostenere la liceità dei relativi 5 acquisti, asseritamente effettuati dai formali intestatari e con lecite provviste derivanti dai propri redditi. In definitiva - secondo la ineccepibile conclusione sussunta nel provvedimento ora impugnato - legittimati alla proposizione dell'impugnazione sarebbero stati esclusivamente i terzi intestatari dei beni, quali soggetti titolari del diritto alla eventuale restituzione degli stessi. 2.3. I motivi di ricorso, del resto, non oltrepassano la soglia della mera critica generica e assertiva, non proponendo elementi di valutazione e conoscenza atti a condurre a difformi lumi;
anzi, risulta ancora costante la negazione del dato fondamentale, rappresentato dalla fittizia interposizione. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.